Art. 20 — Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art20 · fonte del testo

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