Art. 186 — Insubordinazione con violenza
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[1]Il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale.
[2]Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale.
[3]Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non e' un ufficiale.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 31 maggio 1979
