Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d. 1210/1872
  • art. 50r.d. 1210/1872

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,

u.c., e 189, comma 1, del codice penale militare di pace

(insubordinazione); dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122,

conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22

dicembre 1872, n. 1210 sexies; dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923,

n. 2903; dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e degli artt.

9, comma 2, e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(ordinamento giudiziario militare di pace - dipendenza del magistrato

relatore dagli organi requirenti); giudizi promossi con ordinanze

emesse dai Tribunali militari territoriali di Padova il 31 ottobre

1979, il 22 febbraio e il 5 marzo 1980, di Torino l'11 novembre 1980,

di Padova il 9 ottobre 1980, di Torino l'11 dicembre 1980, il 27 e il

28 gennaio, il 18, il 19 e il 24 febbraio 1981, di Verona il 19

dicembre 1980 e di Torino il 25 e il 26 febbraio, il 5, il 10, l'11 e

il 18 marzo, il 1 aprile e il 6 maggio 1981, rispettivamente iscritte ai

numeri 15, 338, 339 888 e 900 del registro ordinanze 1980 ed ai numeri

140, 196, 208, 209, 215,235, 247, 256, 257, 283, 284, 352, 353, 517 e

518 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 71, 180 e 194 del 1980 e nn. 63, 70, 151, 186,

193, 221, 248, 255 e 318 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 9 ottobre 1980 (in G.U. n. 70 dell'11 marzo

1981) emessa nel procedimento penale a carico di Bortolami Gian Carlo,

imputato di insubordinazione con ingiuria e minaccia verso superiore

non ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Padova sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento

giudiziario militare di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n.

1022, che, stabilendo la dipendenza del magistrato relatore dagli

organi requirenti, sembrava contrastare con il principio di

indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 102 e 108 della

Costituzione.

La dipendenza del giudice relatore dal procuratore generale

militare trovava poi specificazione negli artt. 12 r.d.l. 26 gennaio

1931, n. 122, convertito in l. 18 giugno 1931 n. 919, 78 r.d. 22

dicembre 1872 n. 1210 sexies, 29 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2903 e 16

r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316, in materie di assegnazione alla funzione

ed alla sede, di promozione e disciplinare. Anche queste norme venivano

denunciate per prospettabile contrasto con gli artt. 102 e 108 Cost.

Il Tribunale sollevava ancora questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 r.d. n. 1022 del 1941 cit., in materia di

durata in carica dei giudici militari (del collegio faceva parte un

ufficiale riconfermato per un biennio), sempre per contrasto con l'art.

108 Cost., che comporta la rigida predeterminazione per legge della

durata dell'ufficio e la previsione delle cause di incompatibilità e

di decadenza.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Falcinelli

Stefano, imputato di insubordinazione con ingiuria e violenza verso

superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Torino, con

ordinanza del 19 febbraio 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981)

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,

ultimo comma, prima ipotesi, c.p.m.p., nella parte in cui esso prevede

la reclusione militare non inferiore a cinque anni per il reato di

insubordinazione con violenza, consistente in lesioni lievi o percosse,

verso il superiore ufficiale. La norma contrasterebbe con gli artt. 3 e

27 Cost., giacché, per effetto della sentenza della Corte

costituzionale 24 maggio 1979 n. 26, il reato, più grave, di

insubordinazione con lesione grave verso il superiore ufficiale viene

punito con la più lieve pena della reclusione da tre a sette anni.

La medesima questione viene sollevata dallo stesso Tribunale con

ordinanza 18 febbraio 1981 (in G.U. n. 248 del 9 settembre 1981),

Volpe, imputato di insubordinazione aggravata con percosse verso

superiore ufficiale.

3. - Con ordinanza 19 dicembre 1980 (in G.U. n. 255 del 16

settembre 1981), Francesconi, imputato di insubordinazione con

violenza commessa da militare in congedo, a causa del servizio

anteriormente prestato, il Tribunale militare territoriale di Verona

sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

186, ultimo comma, prima ipotesi, c.p.m.p. (insubordinazione con

lesioni lievi contro superiore ufficiale); in essa si richiama la

sentenza di questa Corte n. 26 del 1979, denunciando così l'assoluta

arbitrarietà e irragionevolezza della comminatoria ivi contenuta

(contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.), anche in relazione ad analoghe

fattispecie di diritto penale comune, ed ipotizzando altresì un

contrasto della citata norma con l'art. 52 Cost., in quanto la gravità

della detta pena non troverebbe giustificazione nei principi della

disciplina militare risultanti dalla legge 11 luglio 1978 n. 382,

tenuto conto che la pena stessa si applica anche ai militari in

congedo, nei limiti di cui all'art. 238 c.p.m.p.

4. - Con ordinanza 31 ottobre 1979 (in G.U. n. 71 del 12 marzo

1980), Tricomi, imputato di insubordinazione con ingiuria, minaccia e

violenza verso un superiore non ufficiale, con la continuazione, il

Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 186, ultimo comma, seconda

ipotesi, del codice penale militare di pace, nella parte in cui esso

prevede la reclusione militare da tre a dodici anni per il reato di

insubordinazione con violenza, consistente in lesioni personali lievi e

lievissime o in percosse o in maltrattamenti, verso il superiore non

ufficiale. La norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché, per

effetto della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1979 n. 26,

il reato, più grave, di insubordinazione con lesione grave nei

confronti di superiore ufficiale, viene punito con la più lieve pena

della reclusione militare da tre a sette anni.

La medesima questione viene sollevata dal Tribunale militare

territoriale di Torino: con ordinanze 24 febbraio 1981, Gianno'; 10

marzo 1981, Marchetti; 18 marzo 1981, Montalenti (tutte in G.U. n. 248

del 9 settembre 1981); 11 marzo 1981, Dell'Orco (in G.U. n. 255 del 16

settembre 1981); 1 aprile 1981, Cominetto; 6 maggio 1981, Cepale

(entrambe in G.U. n. 318 del 18 novembre 1981).

5. - Con ordinanza 22 febbraio 1980 (in G.U. n. 180 del 2 luglio

1980), Montefusco, imputato di insubordinazione aggravata con ingiuria

e minaccia verso superiore ufficiale, il Tribunale militare

territoriale di Padova sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 189, primo comma, prima ipotesi, c.p.m.p.,

nella parte in cui esso prevede la reclusione militare da tre a sette

anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un

superiore ufficiale. La norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,

giacché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 24

maggio 1979 n. 26, il reato, più grave, di insubordinazione con

lesione grave verso il superiore ufficiale viene punito con identica

pena.

La medesima questione viene sollevata dallo stesso Tribunale con

ordinanza 5 marzo 1980 (in G.U. 194 del 16 luglio 1980), Di Cintio,

nonché dal Tribunale militare territoriale di Torino con ordinanze 5

marzo 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981), Bianchetti, 11 novembre

1980 (in G.U. n. 63 del 4 marzo 1981), Novellini, imputati, come il Di

Cintio, di insubordinazione aggravata con minaccia verso superiore

ufficiale; 11 dicembre 1980 (in G.U. n. 151 del 3 giugno 1981),

Maiorano, imputato di insubordinazione con ingiuria verso superiore

ufficiale; - 27 gennaio 1981 (in G.U. n. 186 dell'8 luglio 1981),

Caruso, e 28 gennaio 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981), Pelle,

entrambi imputati di insubordinazione con ingiurie e minacce verso

superiore ufficiale; 19 febbraio 1981, Falcinelli, cit.; 18 febbraio

1981, Volpe cit.; 25 febbraio 1981 (in G.U. n. 221 del 2 agosto 1981),

Oregioni, e 26 febbraio 1981, Manigrasso (in G.U. n. 221 del 12 agosto

1981), entrambi imputati di insubordinazione con ingiuria verso

superiore ufficiale.

In queste ordinanze si prospetta anche, ma senza motivare

specificamente, un contrasto della detta norma con l'art. 27 Cost.

(finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato).

6. - Con la già citata ordinanza 9 ottobre 1980, Bortolami, il

Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, seconda

ipotesi, c.p.m.p., nella parte in cui esso prevede la reclusione

militare da uno a cinque anni per il reato di insubordinazione con

ingiuria o minaccia verso superiore non ufficiale. La norma - che, con

la presenza delle aggravanti contestate nella specie, potrebbe

comportare la reclusione da un minimo di anni due, mesi quattro e

giorni quindici ad un massimo di anni otto, mesi dieci e giorni dieci -

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché, per effetto della sentenza

della Corte costituzionale 24 maggio 1979 n. 26, il reato, più grave,

di insubordinazione con lesione grave contro superiore ufficiale è

punito con la più lieve pena della reclusione da tre a sette anni.

La norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 27, terzo comma,

Cost., per essere la pena sproporzionata alla gravità del fatto e

perciò inidonea alla propria funzione rieducativa.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo atto

d'intervento, si richiama alla discrezionalità del legislatore nella

comminatoria delle pene e, quanto all'art. 27 Cost., alla sentenza 22

novembre 1974 n. 264, con cui la Corte costituzionale ritenne la

legittimità dell'ergastolo. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte

questioni identiche o connesse, relative al reato militare di

insubordinazione, e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti

per essere decisi con unica sentenza.

2. - Una delle predette ordinanze (n. 900/80 Bortolami) solleva,

oltre al suindicato problema di carattere sostanziale da quella più

grave, relativa alla insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in

danno di superiore ufficiale.

5. - Come ricordano le ordinanze di rimessione, il testo originario

dell'art. 186 risulta ora modificato per effetto della cit. sentenza n.

26 del 1979, non soltanto nei casi in cui la violenza consiste

nell'omicidio tentato o preterintenzionale, ma, ed è ciò che qui

interessa, anche in quello, sopra ricordato, nel quale la violenza

consiste in una lesione grave o gravissima in danno del superiore che

sia ufficiale. Precisamente, in tale ultimo caso, per effetto della

suindicata sentenza sono divenute applicabili, in luogo dell'ergastolo,

le sanzioni stabilite dal codice penale comune per le lesioni gravi o

gravissime (art. 583 primo o secondo comma).

Conseguentemente, risulta alterata la coerenza logica del

trattamento sanzionatorio stabilito in relazione alle ulteriori

ipotesi, in misura decrescente, come si è detto, dalle disposizioni

suddette, le quali appunto per questa ragione sono state denunziate dai

giudici a quibus.

6. - Ciò detto, osserva la Corte che, in tema di sanzioni penali,

il principio di eguaglianza, quale specifica applicazione della regola

generale sancita nell'art. 3 della Costituzione, esige che la pena sia

proporzionata al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio

adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di

tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie

rientrano senza dubbio nell'ambito del potere discrezionale del

legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo

della legittimità costituzionale soltanto nei casi in cui non sia

stato rispettato il limite della ragionevolezza, di talché la sanzione

comminata risulti irrazionale ed arbitraria (cfr., tra le numerose

decisioni, la sent. n. 72 del 1980).

7. - La Corte, con la richiamata sentenza n. 26/1979, avvertì

come, in dipendenza degli effetti che da essa scaturivano, il limite

della ragionevolezza era da ritenere superato, in particolare nella

ipotesi di insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di

superiore non ufficiale; e ciò in quanto tale (minore) fattispecie

criminosa restava sanzionata più severamente di quella (maggiore) di

insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore

ufficiale. Nondimeno, l'ambito della pronuncia venne deliberatamente

limitato, ma si aggiunse l'auspicio di un tempestivo intervento del

legislatore, il quale, ovviamente, doveva essere diretto a realizzare,

sulla scorta della sentenza predetta, la necessaria revisione e la

organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le

diverse ipotesi del delitto di insubordinazione.

Ciò non si è verificato, e la disarmonia, a suo tempo indetti

sensi rilevata dalla Corte, viene ora denunziata con le ordinanze di

rimessione relativamente alle due ipotesi considerate nell'ultimo comma

dell'art. 186, nonché rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione

previste dal primo comma dell'art. 189: ipotesi, tutte, nelle quali

risultano in definitiva comminate, per fatti meno gravi, sanzioni più

severe di quelle previste per violazioni considerate dalla stessa legge

di maggiore gravità.

Il che trasmoda di certo nell'irragionevolezza e impone pertanto

alla Corte di intervenire al fine di eliminare una situazione

normativa, il cui perdurare non è costituzionalmente consentito.

Invero - una volta sostituita relativamente ad una delle varie ipotesi

di insubordinazione (quella, cioè, con lesioni gravissime o gravi in

danno di superiore ufficiale, la quale costituisce il perno del

trattamento sanzionatorio in materia) la pena originariamente prevista

dal cod. pen. mil. di pace con quelle stabilite dal codice penale

comune, non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la

ragionevolezza e la coerenza della disciplina, se non quella di

eliminare, mediante la pronuncia di incostituzionalità, le pene

estremamente più severe previste dal cod. pen. mil. di pace, siccome

divenute logicamente incompatibili con quelle applicabili, secondo il

codice penale comune, per effetto della più volte richiamata sentenza

di questa Corte. E ciò con la conseguenza armonica e unitaria che, per

tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni

previste dalla legge penale comune.

Va avvertito che, a tale fine, la dichiarazione di illegittimità

costituzionale non può essere circoscritta alle norme impugnate, ma

deve essere estesa, in base all'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,

anche alla residuale ipotesi normativa, la quale concerne

l'insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore

non ufficiale. E evidente, infatti, come, nel quadro normativo che ne

risulta, non possa trovare posto una disposizione che fissa la misura

della pena in base a un criterio attualmente privo di razionale

giustificazione.

Infine, considerato che il diverso assetto sanzionatorio relativo

alle varie ipotesi di insubordinazione, conseguente alla presente

pronuncia, è suscettibile di compromettere (in tutto o in parte) anche

la coerenza della disciplina delle pene comminate dal cod. pen. mil. di

pace per altri reati, ritiene questa Corte di rivolgere al legislatore

l'ulteriore esortazione ad intervenire appropriatamente e

tempestivamente così da assicurare all'intera materia del trattamento

punitivo previsto nello stesso codice un'armonica disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 ultimo

comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare

non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la

stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale".

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 189 primo

comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da

tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque

anni, se il superiore non è un ufficiale".

c) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n.

87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 secondo comma

c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici

anni, se il superiore non è un ufficiale".

d) Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare

territoriale di Padova per il riesame, secondo

la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50, ord. giud. mil. pace,

78 r.d.22 dicembre 1872 n. 1210 sexies, 12 r.d.l. 26 gennaio 1931 n.

122, convertito nella l. 18 giugno 1931 n. 919, 16 r.d. 19 ottobre 1923

n. 2316 e 29 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2903, sollevate con l'ordinanza

in epigrafe n. 90 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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