Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1970 dal pretore di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a

carico di Rambaldini Ettore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del

2 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che il pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 688,

secondo comma, del codice penale, che prevede la pena dell'arresto da 3

a 6 mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza in

luogo pubblico o aperto al pubblico, se l'ubriaco risulti già

condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità

individuale, mentre il primo comma dello stesso articolo commina la

pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto fino a 6 mesi, per chi non

abbia tali specifici precedenti penali;

che, secondo l'ordinanza di remissione, esisterebbe dubbio sulla

legittimità di tale norma in quanto essa, contro il principio

dell'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, imporrebbe un

trattamento discriminatorio e più severo in considerazione di una

condizione personale del soggetto attivo, quella di pregiudicato per

delitto contro la vita e l'incolumità, che non dovrebbe qualificare

l'individuo, una volta per sempre, come particolarmente pericoloso.

Considerato che la Corte costituzionale ha già ritenuto privo di

ragion d'essere (sentenze n. 110 del 1968 e n. 100 del 1971) il dubbio

relativo alla legittimità di un trattamento differenziato per gli

autori di reati, anche all'infuori delle ipotesi regolate nel libro I,

titolo IV, capo II del codice penale;

che le "condizioni personali" collocate dall'art. 3 della

Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua,

della religione, delle opinioni politiche per escludere ogni

discriminazione fra i cittadini non sono quelle che derivano da

un'attività criminosa del soggetto;

che il principio di uguaglianza è invocabile in situazioni uguali

o giuridicamente comparabili: razionalmente, quindi, la legge distingue

fra l'incensurato e il recidivo nella commisurazione delle pene, e

altrettanto giustamente, nel caso dell'art. 688, secondo comma, del

codice penale, ritiene più pericoloso l'ubriaco già condannato per

delitto doloso contro la vita o l'incolumità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice

penale, sollevata, con l'ordinanza 27 marzo 1970 del pretore di Gardone

Val Trompia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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