Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 10 luglio 1975 dal Tribunale militare territoriale di

Padova, nel procedimento penale a carico di Sandri Ivan Alessandro

Francesco, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 10 luglio 1975, emessa nel corso di un

procedimento a carico di Ivan Alessandro Francesco Sandri, imputato di

aver tentato di investire con la propria automobile (e dunque di

uccidere) una guardia di pubblica sicurezza, che in divisa gli aveva

intimato di arrestarsi, il tribunale militare di Padova ha impugnato -

per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost. - quella parte

dell'articolo 186 primo comma del codice penale militare di pace, che

prevede la pena dell'ergastolo per la violenza consistente

nell'omicidio "ancorché tentato", contro un superiore.

Sanzionando con l'identica pena, un tempo della morte ed ora

dell'ergastolo, l'omicidio commesso e quello tentato, il legislatore

avrebbe arbitrariamente equiparato - secondo il giudice a quo -

ipotesi affatto diverse, che le stesse norme penali militari mantengono

generalmente ben distinte. Né i giudici potrebbero adeguare le pene

alla gravità dei singoli comportamenti, mediante il ricorso alle

circostanze attenuanti: poiché, in ogni caso, l'art. 52 c.p.m.p.

vieterebbe - nel numero 1 dell'ultimo comma - di infliggere una pena

inferiore a quindici anni di reclusione.

A parte la violazione del principio di eguaglianza, la norma

impugnata sarebbe d'altronde in contrasto con le finalità di

"rieducazione" che l'art. 27 terzo comma Cost. assegna alla pena, per

il fatto stesso di prevedere una sanzione sproporzionata all'entità

del fatto-reato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, replica che il giudice a

quo avrebbe preso le mosse da una inesatta valutazione delle norme del

codice penale militare di pace. Infatti, tali norme prevederebbero la

pena dell'ergastolo là dove la lesione della disciplina militare si

associ ad una rilevante offesa dell'incolumità individuale del

superiore; mentre, per le minori offese di quest'ultimo bene, in luogo

dell'ergastolo dovrebbero venire inflitte pene assai meno severe.

Inoltre, pur quando sia prescritta la pena edittale dell'ergastolo,

l'Avvocatura dello Stato ritiene che la sanzione da infliggere in

concreto possa essere commisurata all'effettiva gravità dei singoli

casi, attraverso il gioco delle circostanze attenuanti, che il giudice

a quo non avrebbe adeguatamente considerato.

Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 27 terzo comma Cost.,

il giudice a quo confonderebbe i problemi di legittimità

costituzionale con i problemi di politica legislativa; dimenticando -

oltre tutto - che la Corte ha già dichiarato infondata la questione di

legittimità della pena dell'ergastolo, con la sentenza n. 264 del

1974. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Padova prospetta anzitutto la violazione del

principio costituzionale di eguaglianza, per effetto di quel disposto

dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, che

stabilisce la pena edittale dell'ergastolo per la violenza consistente

nell'omicidio tentato contro un superiore: in ciò completamente

equiparato all'insubordinazione costituita dall'omicidio

volontariamente commesso. Il giudice a quo rileva infatti, nella parte

iniziale dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza della previsione

di un medesimo trattamento per fatti cosi diseguali, che il

legislatore considera - di regola - ben diversamente gravi ai fini

della repressione penale.

Esaminata sotto questo aspetto, l'impugnativa dev'essere accolta.

È giurisprudenza costante della Corte che la configurazione delle

fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e

le pene appartengono alla politica legislativa; salvo però il

sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle

sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente

ingiustificate. Ma questo è appunto il caso della norma impugnata,

là dove essa commina, per l'omicidio tentato ai danni di un superiore,

la massima fra le sanzioni penali previste in tempo di pace.

Nell'ordinamento vigente si riscontra più volte che taluni eventi

lesivi di determinati beni giuridicamente protetti siano equiparati,

quoad poenam, ad eventi di pericolo anziché di danno effettivo: sino

al punto di venir fatti rientrare nell'ambito di una comune ed unitaria

ipotesi normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la

consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre

alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto

italiano.

Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso

nell'art. 56 cod. pen., della disciplina autonoma del tentativo nei

confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che

il primo è sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore

ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare

del secondo. Questo criterio è stato seguito - nell'art. 46 - anche

dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar modo

si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente

nel tentativo di omicidio.

Certo è che l'art. 186 c.p.m.p. - nel primo e, in parte, nel

secondo comma - ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi

delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte

condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi

e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate,

assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la

condotta dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa,

consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrità del

superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di

subordinazione gerarchica.

Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o

l'integrità fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la

disciplina militare, dall'altro, il legislatore, definendo questa

figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la

persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico

delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione di

condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato

omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza è portata

contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta

equiparazione di condotte diverse - e diversamente valutate dalla

legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate

- non può sfuggire alle censure di irragionevolezza.

Chiaro che nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in

questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine

dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in

tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto

dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo

dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di

qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che è

il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore

viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia

che si tratti di omicidio (ancorché tentato o preterintenzionale),

sia che il reato consista - secondo l'art. 186 cpv. - in lesioni

personali gravissime o gravi. Ne segue che il codice penale militare

di pace prescinde sia dalla concreta intenzione lesiva dell'agente,

sia dalla ben diversa gravità degli effetti delle varie condotte

criminose, per quanto riguarda la persona del soggetto offeso: quasi

che la tutela dell'esistenza o dell'incolumità del superiore fossero

semplicemente in funzione dell'ossequio da prestare alla divisa ed al

grado.

Del resto, l'incoerenza del legislatore è confermata, all'interno

dello stesso codice penale militare di pace, dal confronto fra ciò

che la norma impugnata stabilisce in tema di insubordinazione con

violenza e ciò che risulta, per converso, in tema di violenza

esercitata contro l'inferiore. Anche in questo ultimo caso, l'art. 195

secondo comma c.p.m.p. considera unitariamente l'omicidio, volontario

o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali gravissime o

gravi; ma non per sottoporli alla medesima pena, bensì per rinviare

alle differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni, sebbene

aumentate fino a un terzo. Eppure è pacifico che in queste stesse

ipotesi l'offesa riguarda, oltre che la vita o l'incolumità

dell'inferiore, i doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla

disciplina in genere: poiché la gerarchia non va considerata a senso

unico, ma implica una serie di obblighi gravanti sul superiore verso

l'inferiore; mentre l'ordinamento delle forze armate deve sempre

garantire nei rapporti personali "la pari dignità di tutti i

militari", come oggi dispone l'art. 4 terzo comma della legge 11

luglio 1978, n. 382 (contenente le "Norme di principio sulla disciplina

militare").

Per questo complesso di ragioni, la norma impugnata rappresenta

pertanto una deroga così ingiustificata rispetto ai principi del

diritto penale vigente, da ledere l'eguaglianza dei cittadini davanti

alla legge (sicché non occorre esaminare l'ulteriore censura sollevata

in vista dell'art. 27 terzo comma Cost.). Ma l'annullamento dell'art.

186 primo comma c.p.m.p., nella parte riguardante il tentato omicidio

del superiore, non determina affatto la depenalizzazione di tale

fattispecie. Valgono invece, per colmare transitoriamente la lacuna,

le norme penali comuni in materia di delitto tentato. E nulla esclude

che il legislatore riestenda al tentativo di omicidio l'autonoma

figura dell'insubordinazione con violenza: purché la più grave

sanzione di questo reato, in quanto commesso dall'inferiore contro il

superiore, sia contenuta in limiti tali da non compromettere la

necessaria razionalità delle scelte di politica legislativa.

2. - La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art.

186 primo comma c.p.m.p., relativamente al tentativo di omicidio del

superiore, dev'essere estesa - in base all'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87 - al passo concernente l'omicidio preterintenzionale.

Di per se stessa, l'equiparazione dell'omicidio preterintenzionale

all'omicidio volontario, entrambi sanzionati con la pena edittale

dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa l'elemento

psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe

conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una

volta annullata la parte della disposizione normativa riguardante

l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio

preterintenzionale si rivela ancor più sbilanciato - come suol dirsi

nel linguaggio dottrinale - di quanto già non fosse in precedenza.

Considerazioni analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art.

186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo

per l'insubordinazione violenta consistente in lesioni personali

gravissime o gravi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando

le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione aggrava in

maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto

è previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo

genere, sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di

pace; per cui la incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte

ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di

accoglimento dell'impugnativa proposta dal giudice a quo.

Vero è che l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte

residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p.: sicché le lesioni

gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non

ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la reclusione da sette a

quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto

alle meno severe sanzioni penali comuni, proprio nell'ipotesi che il

soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che

transitoriamente ne discende potrà trovare rimedio in occasione della

prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di

"eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore

ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale" secondo

l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255,

comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978;

sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella

misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo

comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole

"tentato o";

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo

comma, limitatamente alle parole " ancorché... preterintenzionale";

c) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art 186 secondo

comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la

pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari