Art. 189 — Insubordinazione con minaccia o ingiuria

[1]((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

[3]Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale"".

Testo vigente dal 18 dicembre 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1982

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1982

    In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)

    Art. 186 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 189 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/2001

    Questione inammissibile
    16 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale. M.F.

    Art. 189 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 199 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 18 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/1984

    Questione infondata
    14 marzo 1984

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 103/1982 e O. nn. 193/1982, 236/1982 e 236/1983.

    Art. 189 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1982 al 18 dicembre 1985. 37 parole tolte, 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il militare, che minaccia un tolto: superiore, aggiunto: ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, tolto: ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione aggiunto: e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

aggiunto: Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superioretolto: , in sua presenza, e' punito con la reclusione militare tolto: da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale aggiunto: fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette tolto: il fatto aggiunto: i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica tolto: o telefonicaaggiunto: , telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni aggiunto: o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art189 · fonte del testo

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