Art. 189 — Insubordinazione con minaccia o ingiuria
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[1]Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale. 14
[2]Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
14La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Testo in vigore dal 3 giugno 1982 al 18 dicembre 1985
