Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688

cod. pen. (Ubriachezza) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Piacentini Roberto, iscritta al n. 712

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;

2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Venezia nel

procedimento penale a carico di Franceschini Giancarlo, iscritta al n.

713 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;

3) ordinanza emessa il 25 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di Lacchini Giovanni Battista,

iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1982;

4) ordinanza emessa il 28 gennaio 1980 dal Pretore di Cesena nel

procedimento penale a carico di Laghi Ugo ed altri, iscritta al n. 172

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 277 del 18 agosto 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Venezia, con ordinanza 10 giugno 1981,

ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 688 c.p.;

che la medesima disposizione è stata impugnata, in riferimento

agli artt. 3 e 32 Cost., anche dal Pretore di Cesena, dal Pretore di

Venezia e dal Tribunale di Venezia con ordinanze emesse,

rispettivamente, il 28 gennaio 1980, il 12 febbraio 1981 e il 25

novembre 1981;

ritenuto che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che la questione, nei termini prospettati dai giudici a

quibus, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza

n. 104 del 27 maggio 1982, successiva alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688 c.p. sollevata, in riferimento agli artt.

3, 27 e 32 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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