Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 688,

secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il

6 febbraio 2001 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di

Portogruaro, in composizione monocratica, iscritta al n. 55 del

registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato

del reato di cui all'articolo 688, secondo comma, del codice penale,

il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in

composizione monocratica, con ordinanza in data 6 febbraio 2001, ha

sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli articoli 3,

25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale del citato articolo 688, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena

dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o

aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il

fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto

non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Il remittente, individuata la ratio dell'articolo 688 del codice

penale, nella sua originaria formulazione, nella esigenza di tutelare

la sicurezza sociale attraverso la prevenzione dell'alcolismo quale

causa di disordini e reati, e rilevato che si tratta di fattispecie

inquadrabile tra i cosiddetti reati "ostativi", osserva che soggetto

attivo del reato di cui al previgente articolo 688, primo comma, cod.

pen. poteva essere chiunque si trovasse in luogo pubblico o aperto al

pubblico in stato di manifesta ubriachezza. Conseguentemente tale

stato era considerato, da un lato, elemento disturbante e in qualche

modo lesivo di un interesse pubblico e, dall'altro, sintomo di

pericolosità sociale, non essendo l'ubriaco in grado di controllare

le proprie azioni. L'alcolismo, quindi, inteso come status personale,

aveva rilevanza penale sotto due aspetti, e cioè come fattore

pregiudizievole per la salute individuale e collettiva e come fattore

criminogeno, avendo l'assunzione di alcol valore scatenante e

favorendo la genesi di determinati comportamenti criminali.

Su queste premesse, secondo il giudice a quo, non avrebbe senso

ritenere che lo stato di ubriachezza, sotto l'aspetto punitivo,

rilevi soltanto per una certa categoria di soggetti, individuata

peraltro in base ad elementi meramente statistici, in quanto la

probabilità che un soggetto non compos sui (come colui che si trova

in stato di ubriachezza) commetta un reato più grave sarebbe

identica tanto nel caso in cui egli sia incensurato quanto se sia

pregiudicato, tanto più in caso di condanna molto risalente nel

tempo o relativa a reato di non rilevante gravità.

Il remittente osserva che considerazioni analoghe sarebbero state

fatte da questa Corte in riferimento alla fattispecie di cui

all'articolo 708 del codice penale, disposizione che puniva il

possesso ingiustificato di valori solo con riferimento ai soggetti

già condannati per delitti determinati da motivi di lucro e che è

stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza

n. 370 del 1996.

In definitiva, ad avviso del giudice a quo, avendo il legislatore

ritenuto che lo stato di ubriachezza non assuma rilevanza penale

autonoma, ma sia sufficiente la sua punibilità sotto l'aspetto

amministrativo, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo

688 del codice penale non avrebbe più ragion d'essere, in quanto

introdurrebbe ex novo una fattispecie penale in cui l'elemento

costitutivo fondamentale non sarebbe più considerato fatto punibile

e la punibilità deriverebbe invece da elementi e presupposti del

tutto estranei al momento e alle condizioni concrete in cui un

determinato comportamento (penalmente irrilevante) è stato posto in

essere. Sotto tale profilo sarebbe, quindi, evidente l'illegittimità

costituzionale della disposizione censurata "sia per la disparità di

trattamento che introduce, sia sotto il profilo strettamente

logico-giuridico, in omaggio ai principi di legalità, offensività e

materialità della legge penale".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa erariale premette che argomentazioni a favore della

legittimità costituzionale della disposizione censurata possono

ricavarsi proprio dalla sentenza n. 370 del 1996, richiamata dal

remittente, in quanto se è vero che in questa decisione la Corte ha

dichiarato l'illegittimità dell'articolo 708 del codice penale,

ritenendo, tra l'altro, irragionevole la discriminazione operata dal

legislatore nei confronti di una categoria di soggetti, è anche vero

che nella stessa pronuncia è stata affermata la legittimità

costituzionale dell'articolo 707 dello stesso codice, norma in cui la

condotta (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di

grimaldelli) assume rilevanza penale solo se posta in essere da

soggetto condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per

contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il

patrimonio.

Conseguentemente, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, da

un'attenta lettura della sentenza citata non potrebbe ricavarsi un

generale principio inteso a ritenere sempre e comunque irragionevole

la discriminazione operata dal legislatore nei confronti di una

categoria di soggetti ai fini della rilevanza penale dell'ipotesi di

reato.

La disposizione censurata, quindi, secondo la difesa erariale,

pur discriminando soggetti incensurati da quelli già condannati per

delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale,

sarebbe conforme al canone della ragionevolezza: la contravvenzione

prevista dall'articolo 688, secondo comma, del codice penale, come

tutti i reati "ostativi", sarebbe diretta a prevenire il compimento

di azioni lesive e la pericolosità del soggetto pregiudicato, quale

si evince dalle precedenti condanne riportate, caratterizzerebbe la

fattispecie al punto da indurre il legislatore a costruire su di essa

il passaggio dalla tutela amministrativa a quella penale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro,

in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale

dell'articolo 688, secondo comma, del codice penale, nella parte in

cui punisce con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in

un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di

manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già

riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o

l'incolumità individuale.

Ad avviso del remittente, la disposizione censurata violerebbe

l'articolo 3 della Costituzione, in quanto, a seguito della

depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 688, primo comma,

del codice penale, attuata con l'articolo 54 del decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge

25 giugno 1999, n. 205), l'essere colto in stato di ubriachezza in un

luogo pubblico o aperto al pubblico assumerebbe rilevanza penale solo

se l'autore abbia riportato precedenti condanne per delitto non

colposo contro la vita o l'incolumità individuale. La norma

incriminatrice sarebbe viziata da irragionevolezza, giacché un

medesimo fatto, in presenza di esigenze non dissimili di tutela della

sicurezza sociale attraverso la prevenzione dell'alcolismo,

rileverebbe sotto l'aspetto penale soltanto per una particolare

categoria di soggetti, quelli cioè che abbiano riportato una

condanna per delitto non colposo contro la vita e l'incolumità

individuale.

Inoltre la disposizione impugnata introdurrebbe una figura di

reato in cui la punibilità non riguarderebbe il fatto in sé, ma

deriverebbe da elementi a questo estranei. Ciò comporterebbe la

violazione dei "principi di legalità, offensività e materialità

della legge penale", riconducibili all'articolo 25, secondo comma,

Cost., nonché del principio, affermato dall'articolo 27, terzo

comma, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del

condannato.

2. - La questione è fondata.

L'articolo 688 del codice penale, nella sua formulazione

originaria, puniva con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da

lire ventimila a quattrocentomila chiunque, in un luogo pubblico o

aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza

(comma primo). La pena era, invece, dell'arresto da tre a sei mesi se

il fatto era commesso da chi aveva già riportato una condanna per

delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale (comma

secondo).

Della aggravante speciale (tale era pacificamente considerata

dalla giurisprudenza di merito e di legittimita) prevista dal secondo

comma, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi. La figura di

reato constava di una ipotesi base e di una aggravante: non vi era

pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non irragionevolezza

della previsione secondo la quale colui che venisse colto in stato di

manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse

già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o

l'incolumità individuale dovesse soggiacere ad una pena più

elevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosità della

condotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che

avesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era

infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972;

n. 185 e n. 155 del 1971).

A seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo

comma dell'articolo 688 del codice penale, il quadro normativo al

quale quelle pronunce si erano attenute è profondamente mutato.

Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non è più

riferita ad un reato base ed è divenuta essa medesima una autonoma

fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo

chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo

contro la vita o l'incolumità delle persone; chi invece tale

condanna non abbia subito, anche se è stato condannato per reati di

non minore gravità, risponde per quel medesimo comportamento

soltanto a titolo di illecito amministrativo.

L'operazione compiuta dal legislatore del 1999, in breve, era

intesa a rendere più lieve la posizione della persona colta in stato

di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nella relazione governativa al decreto legislativo n. 507 del 1999 la

ratio della disciplina emerge con inequivoca chiarezza: trasformare

in illeciti amministrativi una serie di reati eterogenei quanto ad

oggettività giuridica e modalità di condotta, "il cui unico comune

denominatore è rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio".

Nel trasporre sul piano amministrativo la risposta sanzionatoria in

modo da ridurre l'area del diritto penale e sollevare così gli

uffici giudiziari da oneri impropri, si intendeva altresì "evitare

di "rivitalizzare talune fattispecie che a causa del loro evidente

anacronismo trovano oggi una applicazione assai limitata".

Se questo era il fine perseguito dal legislatore del 1999, con

riferimento al reato di ubriachezza, emerge una intrinseca

irrazionalità della disciplina censurata in quanto il risultato non

è stato unicamente la depenalizzazione del reato base, ma anche

l'eventuale trattamento sanzionatorio più severo a carico di chi

abbia riportato condanne per delitto non colposo contro la vita o

l'incolumità individuale.

Infatti, nella prospettiva dell'aggravante speciale, entro la

quale si manteneva la vecchia previsione del secondo comma

dell'articolo 688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione

dell'articolo 69 del codice penale, bilanciare tale aggravante con

eventuali circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi

della fattispecie e, una volta rimossa l'aggravante e reso così

applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle

ipotesi più lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa.

Nel sistema attuale la possibilità di commisurare la pena

all'effettivo disvalore del fatto è fortemente limitata: in effetti,

il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce più

una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicché

non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze

attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un

abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice

dall'applicare comunque la pena dell'arresto.

3. - Oltre ad avere trasformato una semplice circostanza

aggravante in elemento costitutivo del reato, ciò che comporta, nel

caso dell'ubriachezza, la rilevata incongruenza, la disposizione

censurata è affetta dagli ulteriori vizi, anch'essi denunciati dal

remittente, derivanti dalla violazione dei principi costituzionali di

legalità della pena e di orientamento della pena stessa all'emenda

del condannato, ai quali, in base agli articoli 25, secondo comma, e

27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione

penale.

L'avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo

contro la vita o l'incolumità individuale, pur essendo evenienza del

tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se

posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun

disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato

di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un

marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che

vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni

altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che

il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una

correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che

la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore,

finisce col punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una

qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella

contravvenzione di cui all'articolo 688 del codice penale. Una

contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di

reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività

del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite

alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il

presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360 del

1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della

Costituzione, nel suo legame sistematico con l'insieme dei valori

connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di

impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa

trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non

costituiscono illecito penale.

Sotto un concorrente profilo, infine, la disposizione censurata,

nel trasformare irragionevolmente in elementi costitutivi del reato

di ubriachezza fatti per i quali è già intervenuta una condanna

irrevocabile, vanifica la finalità rieducativa che l'articolo 27,

terzo comma, della Costituzione assegna alla pena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 688,

secondo comma, del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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