Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis del

codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme sulla

consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle

pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal

pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Nespoli

Gianluigi, iscritta al n. 428 dei registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 nel corso di un procedimento

penale a carico di Nespoli Gianluigi, imputato del reato di cui

all'art. 663 bis del codice penale per aver divulgato ciclostilati

senza l'osservanza dell'obbligo, imposto dalla legge 2 febbraio 1939,

n. 374, di consegnarne preventivamente copia alla prefettura ed alla

procura della Repubblica, il pretore di Ancona ha sollevato questione

di legittimità costituzionale delle norme citate per contrasto con gli

artt. 2, 21 e 49 della Costituzione.

Dopo aver premesso che la giurisprudenza ordinaria ritiene

responsabile della violazione dell'art. 663 bis chiunque divulghi

stampati dei quali non siano state consegnate le copie d'obbligo, la

motivazione dell'ordinanza si sofferma prevalentemente sulla violazione

della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che, data la

celerità dei moderni sistemi di comunicazione di massa, ogni ritardo

nella circolazione della stampa che sia causato da obblighi imposti

dalla legge si risolve in una menomazione illegittima del diritto

sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Non può ignorarsi,

prosegue il giudice a quo, che in talune circostanze, come quella

verificatasi nel processo suaccennato, vertente su fatti commessi in

Ancona nel periodo degli eventi sismici del gennaio 1972, la previa

consegna di stampati ad uffici dislocati in sistemazioni di fortuna la

cui ubicazione sia difficilmente conoscibile, determina un

rallentamento nella diffusione delle idee col mezzo della stampa, tale

da rendere praticamente inutile la stessa divulgazione degli scritti.

L'ordinanza passa, poi, ad illustrare il contrasto delle norme in

esame con l'art. 2 e con l'art. 49 Cost. da quest'ultimo argomentando

che il rilievo costituzionale attribuito all'attività dei partiti,

quale manifestazione e specificazione del più generale riconoscimento

dei diritti inviolabili dell'uomo, non tollererebbe alcuna imposizione

non costituzionalmente prevista che ostacoli la diffusione delle

opinioni politiche, tenuto conto anche di quanto prescrive il secondo

comma dell'art. 3 della Costituzione (peraltro non espressamente

invocato a parametro in dispositivo). Ciò soprattutto in

considerazione della ciicostanza che le forze politiche tradizionali

possiedono ormai un'ampia disponibilità dei mezzi di comunicazione

più efficaci, mentre i raggruppamenti emergenti, come ad es. i

cosiddetti "extraparlamentari", dispongono di rudimentali forme di

propaganda tanto che l'obbligo della previa consegna degli stampati

può gravemente compromettere le loro capacità di concorrere con

metodo democratico a determinare la politica nazionale.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite

parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Ancona solleva questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto risultante dall'art.

663 bis cod. pen. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nel suo

insieme, dal quale si fa discendere la punibilità della divulgazione

di stampati di cui non siano stati consegnati preventivamente gli

esemplari d'obbligo, per contrasto con gli artt. 21, 2 e 49 della

Costituzione.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza

n. 199 del 1972, che la citata legge n. 374 del 1939, nell'imporre

l'obbligo di consegnare copie degli stampati alla prefettura ed alla

locale Procura della Repubblica prima che le pubblicazioni vengano

comunque messe in circolazione, non viola l'art. 21 della Costituzione,

non comportando alcuna restrizione della libertà di manifestazione del

pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee.

Tali considerazioni devono essere confermate ed estese all'art. 663

bis cod. pen., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso

previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata

previamente effettuata la consegna degli esemplari d'obbligo, a norma

della anzidetta legge n. 374 del 1939, e pur se la violazione dell'art.

21 Cost. venga dedotta, questa volta, anche con particolare riguardo

all'ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli

uffici ai quali la consegna deve essere fatta, non sia facilmente

conoscibile.

Quest'ultimo argomento, infatti, si palesa privo di fondamento,

considerando che l'obbligo in parola può essere adempiuto, per gran

parte delle pubblicazioni, tra cui quelle di cui sorge questione nella

specie, anche a mezzo della posta, secondo quanto prevede l'art. 1,

quarto comma, della legge, ed espressamente dispone l'art. 10 del r.d.

12 dicembre 1940, n. 2052, contenente il regolamento di attuazione

della legge medesima, non potendosi negare che la capillare

organizzazione di tale pubblico servizio escluda ogni seria difficoltà

di spedizione. Tanto più che lo stesso r.d. n. 2052, all'art. 12,

precisa che l'obbligo s'intende adempiuto al momento della consegna del

plico all'ufficio postale o ferroviario, venendo meno così il

lamentato divario temporale tra la consegna degli esemplari d'obbligo e

la diffusione degli stampati.

2. - Per gli stessi motivi non sussiste il lamentato contrasto con

gli artt. 2 e 49 della Costituzione, di cui si assume la violazione per

il pregiudizio che dall'obbligo in parola deriverebbe allo svolgimento

dell'attività politica, come manifestazione della più generale tutela

dei diritti inviolabili, per quelle formazioni politiche minori che,

non potendo accedere ai grandi mezzi di comunicazione sociale, fanno

particolare assegnamento sulla rapida diffusione delle loro

pubblicazioni.

Ed infatti la rilevata possibilità, contemplata dalla legge, di

avvalersi del servizio postale ed in particolare la riferita

disposizione dell'art. 12 del regolamento comportano che l'obbligo di

consegna può essere adempiuto agevolmente e che l'intervallo di tempo

tra consegna e messa in circolazione sia praticamente trascurabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n.

374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o

delle pubblicazioni), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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