Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha Pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 122,

191 e 196, comma terzo, c.p.m.p. promossi con ordinanze emesse il 22

luglio, 6 ottobre, 4 novembre e 1 dicembre 1982 dal Tribunale militare

di Padova, il 27 maggio e 21 ottobre 1983 dal Tribunale militare di

Verona e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale militare di Bari, iscritte ai

nn. 752 e 868 del registro ordinanze 1982, ai nn. 221, 222, 660 e 1043

del registro ordinanze 1983 e al n. 385 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88, 149, 246 e

253 del 1983 e nn. 18, 195 e 259 del 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento a carico di Di Marzucchi Piero,

imputato del reato di ingiuria in assenza di superiore ufficiale, il

Tribunale militare di Padova con ordinanza del 22 luglio 1982 (reg.

ord. n. 752 del 1982) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 191 del codice penale militare di pace in

riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale osservava che il reato di cui al capo d'imputazione

comportava la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni,

più severa di quella irrogabile per il più grave reato di

insubordinazione con minaccia o ingiuria in presenza di superiore

ufficiale, di cui all'art. 189 c.p.m.p., per effetto della

dichiarazione di incostituzionalità della pena originariamente

prevista in quest'ultimo articolo (sent. 20 maggio 1982 n. 103). La

sanzione più grave comminata per il reato più lieve sembrava porre la

norma impugnata in contrasto col principio di ragionevolezza.

La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con

ordinanza del 6 ottobre 1982 (reg. ord. n. 868 del 1982), nonché con

motivazione analoga ed anche in riferimento ad imputazioni in cui la

persona offesa non era un ufficiale, dai Tribunali militari di Verona

con ordinanza del 27 maggio 1983 (reg. ord. n. 660 del 1983) e di Bari

con ordinanza del 9 febbraio 1984 (reg. ord. n. 385 del 1984).

Con quest'ultima ordinanza il Tribunale riteneva il citato art. 191

c.p.m.p. altresì "aberrante e incoerente" in quanto differenziava le

sanzioni a seconda che la persona offesa fosse o no un ufficiale.

2. - Questione analoga a quelle sopra dette veniva sollevata dal

Tribunale militare di Verona con ordinanza del 21 ottobre 1983 (reg.

ord. n. 1043 del 1983), emessa nel procedimento a carico di Roberti

Fulvio, imputato di minaccia grave ad un inferiore, per la quale l'art.

196, terzo comma, c.p.m.p. prevede la reclusione fino a tre anni.

3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cristelli

Sergio ed altri, imputati tra l'altro di violata consegna da parte di

militare preposto di guardia a cosa determinata, il Tribunale militare

di Padova con ordinanza del 4 novembre 1982 (reg. ord. n. 221 del

1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 122

c.p.m.p. "nella parte in cui prevede la pena della reclusione militare

non inferiore a due anni per il solo fatto della violata consegna".

Il Tribunale premetteva che per il reato in questione la pena

edittale era compresa tra un minimo di due ed un massimo di

ventiquattro anni di reclusione militare (art. 26 c.p.m.p.) ed

aggiungeva che la condotta lesiva del dovere di vigilare era prevista

anche in altri articoli dello stesso codice, e precisamente negli artt.

118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in

servizio di sentinella, vedetta o scolta) e 120 (abbandono di posto o

violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio), i

quali tuttavia comminavano pene molto più lievi. Questa differenza

delle previsioni punitive sembrava al collegio rimettente contrastare

coi principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di personalità della

responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (art.

27, primo e secondo comma, Cost.).

La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con

ordinanza del 1 dicembre 1982 (reg. ord. n. 222 del 1983) emessa nel

Procedimento a carico di Zonta Franco.

4. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nella

causa relativa all'ordinanza n. 221 del 1983, negando anzitutto che la

sanzione prevista nell'art. 122 c.p.m.p., in quanto più grave di

quelle previste nei precedenti artt. 118 e 120, contrastasse col

principio di eguaglianza: infatti la maggior severità appariva

giustificata dal fatto che la violazione della consegna di vigilanza è

più grave quando, come nell'ipotesi dell'art. 122 cit., si estrinsechi

sulla cosa che è oggetto della vigilanza stessa. La considerazione del

massimo edittale di ventiquattro anni di reclusione militare si

presentava inoltre, secondo l'interveniente, frutto di esasperazione

del problema poiché quel massimo era destinato a rimanere mera ipotesi

teorica.

La Presidenza del Consiglio aggiungeva che, quanto al primo comma

dell'art. 27 Cost., il Tribunale rimettente non dava alcuna motivazione

e, quanto al terzo comma dello stesso articolo, l'efficacia rieducativa

della pena esulava dal controllo di costituzionalità e comunque era da

porre in relazione soprattutto col regime dell'esecuzione, certamente

estraneo alla questione discussa.

In conclusione l'interveniente chiedeva che le questioni fossero

dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze in epigrafe sollevano tre questioni di

legittimità costituzionale che risultano connesse o simili; pertanto,

i relativi giudizi possono riunirsi per essere decisi con unica

sentenza.

2. - La prima di esse viene proposta dai Tribunali militari di

Padova, Verona e Bari (ordd. nn. 752 e 868 del 1982, 660 del 1983 e 385

del 1984) e si ricollega alle sentenze di questa Corte nn. 26 del 1979

e 103 del 1982, le quali hanno dichiarato l'illegittimità, in quanto

contrastante con l'art. 3 della Costituzione, del sistema sanzionatorio

disposto negli artt. 186 e 189 c.p.m.p. (r.d. 20 febbraio 1941 n. 303)

per alcune figure del reato di insubordinazione, ferma restando

l'illiceità penale delle fattispecie in dette norme previste: alle

quali, pertanto, si rendono generalmente applicabili le corrispondenti

pene comminate dal codice penale comune - stante il carattere

complementare dell'ordinamento militare (v. ultimam. sent. n. 213 del

1984) - di norma notevolmente meno gravi di quelle stabilite nel detto

ordinamento. I provvedimenti di rimessione ora ricordati fanno perno

appunto su tale conseguenza, relativamente, in particolare, al reato di

insubordinazione con minaccia o ingiuria in presenza del superiore

(art. 189 c.p.m.p.), osservando che non possono più razionalmente

sussistere le sanzioni previste nell'art. 191 dello stesso codice per i

medesimi fatti commessi contro il superiore assente. La relativa

condotta, invero, proprio per l'assenza del superiore, è considerata

meno grave dal suddetto c.p.m.p., il quale perciò ha comminato nel

citato art. 191 sanzioni inferiori rispetto a quelle previste nel testo

originario del ricordato art. 189; per contro, in seguito alla suddetta

pronuncia di questa Corte n. 103 del 1982, la situazione risulterebbe

attualmente capovolta e il reato meno grave verrebbe punito con

sanzioni più rigorose, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

3. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha costantemente affermato, la valutazione della

congruenza fra reati e pene rientra nel potere discrezionale del

legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo

della legittimità costituzionale soltanto se non sia stato rispettato

il limite di ragionevolezza, sicché la sanzione comminata risulti

irrazionale e arbitraria. Ora, è evidente come tale vizio ricorra

nella situazione denunciata, in quanto, per effetto dei suindicati

interventi di questa Corte, il reato considerato originariamente più

lieve (art. 191) è punito più rigorosamente di quello di maggiore

gravità (art. 189), il che dà luogo ad una palese irrazionalità che

deve essere eliminata con una pronuncia di illegittimità

costituzionale analoga a quella delle sentenze suddette (alle quali

deve aggiungersi la sentenza n. 173 del 1984), in modo che le varie

figure del reato di insubordinazione soggiacciano ad un coerente

criterio normativo. Peraltro sin dalla prima pronuncia - e

l'ammonimento è stato ripetuto in quelle successive - la Corte ha

avvertito che, essendo venuto meno il punto cardine del sistema

sanzionatorio stabilito dal codice militare in subiecta materia, si era

creata una situazione sbilanciata che esigeva un intervento legislativo

diretto a riordinare interamente su un piano di indispensabile

razionalità detto sistema. La sollecitazione non è rimasta

inascoltata, giacché in data 19 gennaio 1984 è stato presentato dal

Governo un disegno di legge (Atti Camera dei Deputati, n. 1152) con cui

viene regolata la materia sulla base delle ricordate pronunce di questa

Corte. Ma esso, che all'art. 5 prevede la modificazione del cit. art.

191 nel senso auspicato dai giudici a quibus, non è stato ancora

approvato dal Parlamento, sicché permane la ricordata situazione di

grave irrazionalità, che deve essere conseguentemente eliminata. La

pronuncia di illegittimità costituzionale fa perdere consistenza a

quanto dedotto dal Tribunale di Bari relativamente alla distinzione

posta dal codice militare a seconda che il superiore sia ufficiale o

no, dato che la pronuncia travolge anche tale distinzione, che non è

più riscontrabile nella disciplina da applicare in luogo di quella

annullata (la distinzione viene peraltro soppressa nel suindicato

disegno di legge, accogliendosi così l'auspicio formulato da questa

Corte con la sentenza n. 72 del 1980).

4. - Analoga a quella sopra esaminata è la censura contenuta

nell'ordinanza del Tribunale militare di Verona n. 1043 del 1983, che

concerne l'art. 196 c.p.m.p, nella parte in cui assoggetta alla

reclusione militare fino a tre anni la minaccia ad un inferiore, se

essa è grave o è commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.

Nella disposizione impugnata la pena ora detta è collegata col

sistema sanzionatorio originariamente fissato per i reati contro la

disciplina militare, sicché anch'essa risulta notevolmente sbilanciata

e inficiata da profonda irrazionalità: infatti, in base alla norma

suddetta, la minaccia aggravata ad inferiore è punita, come s'è

detto, con la pena detentiva fino a tre anni, mentre quella contro il

superiore, che presenta un maggior grado di gravità, è punita, a

seguito della più volte ricordata sentenza n. 103/1982, secondo il

codice penale comune, con la reclusione fino ad un anno.

Questo squilibrio, rilevato e corretto anche nel cit. disegno di

legge (art. 8), impone di dichiarare costituzionalmente illegittimo in

parte qua anche l'art. 196, terzo comma, c.p.m.p..

5. - Non è invece fondata la terza e ultima questione, che è

stata sollevata dal Tribunale di Padova con le ordinanze nn. 221 e 222

del 1983.

Con esse il giudice a quo impugna l'art. 122 c.p.m.p. il quale,

punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto di

guardia a cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna,

con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente

consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a

ventiquattro anni (art. 26 c.p.m.p.). In relazione a tale possibilità

la norma denunciata sembra al giudice a quo in contrasto con l'art. 3

Cost. per irrazionale disparità di trattamento con le altre figure di

reato di violata consegna, punite, come si afferma, con la reclusione

militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 c.p.m.p.) nonché in

contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

Rispetto al primo profilo, va osservato che il raffronto tra le

sanzioni previste dalle disposizioni suddette non risponde esattamente

alla realtà normativa. Invero, a parte la previsione dell'art. 120,

la quale non è significativa perché si riferisce ad un'ipotesi

chiaramente di minimo rilievo e ha carattere meramente sussidiario, il

raffronto della pena per il reato dell'art. 118 non può essere

limitato a quella stabilita nel primo comma, poiché vanno tenuti

presenti i successivi capoversi, i quali comminano nel minimo una pena

addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122 (e cioè la

reclusione militare non inferiore a sette anni) e nel massimo prevedono

la medesima sanzione fino a quindici anni. Il richiamo, come tertium

comparationis, delle norme suddette non conforta dunque il contenuto

dell'ordinanza di rimessione, essendo evidente, invece, che trattasi di

materia regolata dal legislatore secondo una valutazione di politica

criminale, in base alla quale è stata fissata la maggiore o minore

gravità delle singole fattispecie. D'altro canto, l'individuazione

concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato

dall'art. 133 cod. pen. comune, in modo che essa risulti

soggettivamente e oggettivamente proporzionata alle singole fattispecie

concrete (per la concessione di circostanze attenuanti, la sanzione

può anche andare al di sotto del minimo edittale), potere il cui

esercizio è soggetto a controllo mediante i normali mezzi di

impugnazione previsti dall'ordinamento processuale militare: pertanto

l'eventualità prospettata dall'ordinanza di rimessione si presenta

come mera ipotesi teorica. Il che non impedisce di auspicare che nella

riforma generale organica del codice penale militare di pace, la quale

ha formato oggetto di vari disegni di legge di delega al Governo sin

dalla VII legislatura, si provveda a ridurre il divario tra il minimo e

il massimo della pena edittale, limitando ulteriormente così il potere

discrezionale del giudice.

Per quanto concerne il secondo profilo, osserva la Corte che manca

qualsiasi motivazione rispetto al primo comma dell'art. 27 Cost. ("la

responsabilità penale è personale") e che risulta, comunque, di tutta

evidenza come la disposizione denunciata preveda una responsabilità

per fatto proprio e perciò non violi affatto il suddetto principio.

Mentre, relativamente al terzo comma dello stesso art. 27 ("le pene non

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato"), indicato anch'esso

genericamente nell'ordinanza di rimessione senza alcuna adeguata

motivazione, va rilevato che il fine rieducativo della pena, a cui

sembra volersi riferire il giudice a quo in relazione alla sanzione

prevista dal cit. art. 122, non può propriamente formare oggetto di un

accertamento nel giudizio di costituzionalità in quanto, da un lato,

la determinazione della pena edittale è rimessa alla valutazione

discrezionale del legislatore, non censurabile se, come nella specie,

non esorbiti dal limite di razionalità; e, dall'altro,

l'individuazione di quella irrogabile in concreto rientra, come ora si

è accennato, nei compiti del giudice secondo la disciplina dettata dal

cit. art. 133 cod. penale (cfr. sent. n. 22/1971; n. 18/1973; n.

143/1974 e n. 119/ 1975); senza dire, come pure è stato rilevato nelle

predette decisioni, che l'efficacia rieducativa in questione dipende

soprattutto dal regime di esecuzione della pena, che la più recente

legislazione ha preso seriamente in considerazione fornendo una più

moderna ed evoluta disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.

m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi

a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino

a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 196, terzo

comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino

a tre anni";

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27,

primo e terzo comma, Cost. dal Tribunale militare di Padova con le

ordinanze nn. 221 e 222/83 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sode dalla Corte Costituzionale,

Palazzo deva Consulta, il 2 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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