Art. 195 — Violenza contro un inferiore

[1]((Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)).

Testo vigente dal 18 dicembre 1985

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    La ratio della circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore deve essere ricercata nella esigenza di punire con sanzione aggiuntiva solo quegli atti di violenza che comportino una significativa aggressione anche ai beni del servizio e della disciplina militare; il legislatore del 1985, nel trasformare la circostanza in esame da obligatoria in facoltativa, ha inteso proprio demandare al giudice, data la impossibilità di tipizzare i casi in cui l'aggressione assurga ad autonoma ragione di aggravamento della pena prevista per i corrispondenti delitti comuni (lesioni od omicidio), l'individuazione della soglia della lesione rilevante, da applicarsi secondo le particolarità del caso concreto attinenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e della disciplina.

    Art. 195 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/1986

    Altra decisione
    22 aprile 1986

    Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma primo, c.p.m.p. (concernente il reato di violenza contro un inferiore) sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che, dopo la sent. n. 103/1982, la fattispecie in esame risulterebbe sanzionata in modo più grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) rispetto al delitto di insubordinazione con violenza (art. 186, ultimo comma, c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, per tutte le specie di insubordinazione, l'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge penale comune. Infatti, la impugnata norma è stata, nelle more, completamente sostituita dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689, alla luce del quale si impone il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 103/1982.

    Art. 195 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 186 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 5 Modifiche al codice penale militare di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 104/1986

    Altra decisione
    22 aprile 1986

    Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), la rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195, primo comma, C.P.M.P. (disciplinante il reato di violenza contro un inferiore). Secondo il giudice a quo, infatti, a seguito della sentenza n. 173/1984 (che ha cancellato dalla norma impugnata le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", lasciando fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico), il reato in questione dovrebbe necessariamente essere punito - ai sensi degli artt. 37, primo comma, 22 e 26 C.P.M.P. - mediante reclusione da un mese a ventiquattro anni, con conseguente disparità di trattamento rispetto alla ben più mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195, in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime. Ma l'art. 5 della predetta l. n. 689/1985 ha ora completamente sostituito la denunciata norma, rendendo necessario il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 173/1984.

    Art. 195 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 26 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. 15 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da tolto: sei mesi a cinque aggiunto: uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidiotolto: , ancorche' tentato o preterintenzionale, o aggiunto: volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale tolto: gravissima o grave aggiunto: grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. tolto: Tuttavia, la aggiunto: La pena detentiva temporanea tolto: e' aggiunto: puo' essere aumentata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art195 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari