Art. 196 — Minaccia o ingiuria a un inferiore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

[3]Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia e' grave, o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 102/1985

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1985

    La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente più lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimità costituzionale, per essere punito più rigorosamente di quelli di maggiore gravità. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 196, terzo comma, cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia ad un inferiore, se grave o commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 cod. pen., con "la reclusione militare fino a tre anni"), limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", in quanto, in base ad esso, la minaccia aggravata ad inferiore è punita in maniera più grave, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1982 (che ha dichiarato l'illegittimità del sistema sanzionatorio disposto dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. di pace), di quanto lo sia il più grave reato di minaccia aggravata contro un superiore.

    Art. 191 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 196 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art196 · fonte del testo

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