[1]Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

[2]Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

[3]La pena e' della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art226 · fonte del testo

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