Art. 709 c.p. — Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
