Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707

e 708 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 dicembre 1968 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Monti Jader, iscritta al n. 35 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

2) ordinanze emesse il 24 marzo 1969 dal pretore di Monsummano

Terme nel procedimento penale a carico di Barbato Ciro ed il 28 marzo

1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Gulino

Salvatore e Cardinale Salvatore, iscritte ai nn. 200 e 226 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 165 del 2 luglio 1969;

3) ordinanze emesse il 30 aprile 1969 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Faucci Enrico ed il 26 maggio 1969 dal

pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Gasparini

Roberto, iscritte ai nn. 302 e 303 del registro ordinanze 1969 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13

agosto 1969;

4) ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Auzino Giovanni, iscritta al n. 411 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

5) ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Mottola Francesco, iscritta al n. 434

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Le sette ordinanze indicate in epigrafe hanno posto in dubbio,

sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli artt. 707 e

708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico di

persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati

previsti dalle denunziate disposizioni.

Complessivamente considerate, le questioni e le principali

argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte:

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per il riferimento a

condizioni personali e sociali dei soggetti attivi dei reati, contenuto

nelle norme denunziate. Il pretore di Bologna, muovendo dalla sentenza

n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare

parzialmente illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila,

negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale del precedente

art. 707 (al quale, appunto, si richiama l'art. 708).

Analoga violazione, con riguardo, pero, a tutta la parte

concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, è stata

denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art.

708, dai pretori di Monsummano Terme e di Firenze; e, per i due

articoli, da quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze. La

quale, inoltre, censura sia l'ingiustificata parificazione, cui

sarebbero sottoposti, nel trattamento punitivo, i condannati per

semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro

il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati da motivi

di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa

della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti

attivi dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il

solo fatto di essere stati già condannati.

b) Inversione dell'onere della prova: questa sarebbe posta a carico

dell'imputato - in contrasto con la presunzione di non colpevolezza

(art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale destinazione

(art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto ingiustificatamente

posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate norme dal

pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708, dallo

stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di

Monsummano Terme).

c) Insussistenza, nell'art. 707, di una vera e propria condotta

vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto, anziché un'azione,

un semplice stato, quale è il possesso. Secondo il pretore di Brescia,

si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata

compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della

Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di

collegamento tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della

relativa norma; previsione di una pena, anziché di una misura di

sicurezza, per la mera possibilità di un reato, indipendentemente da

una condotta colpevole, in violazione degli artt. 25 e 3 della

Costituzione; priorità arbitrariamente attribuita alla tutela del

patrimonio, in confronto a quella di altri beni costituzionalmente

protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi

previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con

pena.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le

sette ordinanze di rimessione, riguardano, talune, l'articolo 707 del

codice penale, talaltre, il successivo art. 708, talaltre ancora,

entrambe le disposizioni.

Le relative cause, strettamente connesse, sono state trattate

congiuntamente e vengono riunite per essere decise con unica sentenza.

2. - Le disposizioni contenute nei citati artt. 707 e 708 del

codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle ordinanze

citate in epigrafe sotto vari profili.

In particolare, dal pretore di Bologna si afferma, in sostanza, che

l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle

condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di

sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona

condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per

l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che

abbiano dei precedenti penali relativi a condanne per delitti

determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni attinenti alla

tutela indiretta del patrimonio: livellamento ritenuto incongruo ed

irragionevole.

La censura è fondata.

Già con sentenza n. 110 del 1968, questa Corte ha eliminato il

richiamo, nell'art. 708 (quale reato proprio), a quelle stesse

condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono

mutuate proprio dall'art. 707.

3. - La medesima ordinanza del pretore di Bologna osserva, nella

sola motivazione, che, "mentre la lettera della norma sembra

richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato determinato

da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro il

patrimonio", la giurisprudenza è, invece, prevalente nel ritenere che

è sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla

legge anche la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia

interpretativa ad hoc della Corte. Ma questo è un argomento di stretta

interpretazione, che spetta al giudice ordinario e che non attiene al

riscontro di legittimità costituzionale.

4. - Con la prima ordinanza di rimessione del pretore di Firenze si

solleva, tra l'altro, la specifica questione della ingiustificata

parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato per

delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per

contravvenzione (per la quale è sufficiente la colpa) concernente la

prevenzione di delitti contro il patrimonio. Ma la questione è

inammissibile non avendone il pretore attestato la rilevanza ed avendo,

anzi, affermato che "gli imputati erano pregiudicati per delitti contro

il patrimonio".

5. - Le ulteriori e più estese censure contenute nelle ordinanze

del pretore di Livorno e del pretore di Brescia, oltreché nella prima

ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come

quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono

ad uno degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale)

e valgono come critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del

legislatore. D'altro canto, anche tale ipotesi di reato presuppone una

necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose,

che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza.

6. - Non appare pertinentemente invocato dal pretore di Brescia

l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel tutelare la

inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua

limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo

dissuasivo della norma denunziata.

7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27 della Costituzione, le

censure avanzate devono essere egualmente ritenute infondate, alla

stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del 1968

di questa Corte. Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da

indurre a diversa decisione.

8. - Quanto all'inversione dell'onere della prova, che viene

prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della

Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o

sia anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di

Monsummano Terme e del pretore di Firenze), vale ciò che si è detto

nella già citata sentenza n. 110 del 1968: è da escludere che le

norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione

dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad

aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del

denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova

della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi,

invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da

valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi

della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali,

ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di

strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del

prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme

ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose

correnti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice

penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni

personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a

misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui

assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti

determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni

concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa

richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di

ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di

buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2

luglio 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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