Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186

e 189 del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal Tribunale militare

territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Giampaglia

Ferdinando, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Tribunale militare

territoriale di Napoli nel procedimento penale a carico di Indinnimeo

Pietro ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio

1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giampaglia

Ferdinando, imputato del reato di insubordinazione con ingiuria verso

superiore ufficiale pluriaggravata (artt. 47, n. 4, 189, primo comma, e

190, n. 2, del c.p.m.p.), il Tribunale militare territoriale di Padova

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 189, primo comma, del codice penale militare di pace, per

preteso contrasto con gli artt. 3 e 52, terzo comma, della

Costituzione.

Premesso come, ad avviso dello stesso tribunale, la società

militare, siccome fondata su principi di gerarchia, non è una società

di uguali, si sottolinea che la diversità di trattamento "tra

ufficiali e non ufficiali" deve poggiare su un "giudizio di diversità

delle situazioni disciplinate dalla legge e tale giudizio di diversità

non deve discostarsi dal rispetto della ragionevolezza".

Tale requisito, secondo il Collegio a quo, non sarebbe

riscontrabile nella disciplina contenuta nel denunciato art. 189, primo

comma, c.p.m.p., che, per il reato di insubordinazione con minaccia o

ingiuria, commina la pena della reclusione militare da tre a sette anni

se il fatto è commesso nei confronti di un superiore ufficiale, o da

uno a cinque anni qualora il superiore non sia ufficiale.

Posto che la ratio della norma incriminatrice è quella (desumibile

anche dalla collocazione sistematica dell'art. 189 nel titolo III del

libro II, concernente i reati contro la disciplina militare) di

tutelare l'autorità dei superiori - e conseguentemente di punire

qualunque fatto idoneo a ledere il rapporto gerarchico di

subordinazione - va rimarcato come le norme disciplinari non

stabiliscano effetti od obblighi disciplinari diversi a seconda che il

superiore sia o meno ufficiale.

Né, sempre secondo il Collegio remittente, la diversità del

regime sanzionatorio testé descritto può trovare giustificazione nel

grado, atteso che la norma concerne da un lato gli ufficiali, qualunque

ne sia il grado, e, dall'altro, i sottufficiali ed i militari di

truppa.

Ricordato come l'irrazionalità di tale trattamento differenziato

fosse stata sottolineata sia in sede di Commissione per l'elaborazione

dei codici militari a proposito della soppressione (poi non attuata)

della differenza di trattamento a seconda che l'insubordinazione fosse

rivolta a superiore ufficiale o non ufficiale, nonché nella relazione

che accompagnò (nel 1932) il progetto, il Collegio a quo ritiene

palese la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, tale differenziazione confliggerebbe, secondo lo stesso

tribunale militare di Padova, anche con il terzo comma dell'art. 52

della Costituzione, atteso che la diversità potrebbe lasciar ritenere

che agli ufficiali sia stata riservata una posizione di privilegio, non

compatibile con lo "spirito democratico" cui devono essere informate le

Forze Armate.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Indinnimeo

Pietro e Maisto Giovanni, imputati del reato di disobbedienza (art. 178

c.p.m.p.) e, il solo Malsto, del reato di insubordinazione continuata

con ingiuria, minaccia e violenza contro superiori ufficiali (artt. 81

c.p., 189, primo comma, e 186, ultimo comma, c.p.m.p.), il Tribunale

militare territoriale di Napoli sollevava questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 186 e 189 del codice penale militare di

pace, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 52, comma terzo, della

Costituzione, nella parte in cui "viene stabilita una diversa pena a

seconda che il fatto di insubordinazione sia commesso nei confronti di

un superiore ufficiale o non ufficiale".

Nel punire il reato di violenza contro un superiore, l'articolo 186

citato prevede una pena non inferiore a cinque anni di reclusione

militare se il superiore è ufficiale, ovvero da tre a dodici anni se

il superiore non è ufficiale.

A sostegno del dubbio di costituzionalità, il Collegio svolge

considerazioni analoghe a quelle di cui si è detto a proposito della

ordinanza del Tribunale militare territoriale di Padova.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello

Stato, ed ha chiesto che le proposte questioni vengano dichiarate non

fondate.

A sostegno di tale richiesta si sottolinea negli atti di intervento

- distinti ma di contenuto sostanzialmente coincidente - che se è

esatto il rilievo secondo cui il reato in parola è volto contro la

disciplina militare, ciò non comporta che il "bene oggetto della

tutela penale sia sempre in pari misura offeso", sia che il fatto venga

commesso contro un superiore ufficiale sia che venga commesso contro un

superiore non ufficiale.

La diversità di trattamento denunciata non sarebbe infatti

irrazionale, siccome giustificata dal "diverso danno derivante al

servizio ed alla disciplina in rapporto alla diversità delle funzioni

e della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali la

condotta illecita viene posta in essere".

Né, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe da

condividere la censura formulata dai giudici a quibus con riferimento

al terzo comma dell'art. 52 Cost., atteso che la ricordata differenza

di trattamento non potrebbe essere considerata contraria allo spirito

democratico della Repubblica, "non escludendo l'ordinamento democratico

delle Forze Armate il riconoscimento agli ufficiali di una speciale

posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati". Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe, pur denunziando l'una,

quella del Tribunale militare di Padova, l'incostituzionalità del solo

art. 189, primo comma, c.p.m.p., l'altra, quella del Tribunale militare

di Napoli, l'incostituzionalità degli artt. 186 e 189 del detto

codice, sollevano con riferimento agli stessi parametri costituzionali

un'eguale questione; sicché i giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - I due tribunali a quibus ritengono che la differenza del

trattamento penalistico, stabilito negli artt. 186 e 189 c.p.m.p., dei

reati di insubordinazione con violenza o con minaccia e ingiuria,

secondo che essa avvenga nei confronti del superiore ufficiale o non

ufficiale, sia sospetta di violazione degli artt. 3 e 52, terzo comma,

della Costituzione. Si tratta, affermano i due tribunali, di norme che,

avendo la funzione di proteggere la disciplina militare, sono destinate

a tutelare l'autorità dei superiori indipendentemente dal loro grado,

e quindi non tollerano, senza violazione del principio di eguaglianza e

dello spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento delle

Forze Armate, diversità di sanzione edittale in ragione della qualità

del superiore offeso.

L'Avvocatura dello Stato riconosce che il bene oggetto della tutela

penale è la disciplina militare, ma nega che tale bene sia

necessariamente offeso "in pari misura" quando l'insubordinazione

avvenga verso un superiore ufficiale o un superiore non ufficiale:

sicché deve escludersi la irrazionalità della diversa previsione e

sanzione stabilita nelle denunziate norme del c.p.m.p., come pure

l'offesa all'ordinamento democratico delle FF.AA., offesa che

consisterebbe nell'attribuzione agli ufficiali di una "speciale

posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati".

3. - Appare opportuno premettere che gli artt. 186 e 189 c.p.m.p.,

relativi rispettivamente alla "insubordinazione con violenza" e alla

"insubordinazione con minaccia o ingiuria", appartengono al Capo terzo

del Titolo terzo ("Dei reati contro la disciplina militare") del

secondo libro del c.p.m.p., e che il Capo primo dello stesso Titolo

tratta della "disobbedienza". ora, mentre la disobbedienza è punita

(art. 173) quando essa si riferisce all'ordine di "un superiore", la

insubordinazione in entrambe le ipotesi degli artt. 186 e 189 è punita

in modo diverso se si verifica nei confronti di un superiore ufficiale

o non ufficiale.

Tale diversità di trattamento, esistente nel codice penale

militare del 1869 (artt. 125 e 130), fu riprodotta nel codice penale

militare del 20 febbraio 1941, conseguente alla legge delega 25

novembre 1926, n. 2153, dopo vivace e qualificata avversione della

Commissione per l'elaborazione dei codici militari, puntualizzata nella

relazione del 1932, n. 127 ("Questo sistema non ha una base razionale;

agli effetti della disciplina gli appartenenti alla milizia vanno

separati in due categorie: inferiori e superiori... Questo dovere di

sottomissione, base fondamentale della disciplina degli eserciti, è

eguale per tutti, e pertanto eguali devono essere gli effetti delle

infrazioni, altrimenti si snatura l'essenza stessa di questo dovere

basilare, che nella sua assoluta preminenza non è graduabile"), e dopo

essere stata respinta nel progetto definitivo del 1938, che agli artt.

188 e 191, relativi all'"insubordinazione per violenza" e

all'"insubordinazione per minaccia e ingiuria", unificava il reato e la

sanzione quale che fosse il grado del "superiore" offeso.

Ed è noto che in tutti i numerosi progetti di legge di iniziativa

governativa e parlamentare concernenti la riforma del codice penale

militare, e tuttora pendenti in Parlamento, viene eliminata la

distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale e

insubordinazione verso superiore non ufficiale, giudicandola come una

residua discriminazione di casta senza giustificazione, data la nozione

unitaria del "superiore".

Del pari è noto che nella vigente normativa di Stati europei i cui

ordinamenti militari non differiscono sostanzialmente da quello

italiano (come Francia, Belgio, Germania occidentale, Svizzera) non è

accolta nessuna differenza di trattamento, quanto ai reati di

insubordinazione, secondo il grado (ufficiale o non ufficiale) del

superiore che subisce l'offesa.

4. - Tutte queste considerazioni, tuttavia, possono certamente

avere grande influenza nel determinare, nel senso indicato dalle varie

proposte sopra ricordate, la scelta del legislatore. Ma, a giudizio

della Corte, si tratta, appunto, di scelta spettante al legislatore,

come la Corte ebbe già ad affermare nella sentenza n. 26 del 1979,

occupandosi della "sfasatura" derivante dalla dichiarata illegittimità

costituzionale della prima parte del secondo comma dell'art. 186

c.p.m.p.

Allontanarsi da tale avviso non si potrebbe senza ritenere

irragionevole e priva di ogni motivazione, anche tradizionale, la

differente considerazione, quanto alla gravità della insubordinazione,

del superiore ufficiale o non ufficiale, o ritenere che quella

differenza ripugni totalmente allo spirito democratico al quale deve

informarsi l'ordinamento militare della Repubblica.

Conclusione alla quale la Corte non ritiene che si potrebbe

pervenire senza forzare la portata degli invocati artt. 3 e 52 della

Costituzione, quale determinata dalla propria giurisprudenza.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è, a proposito dei

detti parametri costituzionali, consolidata nel senso che la

discrezionalità del legislatore non possa essere censurata se non nei

casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza. Nella specie,

poi, pur non potendosi disconoscere che il regime sospettato di

illegittimità costituzionale sia per più aspetti opinabile, devesi

ammettere che la scelta operata per rispettare una radicata tradizione

gerarchica, risponde ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della

discrezionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 186 e 189, primo comma, c.p.m.p., come in epigrafe

sollevate dal Tribunale militare territoriale di Padova e dal Tribunale

militare territoriale di Napoli con riferimento agli artt. 3 e 52,

terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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