Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Pretore

di Brescia nel procedimento penale a carico di Mosca Franca, iscritta

al n. 35 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mosca Franca il

Pretore di Brescia ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 del codice penale per contrasto con

l'art. 25, secondo comma, o in subordine, con l'art. 42, ovvero, in

via ulteriormente subordinata, con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Afferma il remittente che, pur essendo già stata decisa con

precedenti pronunce della Corte, la questione di legittimità

costituzionale della norma indicata in epigrafe deve essere

nuovamente sollevata sotto altri e nuovi profili.

Il primo profilo di contrasto andrebbe posto con riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ove si prevede che

ogni reato deve essere caratterizzato da un "fatto commesso" e,

dunque, da una condotta omissiva o commissiva.

Nella specie, invece, la norma verrebbe a incriminare soltanto il

"mero sospetto", cioè "una situazione individuale, che di per sé

stessa non costituisce infrazione di alcun comando o divieto penale,

ma che è incriminata solo per il sospetto che desta".

Il secondo profilo di contrasto emergerebbe dalla comparazione fra

le ben diverse situazioni del possessore degli strumenti indicati

nell'articolo 707 del codice penale e quello del possessore dei

valori indicati nell'articolo 708 dello stesso codice. Mentre sarebbe

concepibile un divieto di detenere gli strumenti atti ad aprire o

forzare serrature (così come è previsto quello di detenere gli

strumenti atti a offendere la persona), poiché tale divieto, pur non

essendo di per sé offensiva una siffatta condotta, sarebbe ispirato

alla giusta esigenza di ostacolare la commissione di altri reati, non

altrettanto potrebbe dirsi per la detenzione del denaro. Non sarebbe

concepibile, infatti, una sanzione per il possesso del denaro di cui

non si sia accertata l'illegittima provenienza, giacché tale

possesso costituirebbe una situazione soggettiva costituzionalmente

garantita e dunque, oltre a difettare una vera e propria condotta

criminosa, il divieto si porrebbe in netto contrasto con l'art. 42

della Costituzione.

Qualora, poi, si ritenesse di includere nella condotta incriminata

il rifiuto di fornire giustificazioni circa la provenienza del denaro

(e delle altre cose indicate nell'art. 708 del codice penale), si

finirebbe per far collidere la norma con la disposizione prevista dal

secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. In tal caso, infatti,

la norma sanzionerebbe il rifiuto di confessare modi illegittimi di

acquisto delle suddette cose, ponendosi in contrasto con il principio

del nemo tenetur se detegere che non potrebbe non essere ricompreso

nel diritto costituzionale di difesa.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Ha osservato l'Avvocatura che il profilo del contrasto con l'art.

25, secondo comma, della Costituzione è già stato confutato nella

sentenza n. 110 del 1968 della Corte, dove si è rilevata la

rispondenza della fattispecie di cui all'art. 708 del codice penale

all'esigenza della precisa indicazione del fatto punibile.

Non sembrerebbe pertinente, a dire dell'Avvocatura, neppure il

riferimento all'art. 42 della Costituzione, poiché la tutela

accordata alla proprietà privata non vieterebbe di sanzionare i modi

illegali della sua acquisizione: e, anzi, lo esigerebbe, com'è

disposto ad esempio nelle ipotesi di ricettazione o di riciclaggio.

Non sarebbe infine violato neppure il diritto di difesa, poiché

l'art. 708 del codice penale limiterebbe l'onere alla mera

giustificazione e non invece alla prova, bastando, a compensare il

rapporto squilibrato tra possesso e stato soggettivo del possessore,

la mera allegazione della provenienza del bene. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Brescia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 708 del codice penale, in riferimento

sequenziale ai parametri costituiti dall'art. 25, secondo comma, o in

subordine dall'art. 42 o, in via ulteriormente subordinata, dall'art.

24, secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione, come sollevata, è costituita da tre doglianze

fra loro diverse, che risultano proposte la prima in via principale e

le altre due in via fra loro ulteriormente subordinata. Così

puntualizzato, l'ordine delle questioni si presenta lineare ed

ammissibile, come peraltro questa Corte ha già affermato per una

situazione simile, caratterizzata da una graduazione del petitum

effettuata dal giudice a quo (sent. n. 469 del 1988).

In un caso identico, peraltro, la stessa Corte ha asserito che nei

dedotti motivi in via gradata "non è dato ravvisare un rapporto di

pregiudizialità, data la loro indipendenza logica" onde potrebbe

essere "opportuno invertire l'ordine col quale erano stati

originariamente enunciati" (sent. n. 34 del 1961).

Le questioni sottoposte dal Pretore di Brescia sono fra loro del

tutto indipendenti sul piano logico e possono, dunque, essere

esaminate anche in un ordine diverso da quello suggerito dal

remittente.

3. - Con l'ordinanza in epigrafe viene riproposta una questione

che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (sentt.

nn. 14 del 1971 e 110 del 1968 e ordinanze nn. 65 del 1981 e 88 del

1972).

Se si prescinde dalla prima decisione (n. 110 del 1968), che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di

condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di

sicurezza personale e a cauzione di buona condotta, la Corte ha

sempre rigettato, o dichiarato inammissibili, le questioni riproposte

dai giudici a quibus.

A seguito di quel primo intervento decisorio, che ha espunto la

parte della norma penale incriminatrice relativa alle figure

soggettive originarie (i cui antecedenti storici, riferibili ai

vagabondi e ai mendicanti, sono da ricercarsi nell'art. 278 del

codice napoleonico del 1810), l'attuale area della norma è tornata a

essere quella, soggettivamente ben più ristretta, che caratterizzava

il codice Zanardelli del 1889 (art. 492).

La Corte, tuttavia, non ha mai ritenuto determinanti le censure,

pure sollevate dai giudici a quibus con riferimento agli art. 25,

secondo comma, 27, secondo e terzo comma (sent. nn. 14 del 1971 e n.

110 del 1968, ord. n. 65 del 1981), e all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione (ord. n. 88 del 1972), vale a dire a quasi tutti

gli stessi parametri o agli argomenti indicati nell'ordinanza in

epigrafe. Non del tutto nuovi, per vero, eccettuato quello di cui

all'art. 42 della Carta costituzionale.

4. - In particolare, questa Corte ha reputato priva di pregio la

tesi, sostenuta nell'ordinanza con riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, secondo cui la norma tende ad incriminare

il "mero sospetto" di un diverso reato non dimostrabile aliunde ed a

punire, per tale sospetto, chi si trovi in una siffatta, evanescente

situazione. La norma, al contrario, "presuppone una necessaria

condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad

personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza" (sent. 14

del 1971).

Né migliore considerazione ha già ricevuto l'argomento

dell'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della

responsabilità per questo tipo di reato. Esso, pur prospettato in

riferimento alla asserita violazione dell'art. 27, secondo comma,

della Costituzione, è stato già disatteso da questa Corte in

considerazione del fatto che la norma incriminatrice non esige "la

prova della legittimità della destinazione e della provenienza,

limitandosi, invece, a pretendere una attendibile e circostanziata

spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie,

secondo i principi della libertà delle prove e del libero

convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a

seconda che si tratti .. di somme ingenti o di cose pregiate e rare

oppure di somme modeste o di cose correnti" (sent. n. 14 del 1971).

5. - Questa Corte, insomma, nel ribadire la giustezza delle

argomentazioni sopra riportate non può non sottolinearne anche

l'attualità delle molteplici e mutevoli forme con le quali "lo

svolgimento di iniziative economiche" viene a collegarsi "ad

attività criminali" (ord. n. 105 del 1989). In questa medesima linea

ispiratrice la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionali di alcune disposizioni relative alle misure di prevenzione in quanto poste a salvaguardia della

genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle

regole del mercato (ord. nn. 105 del 1989 e 675 del 1988). È stato

rilevato infatti, che "la ratio" di queste disposizioni consiste

nell'"impedire, anche in relazione alle predette fattispecie,

l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio

di attività delittuose o di traffici illeciti" (ord. n. 675 del

1988).

Con tale osservazione si palesa pure l'infondatezza dell'ultimo

dei profili della ipotizzata illegittimità della norma, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, atteso che l'art. 708 del

codice penale, al pari delle misure antimafia predette, sia pure su

un diverso versante della legislazione, tende a far conseguire, ai

soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto

di proprietà, invocato con il riferimento alla norma parametro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 708 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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