Art. 661 c.p. — Abuso della credulità popolare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art661 · fonte del testo

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