Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1,

del codice penale militare di pace, promosso con n. 2 ordinanze

emesse il 26 settembre 1995 e il 23 aprile 1996 dal Tribunale

militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Varriale

Giuseppe e Romaniello Giuseppe, rispettivamente iscritte ai nn. 33 e

746 del registro 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 6 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale

militare di Padova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, che

punisce il reato di diserzione cosiddetta propria nel quale incorre

il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza

autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi.

Il Tribunale era stato chiamato a decidere, in due distinti

procedimenti, sul comportamento di due militari imputati del reato di

diserzione per non avere fatto rientro dalla libera uscita, essendo

rimasti assenti dal servizio per svariati mesi, per poi ripresentarsi

il primo ad altro distretto adducendo come giustificazione le gravi

condizioni della propria famiglia, ed il secondo al re-parto di

appartenenza sostenendo di essere stato malato.

In entrambe le ordinanze il remittente premette che, in base al

diritto vivente, il mancato rientro dalla libe-ra uscita, protrattosi

per un periodo superiore a cinque giorni, realizza appunto un'ipotesi

di diserzione propria, in relazione alla quale non è possibile

all'agente allegare l'esistenza di un "giusto motivo" dell'assenza,

come invece è consentito dal numero 2 dello stesso art. 148, che

punisce il diverso reato di diserzione cosiddetta impropria che

commette il militare che, trovandosi legittimamente assente, non si

presenta "senza giusto motivo" nei cinque giorni successivi a quello

previsto.

L'orientamento seguito dalla giurisprudenza, propensa ad inquadrare

il mancato rientro dalla libera uscita nella diserzione propria,

muoverebbe, ad avviso del giudice a quo, da una nozione di presenza

in servizio "di natura amministrativo-cartolare", che porterebbe a

considerare presente il militare in libera uscita, anche se la

maggiore libertà accordatagli a seguito della legge 11 luglio 1978,

n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), l'ampliamento

dell'orario di libera uscita e i moderni mezzi di trasporto

potrebbero consentirgli di allontanarsi in quelle ore dalla caserma

"anche di centinaia di chilometri".

La differente regolamentazione poteva trovare, secondo il

remittente, il suo presupposto "nella vicinanza con il superiore,

nella onnipresenza per così dire dello stesso, sul quale il militare

poteva comunque contare anche in orario di libera uscita (di cui

poteva fruire solamente nel ristretto ambito del presidio) per

rappresentare esigenze personali tali da consigliare l'autorizzazione

ad allontanarsi dal servizio e dal reparto". Essendo venuto meno

questo presupposto, sarebbe irrazionale e contrasterebbe con il

principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, il

fatto che "la disciplina penalistica sia differenziata, a seconda che

il militare non sia rientrato in caserma al termine di una licenza o

di un permesso, piuttosto che al termine di libera uscita".

2. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando preliminarmente la inammissibilità della questione

per difetto di rilevanza, a causa della mancata esposizione, nella

motivazione delle ordinanze, della concreta fattispecie che ha dato

origine ai processi pendenti innanzi al giudice remittente.

Le questioni sarebbero, comunque, infondate, poiché il differente

trattamento stabilito dall'art. 148 del codice penale militare di

pace, in riferimento alla rilevanza dell'esimente del "giusto

motivo", troverebbe ragionevole giustificazione nel maggior grado di

offensività dell'allontanamento senza autorizzazione, rispetto al

mancato rientro del militare legittimamente assente. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze di

identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In entrambe le ordinanze, il giudice a quo premette che, in base al

diritto vivente, il mancato rientro del militare dalla libera uscita,

protrattosi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, non

può configurarsi come mancata riassunzione in servizio al termine di

una legittima assenza (cosiddetta diserzione impropria, prevista

dall'art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), ma

costituisce un caso di allontanamento senza autorizzazione

(cosiddetta diserzione propria, punita dall'art. 148, numero 1, dello

stesso codice).

Il remittente pone quindi a raffronto la condizione del militare in

libera uscita e quella del militare in licenza o in permesso; ritiene

che tali condizioni siano sostanzialmente equiparabili e considera

pertanto ingiustificata la diversità di disciplina risultante dai

numeri 1 e 2 dell'art. 148 del codice penale militare, che solo in

caso di mancato rientro in caserma al termine della licenza o del

permesso, e non anche in caso di mancato rientro al termine della

libera uscita, danno rilievo all'eventuale "giusto motivo" del

ritardo quale esimente del reato di diserzione cosiddetta impropria.

Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima

disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Dalla motivazione delle ordinanze emergono infatti con sufficiente

chiarezza le situazioni di fatto che hanno dato origine ai processi

nel corso dei quali il Tribunale militare di Padova ha sollevato le

questioni di legittimità costituzionale che vengono all'esame di

questa Corte.

Si tratta, in particolare, di due militari, imputati del reato di

cui all'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace in

quanto non avevano fatto rientro dalla libera uscita, rimanendo

arbitrariamente assenti dal servizio per svariati mesi, e si erano

ripresentati successivamente - il primo ad altro distretto militare

ed il secondo al reparto di appartenenza - giustificando il perdurare

della loro assenza, rispettivamente, con la drammaticità della

condizione della propria famiglia e con una malattia.

L'impossibilità di dare rilievo all'esimente del "giusto motivo",

prevista soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 148, numero 2 del

codice penale militare di pace, e che potrebbe eventualmente

ricorrere nelle fattispecie in esame se questa Corte accogliesse la

questione di legittimità costituzionale, rende evidente la

sussistenza del requisito della rilevanza.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Benché tra le fattispecie poste a raffronto dal giudice a quo vi

siano punti di contatto che sarebbe difficile negare, permangono

diversità sostanziali che fanno apparire non irragionevole il

diverso trattamento per esse stabilito dal legislatore. I profili di

similitudine rappresentano il prodotto della profonda evoluzione che

l'istituzione militare ha subito nell'ordinamento democratico e che

ha coinvolto, nella stessa misura, molti suoi istituti.

Un tempo l'aprirsi del sistema delle forze armate ad istanze di

più intensa protezione della libertà umana era contrastato dal

carattere tendenzialmente totalizzante dell'istituzione e

dall'apparire questa, per ogni suo aspetto, così saldamente

strutturata intorno ai principi di autorità e disciplina da rendersi

scarsamente omogenea con una visione orientata al riconoscimento di

diritti individuali del militare. Oggi, invece, non sono pochi gli

istituti che, seppure risalenti a tradizioni inveterate del diritto

militare, hanno visto mutare il loro valore ed il loro significato e

si prestano ad essere riqualificati alla luce dell'art. 52 della

Costituzione e dello spirito democratico al quale, secondo questa

disposizione, deve informarsi l'ordinamento delle forze armate.

Entrambi gli istituti in parola (la licenza o il permesso, da un

lato, e la libera uscita, dall'altro), sono stati investiti dal

processo di rinnovamento, propiziato dalla Costituzione e dal

progressivo mutamento dei contesti culturali, fino ad assumere la

nuova configurazione di elementi essenziali di uno statuto minimo

delle libertà riconosciute agli appartenenti alle forze armate,

anche in servizio di leva.

L'approdo di questo processo evolutivo si fa evidente nelle due

fondamentali innovazioni degli artt. 5 e 12 della legge 11 luglio

1978, numero 382, contenente norme di principio sulla disciplina

militare. La prima riguarda l'abbigliamento del militare durante il

tempo libero - al di fuori degli orari, dei luoghi e dei compiti di

servizio - e consente di indossare l'abito civile non solo nei

periodi di permesso e di licenza, ma anche, salvo enumerate

eccezioni, nella libera uscita. Di questa innovazione deve essere

sottolineato il valore altamente simbolico: il militare, soprattutto

se di leva, non dismette la propria appartenenza alla società civile

e l'ordinamento militare, senza che la sua connotazione di sistema

imperniato sul principio di autorità subisca alterazioni snaturanti,

riconosce spazi di libertà individuale durante i quali i vincoli di

disciplina si attenuano e l'attività dei singoli sottostà alle

regole della vita civile ed al principio di libertà che le ispira.

L'altra innovazione, contenuta nell'art. 12 della citata legge n. 382

del 1978, si muove nella stessa direzione: al militare in libera

uscita non vengono più posti limiti generali di distanza

nell'allontanamento dalla località di servizio e si prevede che tali

limiti non possano essere introdotti se non "per imprescindibili

esigenze di impiego". Uso degli abiti civili e facoltà di

allontanarsi dal distretto delineano, insieme, un ambito spaziale e

temporale di libertà del militare in libera uscita qualitativamente

non dissimile da quello che gli è riconosciuto durante il periodo di

permesso o di licenza.

E tuttavia l'assimilazione di questi istituti, derivante dalla

comune matrice della libertà individuale del militare, non può

essere spinta fino al punto di postulare una assoluta identità di

regolamentazione e di imporre l'esimente del "giusto motivo" anche in

quella particolare ipotesi di diserzione propria che, nel diritto

vivente, viene configurata nel caso di mancato rientro del militare

dalla libera uscita.

A parte il rilievo che le licenze e i permessi vengono concessi ai

singoli militari con apposito provvedimento autorizzativo, laddove,

in base a quanto disposto dagli artt. 45 e 46 del regolamento di

disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), questi fruiscono

di libera uscita secondo turni e orari stabiliti con atto generale da

rendere pubblico nell'ambito di ciascuna forza o corpo armato - ciò

che potrebbe di per sé giustificare la affermazione, comune nella

giurisprudenza, secondo la quale una situazione più prossima ad una

vera e propria sospensione del servizio si determina solo nella prima

ipotesi, mentre nella seconda si è in presenza di una semplice

regolamentazione del servizio stesso - si deve considerare che

un'ulteriore diversità sostanziale tra le due fattispecie, che vale

senz'altro a giustificare il differente apprezzamento da parte del

legislatore delle ipotesi di mancato rientro, consiste nel più

circoscritto ambito temporale di autodeterminazione che la libera

uscita comporta rispetto alle licenze e ai permessi. Nella libera

uscita, infatti, pur attribuendosi al militare, nell'ambito della

normale disciplina del servizio, una libertà di scelta circa il modo

di impiegare il proprio tempo, l'irrilevanza dei giusti motivi

dell'eventuale ritardo tende a porre all'esercizio della libertà di

movimento un vincolo - seppure indiretto - che non appare a questa

Corte irragionevole. La scelta di addossare interamente al militare

(salve ovviamente le ipotesi di forza maggiore e stato di necessità)

il rischio del mancato rientro attraverso una graduazione di

sanzioni, che solo con il prolungarsi dell'assenza divengono penali,

è determinata dall'esigenza di accompagnare il riconoscimento di

brevi periodi di libertà individuale con una previsione che, pur

lasciando intatta - in principio - la libertà del militare di

determinarsi, lo induca ad una autolimitazione in ordine ad attività

suscettibili di incidere negativamente sul rispetto dell'orario di

rientro. Viene così a realizzarsi, nella previsione legislativa, un

bilanciamento non privo di ragionevolezza tra la libertà di

movimento e di autodeterminazione dei singoli e l'effettività

dell'istituzione militare.

Nelle licenze e nei permessi il diverso apprezzamento del ritardo,

implicito nel rilievo che in questi casi viene dato all'eventuale

"giusto motivo", trova spiegazione nella maggiore durata del tempo

libero a disposizione del militare e nella sua - presumibilmente più

piena - reimmissione nella vita civile. In tali casi non appare

irragionevole né arbitrario il fatto che il legislatore, sulla

presunzione che il maggior ambito temporale di autodeterminazione

possa esporre il soggetto a vicissitudini ostative di un tempestivo

rientro, dia rilievo a circostanze che, seppur non inquadrabili tra

le esimenti generali, siano tuttavia suscettibili di positivo

apprezzamento.

La diversità di disciplina delle due fattispecie - licenze e

permessi da un lato, libera uscita dall'altro - si fonda, in

definitiva, sulla oggettiva differenza delle situazioni regolate e

non dà luogo a ingiustificate disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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