Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663-bis del

codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo

31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45

della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di

giornalista), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal

giudice di pace di Pistoia nel procedimento civile V. B. contro

Prefetto di Pistoia, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione, il giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 663-bis del codice penale, come

modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di

giornalista);

che il rimettente deduce di essere investito dell'opposizione

proposta avverso un "provvedimento sanzionatorio" della Prefettura di

Pistoia, con il quale era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento

della somma di lire duecentomila per violazione dell'art. 663-bis

cod. pen. (illecito depenalizzato dall'art. 47 del d.lgs. n. 507 del

1999), avendo distribuito stampati denominati "Risorgimento Liberale"

"senza le prescritte autorizzazioni";

che nell'atto di opposizione la ricorrente aveva eccepito

l'illegittimità costituzionale del citato art. 663-bis cod. pen., in

riferimento al combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 47 del

1948 e dell'art. 45 della legge n. 69 del 1963, "per contrasto con i

principi ... degli artt. 3, 4, 18 e 21 Cost.": "censure" che il

giudice a quo assume "rilevanti al fine del decidere e non

manifestamente infondate";

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il giudice a quo nel porre il quesito di

costituzionalità sopra riferito, omette di descrivere in modo

compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad un

fugace accenno all'oggetto della violazione amministrativa contestata

all'opponente;

che nell'ordinanza di rimessione non risultano inoltre

specificate in alcun modo le ragioni che inducono il giudice a quo a

dubitare della legittimità costituzionale delle norme impugnate;

che il conseguente, assoluto difetto di motivazione, tanto in

ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della

questione, non può essere sanato dal mero rinvio per relationem ad

un atto di causa (nella specie, il ricorso introduttivo del

giudizio), poiché - per costante giurisprudenza di questa Corte - il

giudice rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a

censurare, sul piano della legittimità costituzionale, norme delle

quali si ritiene chiamato a fare applicazione; e tale necessaria

motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica

dell'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, dei

predetti profili di rilevanza e non manifesta infondatezza (cfr., ex

plurimis sentenze n. 310 del 2000 e n. 242 del 1999; ordinanze n. 556

e n. 232 del 2000);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto,

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 663-bis del codice penale, come

modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di

giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21

della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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