Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dal Pretore

di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Zagarella

Biagio, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, del 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 31

maggio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 688 del codice

penale, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo

pubblico o aperto al pubblico è colto nello stato di manifesta

ubriachezza, mentre le norme più favorevoli al drogato dettate dalla

legge 22 dicembre 1975, n. 685, non assoggettano a sanzione penale

chi è colto "in luogo pubblico o aperto al pubblico manifestamente

in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, perché già decisa dalla Corte nel senso della non

fondatezza con sentenza n. 104 del 1982;

Considerato che, in effetti, la stessa questione è già stata

decisa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza

n.104 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.194 del

1982, n. 36 del 1983 e n. 171 del 1983 e che nell'ordinanza di

rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli allora

esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di

Caltanissetta con ordinanza del 31 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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