Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688

c.p.(ubriachezza) promossi con le ordinanze emesse il 6 maggio 1976 dal

Pretore di Brescia, il 6 giugno, il 16 giugno e il 6 ottobre 1977 dal

Pretore di Cesena, il 12 maggio 1978 dal Pretore di Città di Castello

(due ordinanze), il 3 aprile 1979 dal Pretore di Viadana, il 16 gennaio

1979 e il 2 ottobre 1978 dal Pretore di Cesena, il 25 ottobre 1979 dal

Pretore di Viadana, il 28 febbraio 1980 dal Pretore di Parma, il 31

gennaio 1980 dal Pretore di Milano, il 10 marzo 1980 dal Tribunale di

Como, il 23 maggio 1980 dal Pretore di Saronno, il 22 luglio 1980 dal

Pretore di Padova, il 27 novembre 1980 dal Pretore di Legnano, il 6

novembre 1980 dal Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1981 dal Pretore di

Ferrara, il 20 ottobre 1980 dal Pretore di Lecce, il 18 marzo 1981 dal

Tribunale di Como, il 2 aprile 1981 dal Pretore di Pergine

Valsugana, l'8 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia, il 29 maggio 1981

dal Pretore di Castelfranco Veneto, il 30 gennaio 1981 dal Pretore di

Lecce e il 18 giugno 1981 dal Pretore di Mestre, rispettivamente

iscritte al n. 493 del registro ordinanze 1976, ai nn. 363, 492 e 530

del registro ordinanze 1977, ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze

1978, ai nn. 544, 957 e 958 del registro ordinanze 1979, ai nn. 26,

275, 349, 515, 518 e 733 del registro ordinanze 1980 e ai nn. 43, 89,

152, 180, 399,479, 494, 529, 539 e 586 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976,

nn. 272 e 347 del 1977, nn. 25 e 320 del 1978, n. 258 del 1979, nn. 50,

78, 152, 173, 249, 256 e 357 del 1980 e nn. 98, 117, 130, 165, 276,

297, 304, 325 e 357 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Riganello Romeo,

imputato, fra l'altro, del reato di cui all'art. 688 c.p., il Pretore

di Brescia, con ordinanza 6 maggio 1976 (R.O. n. 493/76), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale di tale norma incriminatrice

perché contrastante con gli artt. 3 e 32 della Costituzione. Premesso

che l'art. 688 c.p., pur sanzionando formalmente il comportamento di

colui che è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza,

reprime, indirettamente, il contegno che necessariamente e

preliminarmente costituisce il sostrato dell'evento illecito,

l'assunzione, cioè, di bevande alcooliche (sia pure condizionandone la

punibilità alla circostanza - del tutto estrinseca - che l'assunzione

stessa abbia determinato uno stato di scoordinamento psicomotorio

rilevabile ictu oculi quale indice dello stato di ubriachezza), il

giudice a quo osserva che, secondo le comuni nozioni medico -

scientifiche, l'alcool appartiene a quel genere di sostanze capaci di

alterare temporaneamente le condizioni fisico - psichiche

dell'individuo e di indurre, a lungo termine, a condizioni di

assuefazione e di dipendenza da parte dell'assuntore, determinando

effetti che, tanto sul piano psichico (senso di euforia, caduta dei

freni inibitori), quanto su quello fisico (modificazioni del

metabolismo, compromissioni, di vario genere, a carico degli organi

vitali), sono assimilabili all'azione di alcune sostanze stupefacenti.

Ricordato che l'alcoolismo, come, ed ancor più, delle sostanze

stupefacenti, va considerato quale una vera e propria malattia sociale

per l'elevato numero di soggetti che, secondo le statistiche, si

trovano in condizioni di intossicazione, il giudice a quo osserva che

appare del tutto incongrua la penalizzazione della ingestione di

alcoolici quando la legge ("giustamente") né punisce il consumatore di

stupefacenti strictu sensu, né indirettamente sanziona la conseguenza

apparente di tale assunzione, essendo venuta meno (art. 108 della legge

22 dicembre 1975, n. 685) la punibilità dello "stato di grave

alterazione psichica" (art. 729 c.p.) in conseguenza dell'abuso di

sostanze stupefacenti.

Certo, rileva il Pretore, il sistema penale conserva tuttora la

linea di un'ispirazione unitaria tendente a disciplinare uniformemente

le conseguenze del consumo di sostanze alcooliche e stupefacenti, con

una corrispondente omogeneità di disciplina a livello soggettivo: ciò

fa ritenere che il legislatore si sia avveduto della sostanziale

analogia che esiste fra le une e le altre e, comunque,

dell'appartenenza comune al genere delle sostanze "droganti". Basti

pensare all'identica disciplina in tema di incapacità penale (e di

commissione del fatto reato sotto l'azione dell'alcool o di

stupefacenti); non diverse sono, ancora, le conseguenze che derivano

nel caso di proscioglimento per intossicazione cronica o di condanna in

caso di intossicazione abituale sotto il profilo delle misure di

sicurezza applicabili.

E, fino alla recente novella riformatrice della disciplina degli

stupefacenti, l'identità o analogia di trattamento si rifletteva

direttamente sulle norme che punivano, a titolo contravvenzionale, le

condizioni di alterazione fisico - psichica conseguenti alla ingestione

di alcool o di stupefacenti "in senso stretto", non sembrando

sussistere sostanziali diversità fra il lessico "manifesta

ubriachezza" (art. 688 c.p.) e quello di "grave alterazione psichica

in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti" (art. 729 c.p.):

anche le manifestazioni comportamentali abnormi dell'ubriaco, infatti,

hanno radici in un alterato psichismo e, precisamente, nel venir meno

della facoltà dei centri nervosi a coordinare correttamente le grandi

funzioni dell'organismo (movimenti, linguaggio, etc.).

In entrambi i casi, rileva ancora il giudice a quo, si ricollegava

la sanzione alla manifestazione esterna di uno stato di alterazione,

attribuendo così rilevanza al quadro apparente, determinato dall'uso

delle sostanze (alcooliche o stupefacenti).

La coerenza di un tale disegno è venuta meno con l'abrogazione

dell'art. 729 c.p.: l'impunità dell'uso personale di sostanze

stupefacenti e la circostanziata previsione di un articolato sistema di

interventi, destinati a consentire il recupero del soggetto in stato di

tossico - dipendenza, hanno determinato, secondo il Pretore,

un'ingiustificata distonia (contrastante con l'armonia dell'assetto

legislativo precedente) fra la disciplina apprestata dalla legge nei

confronti di chi si trova in stato di ubriachezza (sia pure di grado

tale da renderla evidente a ciascuno) rispetto a quella "del tutto

oggettivamente uguale "di chi ha assunto stupefacenti, con paradossali

conseguenze sul piano degli effetti giacché, mentre è possibile

l'accompagnamento manu militari in carcere dell'ubriaco manifestamente

tale, con l'eventualità dell'irrogazione anche di una pena detentiva,

nulla di ciò è più possibile per il tossicomane il quale fruisce,

invece, di un trattamento preferenziale, se è vero che, ai sensi

dell'art. 96 della legge n. 685 del 1975, deve essere solo accompagnato

al più vicino presidio sanitario.

Secondo il giudice a quo, le due situazioni non presentano

obiettive diversità tali da rendere ragionevole e giustificabile una

diversità di trattamento dal punto di vista penale; così come, da un

altro punto di vista, quello soggettivo, altrettanto irragionevoli ed

ingiustificate appaiono le conseguenze dell'ingestione di sostanze

alcooliche che non sono certo più gravidi quelle determinatesi per

l'assunzione di sostanze stupefacenti sì da richiedere un più

energico intervento della sanzione penale: nell'uno e nell'altro caso,

gli effetti possono procedere, infatti, da un minimum trascurabile (si

pensi all'ubriachezza eclatante ma sporadica ed isolata e, in

parallelo, al consumo casuale di sostanze allucinogene che non provochi

stabile dipendenza a livello biochimico) ad un quadro di imponenza

gravissima ed impressionante.

Né si può sostenere, prosegue il giudice a quo, che sotteso alle

norme che puniscono l'ubriachezza manifesta ed a quella(ora abrogata)

che sanzionava l'uso di sostanze stupefacenti vi fosse un interesse

diverso: in entrambe le ipotesi - e lo dimostra la pari collocazione

nel titolo "delle contravvenzioni di polizia" - veniva in rilievo la

tranquillità dei consociati, l'esigenza che lo svolgersi delle

interrelazioni umane non fosse turbato da manifestazioni individuali

scomposte. Ne consegue che, se il legislatore ha riconosciuto che tale

interesse o non merita protezione nel caso di abuso di stupefacenti o,

comunque, cade a fronte di altri interessi di grado maggiore, quali la

tutela dell'integrità materiale e fisica dell'individuo, non si vede

per quale ragione esso debba essere tuttora protetto soltanto

nell'ipotesi dell'ubriachezza, data la situazione di anormalità

psichica comune all'ubriaco e all'assuntore di droga e l'eguale

situazione di pericolo cui è sottoposto, in entrambi i casi,

l'ordinato svolgersi della vita sociale. E poiché il principio di

eguaglianza è violato anche quando la legge, senza ragionevole motivo,

assegna un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in

situazioni eguali, la discriminazione operata a favore di chi si trovi

in stato di ubriachezza manifesta, e perciò in condizioni di alterate

facoltà psichiche rispetto a quelle, del tutto identiche,

dell'assuntore di stupefacenti, appare contrastante sotto il profilo

della ragionevolezza e della logicità con la regola generale che

situazioni eguali trovino eguale disciplina.

Pure sotto altro profilo, l'art. 3 sarebbe vulnerato: l'intervento

puramente repressivo operato dalla sanzione penale appare una reazione

irragionevole nei confronti di una situazione, quella dell'alcoolista,

che ben altri interventi richiede che non quello della sanzione

patrimoniale o, peggio ancora, della privazione della libertà.

Lo stato di ubriachezza, infatti, salvo casi assolutamente

trascurabili dal punto di vista statistico, costituisce la spia vuoi di

una condizione di dipendenza fisica (e quindi di intossicazione) vuoi

di una situazione psichica di difficoltà e di disagio che cerca

nell'alcool una falsa strada per la soluzione dei problemi individuali.

Se ciò è vero (e la letteratura scientifica lo conferma), ci si può

chiedere se la penalizzazione dell'ubriachezza costituisca lo strumento

più idoneo a tutelare la salute che è in concreto messa in pericolo

dall'abuso di sostanze alcooliche (di qui la violazione anche dell'art.

32 della Costituzione) o se invece non rappresenti quanto residua di

una concezione autoritaria, diretta a colpire il "diverso",

inaccettabile nell'ottica solidaristica che ispira la Carta

costituzionale.

Infine, rileva il giudice a quo, la repressione penale, attuata

direttamente nei confronti del "consumatore", è del tutto incapace a

risolvere i problemi psicologici e sociali che sottostanno

all'alcoolismo e, quindi, all'epifenomeno della manifesta ubriachezza,

di tal che neppure si può dire che essa soddisfi l'interesse della

collettività (pure garantito costituzionalmente) alla salute

individuale, presupposto dell'ordinato inserimento della persona nel

tessuto sociale, interesse che, peraltro, essendo di natura

sostanziale, e postulando interventi dinamicamente rivolti alla tutela

del bene, sia di carattere preventivo, sia di carattere successivo

(cura medica, aiuto al reinserimento sociale), è tutt'affatto diverso

da quell'interesse meramente formale e statico alla pax civium che è

sotteso alla norma impugnata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Secondo l'Avvocatura, non sembra che il giudice a quo abbia

esattamente colto gli elementi distintivi delle due fattispecie prese

in considerazione: esse, invero, non si esauriscono nel fatto che,

nell'un caso, l'alterazione psichica è determinata dall'abuso di

alcool e, nell'altro, dall'abuso di sostanze stupefacenti.

Ad avviso dell'Avvocatura, invece, nella fattispecie di cui

all'art. 688 c.p. il legislatore non ha inteso sanzionare il vizio per

se stesso, ma solo in quanto determina pubbliche manifestazioni

esteriori sconvenienti: tant'è vero che il grado anche intensissimo

dell'ubriachezza non basta a concretare la contravvenzione, se non sia

manifesto lo stato dell'ubriaco. Cosicché non sono punibili quei beoni

che si mantengono contegnosi anche quando, pur essendo pienamente

ubriachi, ciò non dimeno, non rivelino il loro stato.

Nella previsione di cui all'art. 729 c.p., non più punita, il

legislatore aveva inteso sanzionare il vizio per se stesso; il titolo

del reato (abuso di sostanze stupefacenti) ne è la prova, ed ulteriore

prova si deduce dal fatto che la punizione era, altresì, prevista per

quel soggetto che fosse colto in stato di grave alterazione psichica,

oltreché in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche in circoli

privati di qualunque specie. E negli schemi di un orientamento a

contenere il vizio di abuso di sostanze stupefacenti, è stata la

normazione successiva all'art. 729 c.p., di previsione della

punibilità del vizio, comunque si manifestasse. Quando il legislatore

ha ritenuto che la via fino ad allora percorsa non appariva la più

adatta al raggiungimento del fine voluto (il contenimento, cioè, del

vizio e, se possibile, la sua eliminazione dalla realtà delle cose

umane), ne ha seguito un'altra: quella di porre il vizio sul piano

esclusivo di una malattia, da contenere come ogni altra malattia,

all'eliminazione della quale si è di recente ritenuta contrastante la

restrizione della libertà personale.

Concludendo, sulla pretesa violazione del principio di eguaglianza,

l'Avvocatura deduce che l'ubriachezza continua ad essere punita non

perché abuso di alcool di per sé, ma per le manifestazioni esteriori

sconvenienti che determina: le due fattispecie, dunque, non hanno

elementi interamente omogenei in comune; gli aspetti apparentemente

"convincenti" manifestati dal giudice a quo per legittimare l'identità

di trattamento delle due situazioni, dimenticano come, a ben vedere, il

problema sia solo di politica legislativa e che, pertanto, la soluzione

di esso non può avvenire attraverso un giudizio di legittimità

costituzionale.

2. - Un'analoga questione (sia pure con argomentazioni parzialmente

diverse) ha proposto il Pretore di Città di Castello con due ordinanze

dall'identica motivazione emesse il 12 maggio 1978 (R.O. 407/78,

408/78), nei procedimenti penali a carico di Pompei Eliseo e Marianelli

Filippo, imputati del reato di cui all'art. 688 c.p..

Premesso, da un lato, che la norma denunciata richiede, per la

sussistenza del reato, che l'ubriachezza sia soltanto manifesta (a

differenza di quanto disponeva il codice abrogato per il quale

l'ubriachezza, per integrare la fattispecie criminosa, avrebbe dovuto

essere piena e ripugnante), e, dall'altro, che la legge non richiede

indagini peritali per l'accertamento del tasso alcoolico e che,

comunque, anche ove una tale indagine venga compiuta ed abbia, in

ipotesi, indicato un lieve etilismo nell'imputato, ciò non basta ad

escludere la presenza della contravvenzione, "potendo il giudice trarre

il suo convincimento circa lo stato del soggetto da altre fonti di

prova, quali le ammissioni dell'imputato, le deposizioni dei testi et

similia", il giudice a quo rileva come tutto ciò conduce a ritenere

che la disposizione in esame fa riferimento in modo preminente al losco

ordinamento psicomotorio quale indice rilevante dello stato di

ubriachezza.

Orbene, secondo il Pretore, non può passare inosservato che l'art.

688 c.p. ha, nei confronti di chi indulge all'alcool, intenti

ammonitori che appaiono la risultante di motivazioni di dubbia politica

criminale, per la nota sollecitazione che l'alcool esercita su atti

antisociali ed anche in omaggio adintenti protettivi della sanità

della stirpe imperanti all'epoca in cui il codice venne promulgato (il

giudice a quo ricorda, fra l'altro, che secondo l'Hesnard l'alcoolismo,

da solo, può determinare l'incesto, soprattutto tra padre e figlia, in

individui moralmente normali prima dell'intossicazione).

Ora, poiché l'azione delle sostanze stupefacenti è

(tuttora) equiparata (artt. 93, 94 e 95 c.p.) all'ubriachezza e

l'intossicazione cronica da stupefacenti rende applicabili le

disposizioni previste per quella derivante dall'abuso di sostanze

alcooliche, risulta in modo evidente l'irrazionale disparità di

trattamento fra il soggetto ubriaco e quello che abbia assunto "modiche

quantità" di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per quest'ultimo, infatti, l'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n.

685, con un'innovazione estremamente qualificante, prevede la non

punibilità, considerandolo come un malato da curare e non più come un

colpevole da punire. Ed, allora, prosegue il giudice a quo, perché non

adottare identico trattamento anche per il soggetto dedito all'alcool

che è, al pari del drogato, una persona strutturalmente debole?

Non va dimenticato infatti che l'atteggiamento

repressivo (prevalendo su quello curativo) favorisce l'emergere di una

sottocultura che, appunto (come ricorda Cohen), comprende, fra le

condizioni necessarie per la sua nascita ed il suo perpetuarsi,

l'interazione effettiva di un certo numero di persone che presentano

analoghi problemi di adattamento: la sottocultura, in sostanza, tende

inevitabilmente a cronicizzarsi per imitazione ed apprendimento sociale

e per autodifesa contro la cultura dominante ostile.

Da ciò consegue che i programmi di trattamento che manifestano

maggiori probabilità di successo, sia nei confronti del drogato, sia

per il soggetto dedito all'alcool, sono quelli imperniati su meccanismi

terapeutici di gruppo, quali, ad esempio, quelli seguiti dal Synanon;

l'atteggiamento repressivo e punitivo, per converso, favorisce

l'isolamento e la fuga in un contegno deviante che, in via secondaria,

sfocia in comportamenti antigiuridici.

Passando all'esame degli aspetti più specificamente attinenti alla

problematica di costituzionalità, il giudice a quo ritiene che

l'atteggiamento repressivo nei confronti dell'assuntore di modiche

quantità di stupefacenti, "nei predetti limiti, violi in modo evidente

l'art. 3 della Costituzione che può ritenersi intaccato o eluso,

quando, come nella fattispecie, sussista un irrazionale trattamento

differenziato tra il soggetto assuntore di modiche quantità di

sostanze stupefacenti e l'ubriaco", che, in un'ultima analisi, si

traduce in una illegittima discriminazione fra lo status di ubriaco e

quello di drogato, entrambi riconducibili ad uno scoordinamento

psicomotorio.

Ne risulta poi violato anche l'art. 32 della Costituzione, norma di

indubbio valore precettivo, che riconosce nella salute un diritto

primario ed assoluto della persona umana, giacché non può dubitarsi

che la pena detentiva o anche quella semplicemente pecuniaria non

possono sortire l'effetto della guarigione di chi è dedito all'alcool.

Il carcere, anzi, non fa che aggravare la situazione psico- fisica

dell'alcoolista.

L'inadeguatezza di un tale atteggiamento repressivo appare ancor

più evidente, ove si rammenti che in Italia non esiste alcuna

struttura particolare per i malati affetti da intossicazioni croniche

voluttuarie: praticamente, esistono soltanto cliniche private per

coloro che hanno possibilità economiche oche hanno diritto

all'assistenza, "mentre per coloro che non fruiscono di alcuna

assistenza o che sono sprovvisti di mezzi economici esiste soltanto il

deprecato Ospedale psichiatrico", così da far auspicare, per

l'alcoolista, una adeguata terapia con la convergenza di parecchi

operatori quali lo psichiatra, lo psicologo, il sociologo, l'assistente

sociale, etc..

Infine, la normativa denunciata si rivela anche contrastante con

l'art. 27, secondo comma, della Costituzione: la pena comminata

(arresto o ammenda), per la natura del soggetto cui viene applicata, si

traduce in un trattamento contrario al senso di umanità e non tende

alla rieducazione del condannato che corre il rischio, per le predette

ragioni, di vedere aggravata la sua condizione.

Davanti a questa Corte ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni vengano dichiarate

non fondate.

Dopo essersi riportata ai suoi precedenti scritti difensivi in

ordine alla denunciata violazione degli artt. 3 e 32, con riguardo al

pretesto contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

l'Avvocatura deduce che: "non si vede come possa dirsi contraria al

senso di umanità ed alla rieducazione del condannato una pena

comminata ai sensi dell'art. 688 c.p.".

3. - Altre ventidue ordinanze emesse, rispettivamente, dal Pretore

di Cesena il 6 giugno 1977 (R.O.363/77), il 16 giugno 1977 (R.O.

492/77), il 6 ottobre 1977 (R.O. 530/77), il 2 ottobre 1978

(R.O.958/79) e il 15 gennaio 1979 (R.O.957/79), dal Pretore di Viadana

il 3 aprile 1979 (R.O.544/79) e il 25 ottobre 1979 (R.O. 26/80), dal

Pretore di Parma il 28 febbraio 1980 (R.O. 273/80), dal Tribunale di

Como il 10 marzo 1980 (R.O. 515/80) e il 18 marzo 1981 (R.O.399/81), dal

Pretore di Saronno il 23 maggio 1980 (R.O.518/80), dal Pretore di

Milano il 31 gennaio 1980 (R.O.349/80), dal Pretore di Padova il 22

luglio 1980 (R.O. 733/80), dal Pretore di Legnano il 27 novembre 1980

(R.O. 43/81), dal Pretore di Lecce il 20 ottobre 1980 (R.O. 180/81), il

6 novembre 1980 (R.O. 89/81) e il 30 gennaio 1981 (R.O.539/81), dal

Pretore di Ferrara il 19 gennaio 1981 (R.O.152/81), dal Pretore di

Pergine Valsugana il 2 aprile 1981 (R.O. 479/81), dal Tribunale di

Venezia l'8 maggio 1981 (R.O. 494/81), dal Pretore di Castelfranco

Veneto il 29 maggio 1981 (R.O. 529/81) e dal Pretore di Mestre il 18

giugno 1981 (R.O. 586/81), tutte in procedimenti penali a carico di

imputati della contravvenzione di cui all'art. 688 c.p., denunciano

l'illegittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con

gli artt. 3 e 32 della Costituzione (in una di esse - Tribunale di

Venezia, R.O. 494/81 - si fa riferimento, ma senza alcuna motivazione,

anche all'art. 27 della Costituzione).

Nella sostanza, le ragioni di incostituzionalità coincidono (pur

nella maggiore o minore sommarietà delle motivazioni) con quelle

ampiamente illustrate dal Pretore di Brescia nell'ordinanza sub 1 e dal

Pretore di Città di Castello nelle ordinanze sub 2.

Nei giudizi di cui a R.O. 363/77, 530/77, 275/80, 349/80 e 518/80

ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale -

riportandosi alle deduzioni svolte nel giudizio sub 1 - ha chiesto che

le questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Le venticinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche;

pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura è sempre e soltanto l'art. 688 c.p., che

sotto il nomen juris di ubriachezza - reato contravvenzionale

addebitato a tutti gli imputati dei procedimenti a quibus - incrimina

il comportamento di "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico,

è colto in stato di manifesta ubriachezza", prevedendo

alternativamente come pena l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda (in

una misura via via aggiornata rispetto all'originaria statuizione da

lire cento a duemila) e pene maggiori per le ipotesi aggravate,

rispettivamente descritte nel secondo e nel terzo comma.

Anche se i dispositivi delle ordinanze indicano globalmente l'art.

688 c.p., le motivazioni addotte mostrano chiaramente che le

statuizioni di cui al secondo e al terzo comma non risultano mai prese

in autonoma considerazione, tanto è vero che la loro illegittimità

costituzionale viene prospettata solo implicitamente come corollario

dell'eventuale illegittimità del primo comma, nel senso che la

declaratoria di incostituzionalità della fattispecie base non potrebbe

non travolgere le fattispecie aggravate.

A loro volta, i parametri di riferimento costituzionale, pur

variamente individuati, ora in relazione al solo art. 3, ora(e più

spesso) in relazione agli artt. 3 e 32, ora in relazione agli artt. 3,

32 e 27, secondo comma, della Costituzione, sono richiamati in termini

tali da confermare incontestabilmente che i dubbi di legittimità

coinvolgono alla radice il fenomeno rappresentato dal persistere nel

nostro ordinamento della cosiddetta criminalizzazione dell'ubriachezza,

a prescindere da questa o da quella modalità di siffatta

criminalizzazione.

Soprattutto il riferimento all'art. 3 Cost., l'unico che si ritrova

in tutte le ordinanze, nessuna esclusa, consente di ricostruire con

puntualità le origini e, quindi, gli obiettivi della presente

questione. il raffronto comparativo, che ha condotto i giudici a quibus

ad eccepire tanto insistentemente la violazione dell'art. 3, viene

sempre ed immediatamente operato alla stregua della legge 22 dicembre

1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza"), come sistematicamente dimostrano le motivazioni e

talora persino i dispositivi, attraverso l'esplicito richiamo a

specifiche disposizioni di tale legge, quali gli artt. 80, 96 e 108.

Quest'ultimo, in particolare, per il fatto di aver abrogato

espressamente, fra l'altro, l'art. 729 c.p., che, sotto il nomen juris

di "abuso di sostanze stupefacenti", incriminava "chiunque, in luogo

pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque

specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di

sostanze stupefacenti", prevedendo una pena esattamente corrispondente

a quella di cui all'art. 688, primo comma, c.p., fornisce la più

immediata e diretta riprova che alla questione di legittimità

costituzionale si è giunti partendo non tanto da ragioni intrinseche

all'art. 688 c.p. (come tali, esse sarebbero già state presenti da

tempo), quanto dall'intervenuta "nuova" metodologia preventiva adottata

dal legislatore in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

3. - Ciò premesso, diventa agevole sintetizzare l'iter

argomentativo su cui poggiano, sia pur con non sempre pari

approfondimento analitico, le molteplici ordinanze in esame. Una volta

esclusa la punibilità di chi viene "colto in stato di grave

alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti" sinanche in

luogo pubblico o aperto al pubblico, non si ritiene ragionevole

continuare a perseguire penalmente chi viene "colto in stato di

manifesta ubriachezza" in luogo pubblico o aperto al pubblico,

trattandosi di situazioni oggettivamente non dissimili, dal momento che

l'alcool è sostanza capace di determinare effetti psico-fisici

assimilabili a quelli prodotti da buona parte delle sostanze

stupefacenti. Altre, e non la sanzione penale, dovrebbero essere -

secondo i giudici a quibus - le risposte razionali dell'ordinamento

all'abuso di alcoolici, se è vero che la legge n. 685 del 1975, nei

confronti di "chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta,

derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope",

obbliga gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a disporne

l'accompagnamento al presidio sanitario più vicino così capovolgendo

l'impostazione precedente, che contemplava (come ancora contempla per

l'ubriachezza) l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 236, quinto

comma, c.p.p.. In altre parole, la normativa vigente opportunamente si

preoccupa della salute di chi viene colto in stato di intossicazione

acuta da sostanze stupefacenti, mentre non si preoccupa della salute di

chi viene colto in stato di manifesta ubriachezza. Da qui la deduzione

di un contrasto costituzionale non solo con l'art. 3, ma anche con

l'art. 32 (pure l'alcoolista ha bisogno di essere curato) e con l'art.

27, secondo - rectius, terzo - comma (il carcere aggrava la situazione

psicofisica del soggetto dedito all'alcool e, comunque, non tende alla

di lui rieducazione, perseguibile unicamente per altre vie).

4. - Le ordinanze di rimessione hanno indubbiamente il merito di

sottolineare i gravi pericoli insiti nell'abuso dell'alcool, vera e

propria malattia sociale dato l'elevatissimo numero di soggetti che si

trovano in condizioni di intossicazione alcoolica, anch'essa, non meno

della tossicodipendenza, fonte di comportamenti criminosi (v. la

sentenza di questa Corte n. 126 del 1972) e di attentati alla salute.

La comminatoria di una sanzione penale per chi eccede nel consumo di

alcoolici così da "manifestarsi" ubriaco in luogo pubblico o aperto al

pubblico non è certamente strumento idoneo a fronteggiare nella loro

complessità i problemi psicologici e sociali sottostanti

all'alcoolismo. Sono auspicabili tipi di approccio capaci sia di

mettere freni oggettivamente più incisivi alla diffusione sregolata

dell'alcool, sia di contrapporre antidoti soggettivamente più efficaci

all'abuso di esso, operando tanto sotto il profilo della prevenzione

quanto sotto il profilo della cura.

Senza dubbio la disciplina introdotta dalla legge n. 685 del 1975

in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonostante i

limiti e le carenze ben presto emersi per ragioni di vario ordine in

fase di applicazione concreta, segna, quanto a novità di impostazione,

una svolta da cui non è ormai dato di prescindere in vista di una

migliore regolamentazione di materie analoghe, tanto più che, come si

avrà occasione di precisare più avanti, nella stessa legge n. 685 del

1975 non manca un espresso specifico riferimento alla prevenzione e

cura dell'alcoolismo (art. 90, quarto comma).

Un discorso del genere riguarda sicuramente il legislatore

ordinario, le sue scelte di fondo, i suoi programmi a più o meno lunga

scadenza (né mancano recenti proposte di legge in proposito). Si

tratta, però, di stabilire se tale discorso porti anche ad inficiare

la legittimità costituzionale dell'art.688 c.p. secondo le

prospettazioni dei giudici a quibus.

5. - Ad avviso di questa Corte, la risposta non può essere

negativa, donde la non fondatezza della questione dedotta.

Ciò vale, anzitutto, per quanto riguarda l'art. 3 della

Costituzione. Anche a voler ammettere che vi sia coincidenza di

finalità e di strutturazione fra le due fattispecie contravvenzionali

rispettivamente contemplate dagli artt. 688 e 729 c.p.(in verità, la

prima, che fa parte del capo dedicato alle contravvenzioni concernenti

la polizia di sicurezza e, più in particolare, della sezione dedicata

alle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di

reati, limita la sua sfera di applicazione, imperniata sul fatto di chi

è colto in stato di "manifesta" ubriachezza, ai luoghi pubblici o

aperti al pubblico, mentre la seconda, che faceva parte del capo

dedicato alle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa

sociale e, più in particolare, della sezione dedicata alle

contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria, estendeva la sua

sfera di applicazione, imperniata sul fatto di chi era colto "in stato

di grave alte razione psichica per abuso di sostanze stupefacenti", ai

circoli privati di qualunque specie) ed anche a tenere nel debito conto

l'equiparazione che, in tema di imputabilità, gli artt. 91 - 95 c.p.

conservano inalterata così fra l'agire in stato di ubriachezza e

l'agire sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, come fra l'agire in

stato di cronica intossicazione da alcool e l'agire in stato di cronica

intossicazione da sostanze stupefacenti, sarebbe troppo semplicistico

far risalire alla sopravvivenza dell'art. 688 c.p. rispetto all'art.

729 c.p. l'irrazionalità del discrimine ravvisabile fra il trattamento

riservato all'assuntore di alcool e il trattamento riservato

all'assuntore di sostanze stupefacenti. Quasi che, eliminando

dall'ordinamento l'art. 688 c.p., tale discrimine venisse meno o,

comunque, il trattamento dell'alcoolizzato recuperasse razionalità.

Isolare l'art. 688 c.p. dal contesto del trattamento attualmente

dedicato all'uso ed abuso dell'alcool per poterlo contrapporre sic et

simpliciter all'abrogazione dell'art. 729 c.p. significa, in primo

luogo, trascurare che la disciplina dell'alcool, allo stesso modo della

disciplina delle sostanze stupefacenti, risulta da una serie di

prescrizioni legislative, operanti su diversi piani, con la conseguenza

che l'art. 688 c.p., così come in passato l'art. 729 c.p., rappresenta

soltanto uno degli elementi, e neppure fra i principali, che danno vita

ad una regolamentazione ben più complessa: regolamentazione da

valutare nel suo insieme e sempre nel suo insieme da confrontare con la

regolamentazione riguardante una materia analoga, allorché si intenda

discutere il problema del razionale o irrazionale discrimine esistente

fra l'una e l'altra materia.

Certamente, se, per tutto il resto, la disciplina dell'alcool e la

disciplina delle sostanze stupefacenti o psicotrope coincidessero, il

persistere dell'art. 688 c.p. in ordine all'ubriachezza, a fronte

dell'abrogazione dell'art. 729 c.p. in ordine all'abuso di sostanze

stupefacenti, stenterebbe a trovare una sua giustificazione in

riferimento all'art. 3 Cost. Ma la verità è che, nonostante la

simiglianza riscontrabile fra l'art. 688 e l'art. 729 c.p., le

differenze fra le due discipline a confronto sono state sempre notevoli

anche prima della legge n. 685 del 1975, con tendenza via via a

crescere. La produzione, il commercio, la detenzione e l'uso degli

alcoolici hanno costantemente fruito di un atteggiamento legislativo

ispirato - per una serie di ragioni storiche, economiche, culturali, il

cui approfondimento esula dalla presente sede - ad una larga

tolleranza, con limitazioni di ordine essenzialmente amministrativo o,

tutt'al più, contravvenzionale, anche perché, in ordine all'alcool,

viene in rilievo dal punto di vista penale soltanto un uso che

determini ubriachezza.

Viceversa, la produzione, il commercio, la detenzione e l'uso delle

sostanze stupefacenti hanno sistematicamente sperimentato un

atteggiamento legislativo rigoroso, estrinsecatosi nella previsione di

figure delittuose anche gravi (prima gli artt. 446 e 447 c.p., poi

l'art. 6 legge 22 ottobre 1954, n. 1041). Un aspetto, più di ogni

altro, evidenzia l'entità delle differenze riscontrabili anteriormente

alla legge n. 685 del 1975: mentre la detenzione di alcoolici per

qualsiasi uso diverso dalla vendita non è mai assurta al rango di

comportamento penalmente rilevante, la detenzione di una qualsiasi

quantità di droga, anche se minima e per uso proprio, era punita

dall'art. 6 legge n. 1041 del 1954 con la reclusione da tre ad otto

anni e la multa, allo stesso modo della vendita, importazione,

esportazione senza autorizzazione. Il fatto che l'art. 80 legge n. 685

del 1975 abbia reso non punibile, oltre alla detenzione per uso

personale terapeutico di quantità di stupefacente non eccedenti in

modo apprezzabile le necessità della cura, la detenzione per uso

personale non terapeutico di quantità modiche (fermo, peraltro,

l'obbligo di sequestro e di confisca), pur costituendo un'importante

innovazione della relativa disciplina, non riveste particolare

significato in ordine alla disciplina degli alcoolici, che continua a

non prevedere la incriminazione di chi ne detenga per uso personale

quantità anche non modiche. Piuttosto, a rivestire significato ai

presenti fini, in quanto ulteriormente accentua il persistere di una

delle più rimarchevoli differenziazioni da tempo esistenti fra le due

regolamentazioni, è l'art. 71, primo comma, legge n. 685 del 1975, che

ha elevato (da 3 a 4 anni nel minimo e da 8 a 15 nel massimo, per non

parlare dell'incremento della multa) le pene comminabili a chi detiene

illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché a chi, senza

autorizzazione, le produce, fabbrica, estrae, vende, procura, importa,

esporta, etc..

D'altra parte, l'abrogazione dell'art. 729 non si pone affatto come

un punto di partenza della nuova disciplina in materia di stupefacenti,

ma come un suo corollario, anzi come un corollario finale, e, quindi,

globale, tanto da trovar posto nell'art. 108 che, sotto la rubrica

"Norma finale", chiude il testo della legge n. 685 del 1975. Ed è

soprattutto un corollario di quell'articolato sistema di interventi

diretti al recupero del tossicodipendente da stupefacente che

rappresentano il fulcro della nuova strategia, volta a privilegiare la

prevenzione e la cura rispetto alla repressione, già incondizionato

paradigma ispiratore della legge n. 1041 del 1954, anch'essa

espressamente abrogata, eccettuato il solo art. 1, dall'art. 108 legge

n. 685 del 1975.

Sono interventi di recupero che fanno leva sull'istituzione dei

centri previsti dall'art. 90 della nuova legge, interventi attivabili

in vari modi dagli esercenti la professione medica, dai magistrati e

dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali ultimi hanno,

fra l'altro, "l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più

vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante

dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 96,

quarto comma), obbligo chiaramente sostitutivo della precedente

facoltà di arrestare chi fosse colto nella flagranza della

contravvenzione preveduta dall'art. 729 c.p. (art. 236, quarto comma,

c.p.p.): una sostituzione che sottintende il venir meno della

contravvenzione stessa, come riflesso della nuova metodologia di

approccio curativo.

L'esistenza di tante differenze - alcune risalenti addietro ed

altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non

scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici

e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si può far leva sulla

differenza ora determinatasi con l'abrogazione dell'art. 729 c.p. per

ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p..

Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto

all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarità, per giunta

aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di

alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti.

A riprova della non fondatezza della questione prospettata con

riferimento al parametro del principio di eguaglianza, non va

sottaciuta l'incongruenza alla quale darebbe luogo proprio

l'accoglimento dell'eccezione: una volta estromesso dall'ordinamento

l'art. 688 c.p., la discriminazione di trattamento fra l'assuntore di

alcool e l'assuntore di sostanze stupefacenti, lungi dall'essere

superata, risulterebbe accresciuta, con un assoluto squilibrio fra le

due discipline, la prima delle quali vedrebbe cadere l'unica ipotesi di

reato collegata all'abuso di alcool, nonché la possibilità

dell'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 236, quarto comma, c.p.p.,

senza che a riempire tale vuoto subentrino né la punibilità per

detenzione di quantità non modiche, né l'accompagnamento da parte

della polizia al presidio sanitario più vicino per le persone colte in

stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o in luogo aperto al

pubblico, né alcuna delle altre forme di segnalazione o di intervento

"obbligato" da parte di chi esercita la professione medica o da parte

del magistrato. La declaratoria di illegittimità dell'art. 688 c.p.

non comporterebbe, infatti, l'estensione automatica di nessuna delle

norme che, innovando sensibilmente la disciplina in materia di

stupefacenti, hanno dato luogo alla svolta dalla quale è scaturita

l'abrogazione dell'art. 729 c.p.. Queste stesse considerazioni

permettono di escludere che, allo stato, la presenza dell'art. 688 c.p.

contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza

intrinseca della disciplina in materia di ubriachezza.

6. - Analogamente si deve concludere per quanto riguarda il dubbio

sulla legittimità costituzionale dell'art.688 c.p. espresso con

riferimento all'art. 32 Cost..

Anche a questo proposito vi sarebbe da osservare che non basta

eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perché ne risulti

automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto

del singolo e l'interesse della collettività alla salute individuale

abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente

preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si

limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di

malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento

sia quei fatti sia quella malattia. L'auspicare per l'alcoolista

terapie adeguate da realizzare nell'ambito di strutture particolari,

con la partecipazione di operatori variamente specializzati, è

un'indicazione senz'altro degna di apprezzamento, ma non certamente

realizzabile attraverso la declaratoria di illegittimità dell'articolo

688 c.p..

Né può condividersi l'affermazione secondo cui la penalizzazione

dell'ubriachezza rappresenterebbe il residuo di una concezione

autoritaria tendente a colpire il "diverso" e divenuta, pertanto,

incompatibile con l'ottica solidaristica che ispirala Carta

costituzionale. Come chiaramente risulta dal suo primo comma, l'art.

688 c.p. "colpisce" il fatto puro e semplice di chi si lascia cogliere

pubblicamente in stato di manifesta ubriachezza, magari per un episodio

sporadico, del tutto occasionale, non fonte di "diversità".

7. - Anche sotto il profilo dell'art. 27, secondo comma, Cost. la

questione è da ritenersi non fondata.

Due i motivi addotti nelle ordinanze di rinvio del Pretore di

Città di Castello e del Tribunale di Venezia: data la natura del

soggetto (persona dedita all'alcool) cui viene applicata la pena,

questa si traduce in un trattamento contrario al senso di umanità;

sempre in considerazione della particolare natura del soggetto

sottoposto a pena, quest'ultima non è in grado di tendere alla

rieducazione del condannato, ché anzi si corre il rischio di vederne

aggravata la situazione psico-fisica.

Entrambi i motivi partono dall'erroneo presupposto che l'art. 688

c.p. integri un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi

di persone "dedite" all'alcool, e non anche nei confronti di persone

solo occasionalmente in stato di ubriachezza. In più, il primo motivo

travisa il significato di quella parte del dettato costituzionale che

vieta trattamenti contrari al senso di umanità: il trattamento non

contrario al senso di umanità deve caratterizzare oggettivamente il

contenuto del singolo tipo di pena, indipendentemente dal tipo di reato

per cui un certo tipo di pena viene specificamente comminato.

Quanto al secondo motivo, è fuor di dubbio che occorre tendere

alla rieducazione del condannato, al qual proposito non si può fare a

meno di prendere in considerazione la personalità del singolo, tanto

che l'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) vuole

che sia dato largo spazio al trattamento individualizzato proprio per

agevolare la rieducazione dei condannati. Ma, a tal fine, ciò che

rileva non è tanto il tipo di pena previsto quanto il trattamento

penitenziario che ne concreta l'esecuzione.

Del resto, per le stesse persone dedite all'uso non terapeutico di

sostanze stupefacenti il problema della pena si pone quasi sempre in

termini ancor più gravi di quanto non accada per i condannati ai sensi

dell'art. 688 c.p.: anche se è stata resa non più punibile l'ipotesi

di uso susseguente alla detenzione di una quantità modica di droga,

numerose sono le persone tossicodipendenti assoggettate a condanna

penale ai sensi dell'art. 71 legge n. 685 del 1975 o per detenzione di

quantità non modiche ai fini di uso personale o per traffico spicciolo

di droga (cosiddetti spacciatori - consumatori). Nonostante il grado

di intensità che quasi sempre la tossicodipendenza e, quindi, la

malattia raggiungono in casi del genere, la pena detentiva e la pena

pecuniaria vi trovano congiunta applicazione. Né manca un opportuno

accorgimento curativo: lo ha introdotto l'art. 84, primo comma, legge

n. 685 del 1975, con il disporre che chiunque, trovandosi in stato di

espiazione di pena, "sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente

dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope,

ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza sanitaria a scopo

di riabilitazione". La disposizione si fa, ovviamente, carico anche -

se non soprattutto - di quanti siano incorsi nella condanna penale per

fatti di tossicodipendenza da stupefacenti. Ebbene, per essi

l'esecuzione della pena non viene pretermessa, bensì ribadita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 688 c.p., sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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