Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del

codice penale, promossi con ordinanze emesse l'11 maggio 1994 dal

tribunale per i minorenni dell'Aquila, il 19 aprile 1995 dal pretore

di Varese, il 4 luglio, il 20 settembre, il 1 giugno, il 9 ottobre,

il 20 settembre ed il 29 giugno 1995 dal pretore di Milano,

rispettivamente iscritte ai nn. 374, 445, 746, 898, 947 e 948 del

registro ordinanze 1995 ed ai nn. 19 e 20 del registro ordinanze

1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26,

35 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn. 1, 4 e 5, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Stankovic Beta,

trovata in possesso d'un cacciavite della lunghezza di 38 centimetri,

il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sollevato, in relazione

agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 del codice penale.

Pur non ignorando che la denunciata disposizione è stata più

volte sottoposta al vaglio di questa Corte (la quale, con la sentenza

n. 14 del 1971, mentre espungeva le condizioni personali ritenute non

compatibili con l'art. 3 della Costituzione, dichiarava tuttavia

l'infondatezza delle altre questioni sollevate), il giudice a quo

ritiene di poterla riproporre sotto nuovi profili.

1.1. - Alle origini del diritto penale moderno vi sarebbe, per il

Collegio rimettente, la dialettica fra il principio di offensività

del reato e la concezione dell'illecito penale quale mera violazione

d'un dovere giuridico; fra la concezione oggettiva e quella

soggettiva del reato. In base alla prima, verrebbe punita l'offesa al

bene protetto a prescindere dall'intenzione dell'agente; per la

seconda, il reato consisterebbe essenzialmente nella violazione delle

norme morali, fino ad appiattirsi sul peccato. Il diritto penale

moderno dovrebbe ricercare invece, a parere del giudice a quo, una

sintesi fra i due estremi, privilegiando però il principio di

offensività, secondo cui il reato dovrebbe estrinsecarsi nell'offesa

o, quanto meno, nella messa in pericolo di un bene giuridico, non

essendo concepibile un reato senza l'offesa di un bene: onde la

necessaria materialità del fatto, vera e propria garanzia contro le

incriminazioni degli atteggiamenti umani che toccano la sfera interna

del soggetto.

Il principio di offensività troverebbe il suo fondamento nella

Costituzione, che ha costruito una nozione di reato come illecito

tipico, comprensiva fra l'altro del requisito dell'offesa del bene

tutelato. Sì che la categoria del bene giuridico si porrebbe quale

limite all'arbitrio del legislatore, restringendo la cerchia dei

fatti meritevoli di trattamento penale soltanto a quelli

effettivamente dannosi per la convivenza sociale.

La costituzionalizzazione del principio nullum crimen sine iniuria

verrebbe desunta dal principio generale della libertà personale,

sancito nell'art. 13 della Costituzione, e potrebbe essere limitata

dalla sanzione penale solo quando ricorra l'esigenza di tutelare un

altro interesse di rango costituzionale (l'integrità fisica, la

proprietà, ecc.). Ma la costituzionalizzazione - postulando entrambi

gli articoli una distinzione ontologica dei fatti - si ricaverebbe

altresì dall'art. 25, ove si fa uso del termine "fatto" in senso

materiale, e dall'art. 27, ove si distingue fra la pena e la misura

di sicurezza.

1.2. - La fattispecie incriminatrice denunciata consisterebbe in un

comportamento non lesivo (e non pericoloso) per gli interessi

meritevoli di tutela penale, in tal modo enucleando, però, una

figura tipica del diritto penale sintomatico o preventivo, che è

limite estremo al diritto penale. E ciò non tanto perché sarebbe

violato il principio di materialità (non essendo tale figura priva

di una condotta esteriore e non colpendo, perciò, un mero stato

personale o una semplice intenzione), quanto perché la condotta

verrebbe punita in sé, come indizio della commissione d'un illecito

qualora esso risulti in connessione con determinate condizioni

personali dell'agente. In mancanza di prova per fatti criminosi

ipotetici, non ancora compiuti, l'imputato verrebbe punito per

l'eventuale intenzione di commetterli (anche se, nella specie, avesse

voluto ad esempio servirsi del cacciavite sequestrato per riparare un

ciclomotore). Di qui, l'opportunità - sottolineata dal giudice a quo

- d'un riesame del reato di pericolo presunto, alla luce del

principio di offensività, giacché questo tipo di reato si

giustificherebbe soltanto in una visione formalistica volta a

sanzionare la violazione del dovere di obbedienza delle norme

statali.

1.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Il reato di cui all'art. 707 del codice penale avrebbe, ad avviso

dell'Avvocatura, una funzione finalistica di prevenzione, essendo

teso a evitare la commissione di delitti contro il patrimonio. Un

reato di pericolo, senza dubbio, che parte della dottrina

ricomprende, però, nella categoria dei reati di pericolo

relativamente presunto, nei quali il legislatore presumerebbe iuris

et de iure la messa in pericolo del bene giuridico protetto,

ammettendo nel contempo l'imputato a provare, in concreto,

l'inesistenza del pericolo.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ferraresi Bruno,

già condannato per il reato di emissione di assegno senza provvista

e colto in possesso di valuta angolana (477.500 kwansaz, pari a un

controvalore di circa 27.000 lire, all'epoca del fatto, e di circa

1200 lire, al momento del giudizio), imputato pertanto della

contravvenzione di cui all'art. 708 del codice penale, il pretore di

Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del predetto articolo.

Il giudice a quo premette che questo tipo di incriminazione -

classificabile nell'ambito dei cosiddetti reati di sospetto - era

presente nella legislazione degli Stati preunitari, con la finalità

di rafforzare l'attività di polizia, e sarebbe stato di recente

rivitalizzato per un breve periodo dalla previsione dell'art.

12-quinquies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge

7 agosto 1992, n. 356, e dichiarato costituzionalmente illegittimo da

questa Corte con la sentenza n. 48 del 1994.

2.1. - Osserva il rimettente che tale figura non può essere

censurata sotto il profilo della mancanza d'una qualsivoglia condotta

- nonostante l'opinione della prevalente dottrina e malgrado alcuni

precedenti giurisprudenziali - riflettendo il reato una condotta

addirittura complessa, perché comprensiva sia dell'atto di

acquisizione delle cose sia del loro consapevole possesso. Dubbi di

costituzionalità si dovrebbero invece appuntare, con maggior

fondamento, sull'oggetto del possesso. Se, infatti, il "denaro" e gli

"oggetti di valore" sembrano rinviare a dati oggettivi,

naturalistici, tali da soddisfare il principio di tassatività della

fattispecie penale, le "cose" - parimenti ivi contemplate -

paleserebbero un difetto assoluto di tassatività di questa parte

della norma. Sotto siffatto aspetto la disposizione denunciata

contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione (e

con l'art. 3 per i motivi già esaminati nella sentenza n. 110 del

1968 che dichiarò la parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 708 del codice penale). Il riferimento generico alle "cose"

comporterebbe invero la necessità, per il giudice, d'una valutazione

relazionale con lo "stato" del soggetto, amplificando la portata

incriminatrice della norma, fino a incentrarla in modo esclusivo e

irragionevole sullo stato sociale (attuale) del soggetto in

precedenza condannato.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, essendosi il

pubblico ministero riferito al possesso della valuta angolana, non

confacente a suo avviso allo stato di indigenza dell'imputato

derivante dalla disoccupazione; e ciò come se si trattasse di "cose"

e non d'una "somma di denaro".

2.2. - L'art. 708 del codice penale contrasterebbe altresì con

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per violazione del

principio sostanziale (e processuale) secondo cui nemo tenetur se

detegere. Seguendo l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla

giustificazione richiesta dalla disposizione denunciata -

l'attendibile e circostanziata spiegazione del possesso di valori -

si obbligherebbe di fatto l'accusato a fornire all'autorità

giudiziaria la notizia della commissione di un altro reato, pur di

essere scagionato da quell'accusa. Ogni qual volta la provenienza di

cose, oggetti di valore e danaro sia illecita, la persona sottoposta

a controllo potrà infatti evitare di rispondere della

contravvenzione di cui all'articolo 708, dichiarando l'avvenuta

commissione (da parte propria o di altri) di un diverso reato; quanto

al momento temporale, la portata del principio costituzionale del

diritto di difesa non potrebbe essere confinato alla fase processuale

del giudizio.

La disposizione censurata violerebbe infine l'art. 3 della

Costituzione, perché creerebbe un irragionevole obbligo di denuncia

- sanzionato in via indiretta - in capo al soggetto colto in possesso

di valori.

2.3. - L'articolo in esame dovrebbe, in subordine, essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo, ancora in riferimento

all'art. 3, per l'eccessività - così conclude l'ordinanza - della

pena edittale minima prevista.

Pur a conoscenza dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale

in senso preclusivo circa la possibilità d'intervenire sulla

qualità e misura della pena, il giudice a quo richiama la sentenza

n. 49 del 1989 (di parziale fondatezza) che concerne altro reato di

sospetto, e la contrappone al precedente specifico costituito

dall'ordinanza n. 270 del 1984. L'irragionevolezza del trattamento

minimo stabilito nella disposizione denunciata si manifesterebbe con

riguardo al diverso regime edittale riservato ad alcuni delitti

contro il patrimonio, rispetto ai quali la contravvenzione al

presente vaglio di legittimità costituzionale costituirebbe un minus

(il furto e altre figure criminose, la cui punibilità sarebbe, in

concreto, opportunamente modulabile sia attraverso il giudizio di

valenza delle circostanze, sia attraverso gli spazi attribuiti alla

discrezionale qualificazione del fatto, com'è nel caso della

ricettazione di particolare tenuità).

2.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la non fondatezza di entrambe le questioni sollevate dal pretore di

Varese, la prima delle quali appare identica a quella decisa con la

sentenza n. 464 del 1992.

3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Leone Marco

Luciano, imputato del reato di cui all'art. 707 del codice penale,

nonché nel corso di altri cinque procedimenti penali relativi alla

stessa ipotesi criminosa, il pretore di Milano ha sollevato con

altrettante ordinanze, riferite tutte agli artt. 3, primo comma, e

27, terzo comma, della Costituzione, identica questione di

legittimità costituzionale del citato articolo, nella parte in cui

prevede il minimo edittale di sei mesi di reclusione (recte: di

arresto), anziché di cinque giorni, stabilito dall'art. 25 dello

stesso codice.

Osserva il pretore che la pena minima prevista dalla disposizione

di cui dubita determinerebbe conseguenze risolvibili soltanto in

seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale. Con una

previsione generale, valida qualora specificamente non derogata,

l'art. 25 del codice penale stabilisce infatti che la pena

dell'arresto ha una soglia minima di cinque giorni; e l'art. 708, che

ha in comune con la incriminazione de qua il presupposto soggettivo,

statuisce che il minimo non superi la pena di tre mesi di arresto.

Infine, il furto semplice viene punito con un minimo di quindici

giorni di pena detentiva che finisce per essere applicabile,

attraverso il giudizio di equivalenza fra le circostanze di reato,

anche quando sia stato ipotizzato un furto aggravato ai sensi

dell'art. 625 dello stesso codice. Ne conseguirebbe un trattamento

sicuramente deteriore per coloro che pongono in essere quei semplici

atti preparatori, in sé non punibili, ma sottoposti a sanzione

dall'art. 707 in considerazione dei soli precedenti penali

dell'imputato, e si tratterebbe, certo, di una sanzione detentiva

assai più severa di quella che è normalmente irrogabile nel caso

dell'esecuzione di un furto semplice (quand'anche sia commesso

mediante l'uso di piccole pinze, o strumenti analoghi, o con

l'asportazione della piastra magnetica applicata agli oggetti esposti

sui banchi dei grandi magazzini).

Il possesso anche di un unico attrezzo (cacciavite, forbici, chiave

inglese), che in sé non sarebbe significativo di alcuna particolare

pericolosità del soggetto, oltre a essere sottoposto a una sanzione

sproporzionata vanificherebbe la finalità rieducativa della pena.

Di contro a quanto questa Corte ha affermato con la sentenza n. 341

del 1994, riferendo l'art. 27, terzo comma, della Costituzione pure

alla fase cognitiva del processo e sostenendo che "il principio di

proporzionalità nel campo del diritto penale equivale a negare

legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee

a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono,

attraverso la pena, danni all'individuo ed alla società

sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da

quest'ultima con la tutela dei beni o valori offesi dalle predette

incriminazioni".

3.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità - in considerazione della discrezionalità del

legislatore con riguardo alla politica di prevenzione dei reati - o,

in subordine, per l'infondatezza della questione.

Nella specie, comunque, la condotta sanzionata dall'art. 707 del

codice penale avrebbe una potenzialità plurioffensiva rispetto a

quella dell'art. 708; né la predetta ipotesi potrebbe essere

comparata con quella del furto semplice, in quanto il legislatore

avrebbe valutato la maggiore pericolosità della detenzione di un

grimaldello da parte d'un pregiudicato rispetto al danno criminale

derivante dal furto semplice. E ciò anche a voler tralasciare la

diversità fra i due tipi di pena (reclusione e arresto) fra loro non

comparabili. Considerato in diritto

1. - Il tribunale dei minorenni dell'Aquila, il pretore di Varese

e il pretore di Milano ripropongono alcune questioni di legittimità

costituzionale concernenti i cosiddetti "reati di sospetto", come la

dottrina cataloga le previsioni di cui agli artt. 707 e 708 del

codice penale. In particolare questa Corte è chiamata a valutare:

1) se l'art. 707 del codice penale contrasti con il principio

nullum crimen sine iniuria, a dire del giudice a quo

costituzionalizzato dagli artt. 25, 27 e 3 (quest'ultimo in relazione

all'art. 13) della Costituzione, perché attraverso di esso, secondo

una visione formalistica del reato, costituirebbe illecito penale

anche la violazione del dovere di obbedienza alle norme statali, pure

in mancanza di un pericolo concreto (come per tutte le figure di

reato di pericolo presunto);

2) se l'art. 708 del codice penale sia costituzionalmente

illegittimo, in quanto:

a) violerebbe il principio di tassatività delle norme penali

contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché il

riferimento alla nozione generica di "cose" di valore costringe il

giudice a motivare sul carattere di esse;

b) contrasterebbe con l'art. 3 per la traslazione della portata

incriminatrice della norma, incentrata in via esclusiva (e, perciò,

irragionevolmente) sullo stato sociale, attuale, del soggetto in

precedenza condannato;

c) lederebbe il principio per cui nemo tenetur se detegere,

enucleabile dall'art. 24, secondo comma, giacché impone

indirettamente a chi abbia commesso un altro reato di assumerne la

responsabilità o di indicare il responsabile al fine di sottrarsi

all'accusa mossagli, in tal modo costruendo un irragionevole obbligo

alla confessione, o alla denuncia dell'autore del fatto, per il

soggetto colto in possesso "non giustificato" di un valore

(irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione);

3) se l'art. 708 del codice penale, nel prevedere una pena

edittale minima di tre mesi di arresto, sia costituzionalmente

illegittimo, perché in tal modo verrebbe paradossalmente riservato

al reo di alcuni gravi delitti contro il patrimonio un trattamento in

concreto più favorevole rispetto a questa contravvenzione, grazie

alla possibilità d'un giudizio di valenza delle circostanze (ad

esempio nel furto aggravato) o in ipotesi di reati affini, ma meno

gravi come la ricettazione di particolare tenuità, per effetto della

qualificazione del fatto nella sentenza;

4) se l'art. 707 del codice penale, nella parte in cui stabilisce

il minimo edittale di sei mesi di arresto, anziché quello di cinque

giorni previsto dall'art. 25 del codice penale, violi i principi di

ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena con riguardo,

come tertium comparationis, alla previsione generale del citato art.

25, a quella particolare dell'art. 708 del codice penale (in base al

presupposto soggettivo comune) e alla previsione degli artt. 624

(furto semplice, nel cui ambito la giurisprudenza include l'ipotesi

di furto nei grandi magazzini con l'asportazione della piastra

magnetica) e 625 (furto aggravato, nell'ipotesi in cui il giudicante

ravvisi le attenuanti generiche).

1.1. - Sono dunque al vaglio di legittimità costituzionale quattro

distinte questioni sulle menzionate figure dei reati di sospetto:

due attengono alla struttura dei reati, e due al trattamento

sanzionatorio minimo che si assume irrazionale rispetto alla tavola

degli altri valori penalistici. Conviene quindi che i relativi

giudizi siano riuniti; e pare opportuno, per comodità espositiva,

che si muova dall'esame della questione concernente la struttura del

reato di possesso ingiustificato di valori (art. 708 del codice

penale).

2. - La questione è fondata.

La contravvenzione del possesso ingiustificato di valori venne

introdotta nella moderna legislazione penalistica dal codice

napoleonico del 1810 per colpire (o almeno arginare) la piaga della

mendicità, com'è desumibile dall'art. 378, che si cita

nell'edizione ufficiale per il Regno d'Italia in vigore dal 1 gennaio

1811: "Ogni mendicante o vagabondo a cui saranno trovati indosso uno

o più oggetti di un valore che ecceda le lire cento, e che non ne

giustificherà la provenienza, sarà punito", ai sensi dell'art. 276,

"con detenzione da sei mesi a due anni".

La norma non costituiva invero una novità assoluta, dal momento

che in altre forme si era già fatto impiego, nelle legislazioni

preunitarie, di analoghi schemi punitivi per coloro che fossero colti

nel possesso di valori anche "rurali", segnatamente i prodotti della

terra, secondo una disposizione rinvenibile nella codificazione dello

Stato pontificio. Ispirandosi al modello francese - con la

significativa dissonanza del codice per gli Stati di Parma, Piacenza

e Guastalla del 1820 - quasi tutte le codificazioni successive

adottarono la statuizione incriminatrice. L'acquisì il codice

albertino del 1839, allargando però il novero dei soggetti attivi in

un ambito più composito, quello delle "persone sospette", tanto da

ricomprendere, agli artt. 460 e 462, gli oziosi, i vagabondi, i

mendicanti validi, i sorvegliati speciali, gli stranieri clandestini,

i diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per

grassazioni, estorsioni, furti e truffe.

Essa è stata quindi recepita nell'art. 708 del codice vigente, e

prima negli artt. 449 del codice penale del Regno sardo del 1859 (poi

esteso al Regno d'Italia) e 492 del codice Zanardelli, intitolato

"Del possesso ingiustificato di oggetti e valori", ma caratterizzato

da sanzioni meno severe, quale l'arresto di soli due mesi.

Le legislazioni penali europee - compresa la Francia che si è di

recente uniformata con il nuovo codice adottato mediante quattro

leggi del 22 luglio 1992 - hanno eliminato il reato del "possesso

ingiustificato di valori", mentre hanno conservato, in varia guisa,

la disciplina del possesso di grimaldelli, chiavi false e oggetti

simili. E in una prospettiva adeguatrice ai principi della

Costituzione, questa Corte dichiarò significativamente, con la

sentenza n. 110 del 1968, l'illegittimità costituzionale dell'art.

708 del codice penale, limitatamente però "alla parte in cui fa

richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di

ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione

di buona condotta" (decisione poi ripetuta, con la sentenza n. 16 del

1971, anche per la figura del reato di cui all'art. 707), così

depurando la norma incriminatrice da tutte quelle categorie di

soggetti nei cui confronti il "sospetto" si sarebbe potuto dire

ingiustificato.

2.1. - Il ragionamento svolto nelle due decisioni menzionate va ora

sviluppato e portato a compimento.

È oggi visibile nella società un nuovo dato, ch'era in passato

più difficile da cogliere: l'esistenza di preoccupanti fenomeni di

arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite e occulte. Di

fronte a queste tendenze degenerative della vita economica e civile,

la previsione incriminatrice contenuta nell'art. 708 del codice

penale è una ipotesi assolutamente marginale e ormai irragionevole

nella sua esclusiva riferibilità a coloro che sono pregiudicati "per

delitti determinati da motivi di lucro e per contravvenzioni

concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio". La

crescita della ricchezza mobiliare, la sua circolazione in ambito

internazionale e l'uso dello schermo societario per il suo controllo

rendono infatti questo strumento ottocentesco di difesa sociale del

tutto inadeguato a contrastare le nuove dimensioni della

criminalità, non più rapportabile, necessariamente, a uno "stato" o

a una "condizione personale". Irragionevole è, dunque, la

discriminazione nei confronti d'una categoria di soggetti composta da

pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patrimonio

(a volte assai risalenti nel tempo) che siano colti in possesso di

"denaro o di oggetti di valore o di altre cose non confacenti al

(loro) stato". Riferimento, questo, che si palesa indeterminato per

la genericità del disposto normativo e non più adeguato a

perseguire i fenomeni degli arricchimenti illeciti quali risultano

dall'osservazione della realtà criminale di questi ultimi decenni.

Ed è evidente che i danni all'economia e alla convivenza civile

provengono da persone che - svolgendo professionalmente attività

legate alla circolazione della ricchezza mobiliare o a questa

prossime - hanno modo di eludere, anche per lunghi periodi di tempo,

i controlli legali.

Di tali mutamenti si è peraltro reso conto pure il legislatore,

che ha introdotto nell'ordinamento giuridico (con il d.-l. 8 giugno

1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) una nuova

figura di reato con cui si puniva la disponibilità di beni di valore

sproporzionato al reddito o alla propria attività economica. Ma

modellando la previsione sulla falsariga dell'art. 708 del codice

penale ha finito per travalicarlo, poiché ha esteso la categoria

dei "sospetti" ai semplici indagati di alcuni e più gravi reati,

violando il principio della presunzione di non colpevolezza affermato

nell'art. 27, secondo comma, della Costituzione. Sì che questa Corte

ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sostenendo che "il

fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla

circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato",

perché siffatte "condizioni, instabili come ogni status processuale,

non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore"

(sentenza n. 48 del 1994). In ciò ravvisando una significativa

differenza strutturale rispetto alla sua matrice contravvenzionale,

individuata appunto nell'art. 708.

2.2. - Con le decisioni menzionate, la Corte doveva spiegare come

mai il possesso di valori mobiliari o la mera detenzione di chiavi

fossero da ritenere condotte lecite - se poste in essere da alcune

persone - mentre integrassero condotte punibili, per se stesse

considerate, ove realizzate da altre. Si trattava di un dubbio di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, che penetrava fin dentro alla conformazione tipica

della figura di reato; dubbio che la Corte sciolse affermando che

l'indicazione precisa del fatto punibile risiedeva proprio nella

"possibilità di dare una soddisfacente spiegazione del possesso di

un valore non confacente alle abituali condizioni di vita" del

sospettato. Ma in tal modo non si eliminò dalla fattispecie quella

condizione sociale abituale che non è certo più concepibile in un

orizzonte storico diverso da quello originario. Essa era

indispensabile per separare i fatti di possesso punibili da quelli

leciti, che si sottraggono a ogni forma di controllo. E ciò in

quanto si voleva infliggere comunque una pena per quei fatti sfuggiti

all'accertamento dell'azione delittuosa del responsabile del reato

contro il patrimonio, utilizzando un surrogato contravvenzionale,

tipizzato attraverso la riferibilità del fatto, di per sé neutro, a

un pregiudicato per alcune classi di precedenti penali.

Tale deficit di tassatività conferma l'irragionevolezza della

limitazione delle condizioni soggettive punibili a una sola categoria

di persone. La disposizione va, pertanto, dichiarata illegittima,

perché viola gli artt. 3 e 25 della Costituzione, restando assorbito

l'ulteriore profilo denunciato.

3. - La previsione dell'art. 707 del codice penale conosce una

storia solo parzialmente analoga.

Parimenti trasmessa alle moderne codificazioni dall'archetipo

costituito dall'art. 277 del codice napoleonico nell'ambito delle

medesime categorie di "devianti" (ma con la più severa sanzione

della detenzione da due a cinque anni), recepito nell'attuale

disposizione attraverso gli artt. 461 del codice albertino del 1839

(con una pena massima di tre anni), 448 del codice penale del Regno

sardo del 1859 e 492, secondo comma, del codice Zanardelli (ove la

pena detentiva massima non superava i sei mesi di arresto), non

risulta affatto abbandonato dalla legislazione europea vigente,

compresa quella britannica (Thaft Act del 26 luglio 1968).

3.1. - La questione non è fondata.

La determinazione del fatto-reato circa questa ipotesi criminosa è

data infatti dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti (le

"chiavi alterate o contraffatte", le "chiavi genuine", gli "strumenti

atti ad aprire o a sforzare serrature") in ordine ai quali è

pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale

destinazione. Ciò, ovviamente, se ben s'intende sia il riferimento

agli strumenti atti allo scasso (in relazione alle caratteristiche

medie delle serrature o delle difese adottate), sia il presupposto

soggettivo con riguardo ad altra commissione di fatti specifici.

4. - Delle residue questioni, quella concernente il trattamento

edittale minimo dell'art. 708 del codice penale è superata per la

sopravvenuta illegittimità costituzionale della disposizione.

L'altra, quella relativa all'art. 707, va dichiarata infondata,

rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione

delle quantità e qualità della sanzione, purché si osservi il

limite della ragionevolezza. Che non è violato nel caso di specie,

considerando la diversità delle situazioni comparate e,

particolarmente, il riferimento a ipotesi di reato distanti dalla

contravvenzione esaminata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 708 del codice penale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in relazione agli artt.

3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni

dell'Aquila, e agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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