Codice penale

Art. 688 c.p. — Ubriachezza

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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

[2]La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale.

[3]La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 354/2002

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, del codice penale, che punisce con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma - e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione - poiché essa non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma una qualità personale del soggetto. Risulta altresì vanificata la finalità rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena nonché sussiste l'aperta violazione del principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del limite ivi posto alla discrezionalità del legislatore che, nella specie, è quello di impedire la trasformazione in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale, in dipendenza della qualità di condannato per determinati delitti. - Con riferimento al reato di ubriachezza e alla relativa aggravante, v. le ordinanze citate n. 53/1972, n. 185/1971 e n. 155/1971. - Sul principio di offensività del reato, v. le sentenze richiamate n. 263/2000 e n. 360/1995.

    Art. 688 c.p.

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  • Ordinanza n. 393/1998

    Questione inammissibile
    27 novembre 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993 e, in particolare, dell'intervenuta abrogazione dell'art. 76 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto non appare chiaro, nell'ordinanza di rimessione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunziata disparità di trattamento. red.: S. Di Palma

    Art. 688 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 552/1989

    Questione infondata
    14 dicembre 1989

    È manifestamente infondata - in quanto già decisa nel senso dell'infondatezza e, poi, della manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod.pen., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - senza prospettare argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. - S.n. 104/1982; O.n. 194/1982, 36 e 171/1983.

    Art. 688 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art688 · fonte del testo

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