Art. 196 — Minaccia o ingiuria a un inferiore

[1]((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

[3]Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

[4]La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

[5]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".

Testo vigente dal 18 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985. 41 parole tolte, 93 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il militare, che minaccia un tolto: inferiore, aggiunto: ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, tolto: ovvero offende l'onore o il decoro aggiunto: e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

aggiunto: Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferioretolto: , in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a tolto: sei mesi aggiunto: due anni.

tolto: La stessa pena si applica al militare, che commette il fattoaggiunto: Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica tolto: o telefonicaaggiunto: , telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni aggiunto: o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

tolto: Si applica la reclusione militare fino a tre anni,aggiunto: La pena e' aumentata se la minaccia e' gravetolto: , o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo aggiunto: o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penaleaggiunto: .

aggiunto: Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art196 · fonte del testo

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