Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1968 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708

del Codice penale, promossi con due ordinanze emesse rispettivamente il

14 marzo 1967 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Messina Carmine ed altri, ed il 30

settembre 1967 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico

di Torre Rodolfo, iscritte ai nn. 82 e 251 del Registro ordinanze 1967

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27

maggio 1967 e n. 321 del 23 dicembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Carmine

Messina ed altri, imputati del delitto di ricettazione di oggetti

d'arte, e del reato di cui all'art. 708 del Codice penale, per essere

stati colti in possesso di un basamento di candelabro, oggetto non

confacente al loro stato e del quale non sapevano giustificare la

provenienza, il giudice istruttore del Tribunale di Torino ha

sollevato, d'ufficio, con ordinanza del 14 marzo 1967, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della norma contenuta nel citato art. 708 del Codice

penale, nella parte in cui punisce chi, trovandosi nelle condizioni

personali di cui al precedente art. 707, è colto in possesso di "altre

cose non confacenti al suo stato", e delle quali non giustifichi la

provenienza.

Affermata la rilevanza della questione, il giudice istruttore,

sulla sua non manifesta infondatezza, osserva che la norma denunziata,

dopo avere indicato i presupposti comuni alle ipotesi in essa

considerate, determina l'oggetto del possesso ingiustificato, in

relazione alle sue qualità, distinguendo l'ipotesi del possesso di

denaro o di oggetti di valore, per i quali si prescinde dallo stato del

possessore, dall'ipotesi del possesso di "altre cose" per le quali,

invece, si tiene conto di tale stato. E poiché, secondo la

giurisprudenza, per "stato" dovrebbe intendersi la condizione personale

e sociale della persona, l'art. 708 ridetto, nella suddetta ipotesi,

porrebbe in essere, secondo l'ordinanza, una diversità di trattamento,

in violazione del principio costituzionale di eguaglianza, che vieta

ogni differenziazione dei cittadini di fronte alla legge in ragione

delle loro condizioni personali e sociali.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 27 maggio 1967.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente

del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato il 3 maggio 1967, nel quale si chiede che la

questione sia dichiarata infondata.

In via preliminare, l'Avvocatura dello Stato osserva che la

questione non sarebbe da limitare a quella sola parte della norma

enucleata nell'ordinanza di rimessione, concernente l'ipotesi del

possesso di "altre cose", bensì da estendere a quella del possesso

ingiustificato di denaro e di oggetti di valore, giacché anche a

questa ipotesi sarebbe da riferire il requisito che ciò che si

possiede non sia confacente allo stato del possessore. Ad avviso

dell'Avvocatura, una tale interpretazione della norma denunziata,

nonostante la sua imprecisa formulazione, risulterebbe dai precedenti

legislativi, dall'opinione di autorevole dottrina e dalla stessa ratio

legis, la quale, nel punire un reato di mero sospetto, tiene conto non

della pericolosità del fatto in sé, ma di quella relativa alla

sicurezza patrimoniale in quanto rilevata dal soggetto, sulla base di

determinati elementi subiettivi ed obiettivi.

Nel merito, l'Avvocatura deduce che la norma denunziata non pone su

due gradi diversi solo, in relazione al loro diverso stato, due

categorie di persone non altrimenti identificabili, ma riguarda

soggetti che trovano elementi di identificazione nel fatto di essere in

una delle condizioni indicate nell'art. 707 del Codice penale, ed

elementi di distinzione nel possesso di certi valori di ingiustificata

provenienza e non corrispondenti allo stato del soggetto che li

possiede. Per quanto riguarda, in particolare, tale "stato"

dell'agente, si ribadisce che nella specie trattasi di reato di mero

sospetto, la cui previsione intende provvedere alla sicurezza

patrimoniale, e si deduce che il sospetto sarebbe da ravvisarsi non

nella diversa condizione del soggetto, ma nella diversa rilevazione di

una situazione di fatto, e più precisamente nel rapporto fra tale

situazione e lo stato del soggetto, con la conseguenza che, a

diversità di stato della persona, quella stessa situazione assumerebbe

un significato del tutto diverso.

2. - Con ordinanza del 30 settembre 1967 il pretore di Bologna ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa

disposizione contenuta nell'art. 708 del Codice penale, in riferimento

agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, nel procedimento penale a carico di Rodolfo Torre, colto

in possesso di un apparecchio radio, di cui non aveva saputo

giustificare la provenienza, installato nell'autovettura di sua

proprietà.

Osserva il pretore che il reato previsto dalla disposizione

denunziata, per il riferimento alle condizioni personali indicate nel

precedente art. 707, appartiene alla categoria dei reati propri, e,

come reato di mero sospetto, pone la presunzione della provenienza

illecita degli oggetti posseduti e mette a carico del possessore la

prova della legittima provenienza di tali oggetti, non essendo

sufficiente neppure la prova che non provengano da delitto.

Anche in questa ordinanza vengono richiamati i precedenti

legislativi della norma denunziata, per illustrarne la ratio, che

sarebbe ispirata ad un fine persecutorio nei confronti del sospettato,

e per sottolineare il maggiore rigore nella disciplina vigente rispetto

alla legislazione penale anteriore, sia per la sua estensione ad una

più ampia categoria di persone e ad oggetti diversi da quelli di

valore, sia per l'inasprimento della pena e per la irrogazione della

misura della libertà vigilata come conseguenza eventuale della

condanna (art. 713 del Codice penale).

Sulla violazione del principio di eguaglianza, si deduce che, in

contrasto con il precetto per il quale il legislatore deve trattare in

modo uguale situazioni soggettive uguali, la norma denunziata darebbe

luogo, a parità di condizioni soggettive, ad una ingiustificata

discriminazione tra chi si trovi nella condizione personale di

condannato per mendicità o per altre cause, e chi non versi in tale

condizione, e, altresì, si rifarebbe a criteri di disparità sociale

per il fatto di riferirsi a cose non confacenti alle condizioni di

censo, sociali e professionali del possessore.

Sotto altro profilo, il principio di eguaglianza sarebbe ancora

violato, e cioè per l'indiscriminato livellamento, cui la norma

darebbe luogo, col richiamo a categorie di persone molto differenziate

e non omogenee, enunciate nel già citato art. 707, tra le quali è da

notare che è compresa quella degli "ammoniti" (mentre l'istituto

dell'ammonizione ha cessato di avere applicazione a seguito della

sentenza n. 11 del 1956 di questa Corte).

Si deduce, poi, che la norma in esame configura una presunzione

legale di colpevolezza dell'imputato, ispirata a criteri informatori

del Codice del 1930 quali risultano dai lavori preparatori, in

contrasto col principio accolto nell'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, sia che tale principio debba intendersi come "non

presunzione di colpevolezza", sia che debba intendersi come

"presunzione di innocenza", nel senso che esplicitamente risulta

dall'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

assunto come fonte di diritto interno. Al riguardo si fa richiamo alla

citata sentenza n. 11 del 1956 di questa Corte con la quale si sono

dichiarate illegittime le disposizioni del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza riguardanti l'ammonito che dava ragione a sospetti;

e si deduce che, nell'odierna fattispecie, la presunzione legale di

colpevolezza risulterebbe dal rilievo con l'esistenza di un fatto

ignoto, qual è quello della reale provenienza dell'oggetto, non

consegue ad un accertamento probatorio che incombe all'accusa e che

deve essere valutato alla stregua del principio del favor rei, ma è

indotta dalla rilevanza di fatti noti, quali le condizioni personali

dell'imputato e l'attualità del possesso di cose non confacenti al suo

stato, nel presupposto che si sia verificato ciò che ordinariamente

avviene in casi simili. Da ciò deriverebbe che, per l'inversione

dell'onere della prova, il giudice, nell'assenza o inerzia

dell'imputato e quando non riesca aliunde a trarre elementi di

giustificazione, nella generalità dei casi in cui dovrebbe assolvere

per insussistenza del fatto, sarebbe, invece, tenuto a condannare,

sicché il reato risiederebbe nel destare sospetto, indi pendentemente

dalla sussistenza del fatto che si sospetta commesso.

In quanto la norma denunziata parta da una presunzione a carico di

taluni condannati si avrebbe, inoltre, la violazione del precetto

contenuto nel terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, sulla

funzione rieducativa della pena, che, come risulta dalla sentenza n. 12

del 1966 di questa Corte, deve essere tenuta costantemente di mira dal

legislatore. Al riguardo si osserva che, ove non si voglia ridurre

l'affermazione costituzionale ad un vago richiamo romantico,

occorrerebbe anzitutto incominciare a considerare il condannato come

socialmente recuperato al termine dell'esecuzione della pena, se non

altro al limitato effetto di non creargli e, anzi, di rimuovere

condizioni di iniquo sfavore, come quella di cui alla disposizione

impugnata, tenuto conto delle ordinarie e già pesanti conseguenze che

sogliono seguire ad una condanna.

Sulla violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

si sostiene, infine, che la norma de qua non offre una determinazione

sufficientemente precisa del fatto punibile, come richiede, invece,

l'indicato precetto costituzionale, che, visto anche in relazione agli

artt. 1 e 2 del Cod. penale, dovrebbe garantire una formulazione

tassativa della fattispecie legale, al fine, tra l'altro, di evitare

che gli organi di polizia possano discrezionalmente procedere

all'adozione di misure cautelari, come il sequestro dell'oggetto, in

ipotesi altrimenti non consentite. Ciò premesso, si deduce che

l'espressione "o di altre cose non confacenti al suo stato" contenuta

nella forma denunziata, sarebbe inidonea a porre il cittadino

imputabile nella condizione di conoscere l'oggetto del divieto ed il

confine tra le cose di cui gli è consentito il possesso e quelle per

cui gli è negato. Né, ad avviso del pretore, potrebbe trarsi

argomento in contrario della sentenza n. 27 del 1961 nella quale questa

Corte esaminando l'art. 121 del T.U. delle leggi di p. s., ha ritenuto

che espressioni estensive o esemplificative contenute in norme penali,

ai fini della determinazione del fatto punibile, non comportano

un'interpretazione analogica, vietata in materia penale, ma soltanto un

ordinario procedimento di interpretazione. Si osserva, infatti,

nell'ordinanza, che la disposizione denunziata non contiene indicazioni

esemplificative del genere suindicato, ma ricorre all'impiego di

termini come "cosa" e "stato" di pregnante valore connotativo, nonché

ad una clausola generale, riconducibile, alle forme dell'anticipata

analogia, da considerare illegittima per difetto di tassatività e per

il divieto del ricorso all'analogia che, in regime di costituzione

rigida, varrebbe non solo per l'interprete, bensì anche per il

legislatore ordinario.

La rilevanza della questione viene prospettata sotto i seguenti

principali profili.

Precisato che l'imputato risulta essere stato diffidato dal

questore di Modena a non fare ritorno in quella città per un periodo

di tre anni, si argomenta che, qualora al termine "ammonito", dell'art.

707 del Codice penale, richiamato dall'art. 708, dovesse ritenersi

equivalente il termine "diffidato" per la sopravvenuta legge 27

dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma denunziata - anche solo della espressione

"essendo ammonito" - (in conseguenza della citata sentenza n. 11 del

1956 di questa Corte), comportebbe la sua disapplicazione al caso

concreto.

Si prospetta, poi, in via alternativa, l'ipotesi che non ricorra

l'equivalenza dei termini sopra indicati, perlocché il giudice

dovrebbe assolvere, ai sensi dell'art. 152 del Codice di procedura

penale, con la formula "il fatto non costituisce reato": e, anche in

tal caso, si assume che la questione sollevata sarebbe rilevante per la

priorità logica e giudirica della pregiudiziale di legittimità

costituzionale e per le dannose conseguenze che potrebbero derivare

all'imputato in caso di assoluzione con la formula ora richiamata.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 1968 l'Avvocatura dello Stato

ha insistito nelle sue tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le due cause hanno il medesimo oggetto, poiché investono

entrambe l'art. 708 del Codice penale. sul possesso ingiustificato di

valori, anche se una di esse si limita a denunziare la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, mentre l'altra si estende a quella

degli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma.

Sono state, perciò, trattate congiuntamente e vengono riunite per

essere decise con unica sentenza.

2. - Le censure muovono da un'interpretazione della norma

denunziata, che la Corte ritiene di condividere solo in parte.

È, anzitutto, da escludere che lo "stato" del possessore debba

essere tenuto presente nella sola ipotesi di possesso di cose diverse

dal denaro o da oggetti di valore.

Una tale opinione, che condurrebbe all'inaccettabile conseguenza di

considerare ingiustificato anche il possesso di una, sia pure minima,

somma di danaro, è contrastata dal rilievo che il vigente art. 708 del

Codice penale, per quanto concerne la determinazione dell'oggetto del

possesso (cfr. Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del

Codice penale, vol. II, pag. 509), ha inteso semplicemente rendere più

dettagliate quelle stesse ipotesi di possesso di danaro e di oggetti,

che, anche nella corrispondente norma del Codice abrogato del 1889

(art. 492), erano indicate con riferimento alla condizione personale

del possessore.

3. - In senso del tutto equivalente al concetto, testé riferito,

di "condizione" deve essere, poi, intesa la nozione di "stato" del

possessore, la quale, per il fatto stesso di riguardare soltanto chi

sia stato condannato o sottoposto a misure penali o di polizia, non

può, come tale, essere ricondotta ad una significazione che sia in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti, il Codice penale, per altri fini particolari e senza alcun

intento discriminatorio, impone, ad esempio, al giudice di stabilire la

misura della pena, tenendo conto della capacità a delinquere, che deve

essere desunta, tra l'altro, dalla condotta del reo e dalle sue

condizioni di vita individuale, familiare e sociale (art. 133, secondo

comma). Analogamente, la norma denunziata si richiama al concetto di

"stato" per esprimere il rapporto che intercorre tra una situazione

oggettiva, quale è il possesso delle cose nelle particolari condizioni

indicate nell'art. 707 del Codice penale, e la vita che il possessore

abitualmente conduce, non al fine di operare una differenziazione tra

soggetti in diversi condizioni economiche e sociali, ma di rendere

possibile una valutazione adeguata della giustificazione che, per la

stessa disposizione, deve essere data dal soggetto incriminato sulla

provenienza del danaro o delle cose possedute.

4. - È da escludere che la norma denunziata, nel richiedere che si

giustifichi la provenienza del possesso, ne imponga anche la prova:

quello che si richiede è, invece, l'elemento della coscienza e della

volontarietà dell'azione (che nei reati contravvenzionali può

esprimersi nella semplice colpa; art. 42, ultimo comma, Cod. pen.), da

provarsi in concreto nelle singole fattispecie; solo che l'elemento

suddetto va desunto dal giudice, secondo i comuni principi della

libertà delle prove e del libero convincimento.

5. - Nell'esame delle censure avanzate nei confronti della

disposizione denunziata, intesa nei sensi sopra riferiti, devesi,

anzitutto, escludere la violazione del principio di eguaglianza in

relazione alla nozione di "stato" del possessore, attesa la particolare

accezione nella quale, alla stregua di quanto si è detto, deve essere

accolta tale espressione.

Fondata appare, all'opposto, la censura di violazione del suddetto

principio, prospettata a motivo dell'ingiustificato livellamento, al

quale darebbe luogo la denunziata norma dell'art. 708 del Codice penale

col richiamo alle eterogenee categorie di persone menzionate nel

precedente art. 707.

Invero, il reato previsto dalla disposizione impugnata,

concretandosi nel possesso ingiustificato di valori, è nel Codice

annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione

di delitti contro il patrimonio (libro III, titolo I, cap. II, par. 5);

sicché la norma trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle

situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti

penali specifici, relativi a condanne per delitti determinati da motivi

di lucro o per contravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui

appartiene l'art. 708 (che attengono anch'esse alla tutela, sia pure

indiretta, del patrimonio).

Non pare, invece, che la norma stessa presenti carattere di

ragionevolezza nel suo riferimento alle altre categorie di soggetti.

Per quanto riguarda i condannati per mendicità, è da tener conto

della diversa ratio delle relative norme repressive (artt. 670 Cod.

pen. e 156 T.U. delle leggi di p. s.) dirette prevalentemente ad

evitare molestie e coercizioni (cfr. sentenza n. 2 del 26 gennaio 1957

di questa Corte), e alla sua estraneità alla protezione cui è

preordinata la contravvenzione in esame.

Per la stessa estraneità è privo di ragionevolezza configurare il

reato nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza

personale o a cauzione di buona condotta - allorché non conseguano a

condanne per delitti o a contravvenzioni previste nelle due prime

ipotesi dell'art. 707 del Codice penale.

Lo stesso è a dirsi per la categoria dei soggetti sottoposti alla

misura di prevenzione della sorveglianza speciale, irrogata a quei

diffidati che non abbiano cambiato condotta, quando siano pericolosi

per la sicurezza o la moralità pubbliche (misure che, in forza della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 13, importa ora i medesimi

effetti che prima erano dell'ammonizione), data la varietà dei motivi

per i quali può essere adottata la suindicata misura di prevenzione.

6. - Infondate debbono ritenersi le ulteriori censure avanzate, con

l'ordinanza del pretore di Bologna, al più volte citato art. 708 del

Codice penale, sotto il profilo della violazione della riserva di legge

in materia penale, della non presunzione di colpevolezza e della

funzione rieducativa della pena (artt. 25, secondo comma, e 27, secondo

e terzo comma, della Costituzione).

Quanto alla prima censura, è da osservare che la norma denunziata,

intesa nei sensi già riferiti, offre un'indicazione precisa del fatto

punibile e pone il soggetto nella condizione di conoscere il divieto

che forma oggetto della disposizione incriminatrice, tenuto conto,

altresì, della possibilità che gli è offerta di dare una

soddisfacente spiegazione del possesso di un valore che non sia

confacente alle sue abituali condizioni di vita.

Quanto, poi, al "principio di non colpevolezza" dell'art. 27 della

Costituzione, esso non investe il modo di provare i "fatti di reato",

sicché rimane estraneo alla materia del presente giudizio.

La violazione, infine, del precetto costituzionale sulla funzione

rieducativa della pena, a parte la sua portata e i suoi limiti (cfr.

sentenza n. 12 del 1966 di questa Corte), non può essere invocata per

escludere la legittimità delle norme (e per di più

contravvenzionali), il cui oggetto specifico della tutela è la

prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del Codice

penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni

personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a

misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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