Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 654

e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.

645 (manifestazioni fasciste), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, iscritta al n. 162

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri, iscritta al

n. 296 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 8 aprile 1970, emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Speranza Vittorio, il pretore di Recanati ha

denunciato, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale degli

artt. 654 e 655 del codice penale che rispettivamente puniscono le

"grida e manifestazioni sediziose" e la "radunata sediziosa", nonché

dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le

"manifestazioni fasciste.

In primo luogo tali norme contrasterebbero col diritto alla libera

manifestazione del pensiero enunciato dall'art. 21 della Costituzione.

L'unico limite esplicito che detto diritto trova nella Carta

costituzionale è quello costituito dalla tutela del buon costume,

mentre un limite implicito, desumibile dagli artt. 2 e 3 della

Costituzione, può essere ravvisato nel generale principio del neminem

laedere in virtù del quale non è mai lecito ingiuriare, diffamare,

oltraggiare o calunniare. Mancherebbe, invece, nella Costituzione

qualsivoglia menzione dell'ordine pubblico quale ulteriore limite alla

libera manifestazione del pensiero.

Altro motivo di incostituzionalità dedotto è il contrasto con

l'art. 17 della Costituzione che garantisce il diritto dei cittadini di

riunirsi pacificamente e senza armi. La repressione penale in tanto

può ritenersi legittima in quanto indirizzata a riunioni e

comportamenti che abbiano leso o posto in grave pericolo l'integrità

fisica dei partecipanti alla riunione o manifestazione o degli astanti

estranei ad esse, ovvero in quanto indirizzato a colpire comportamenti

costituenti "eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni".

Ora nella previsione delle norme denunciate, ed in particolare in

quella dell'art. 655, il termine "sedizioso" è così generico e lato

che in esso rientrano necessariamente anche le riunioni e le

manifestazioni che non hanno affatto le caratteristiche di una provata

minaccia all'altrui integrità fisica o alla stabilità delle

istituzioni costituzionali.

Le norme in esame sarebbero inoltre presumibilmente in contrasto

con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo il quale

nessuno può essere punito se non "in forza di una legge". E ciò in

quanto non risultano sufficientemente definite le fattispecie

penalmente rilevanti: per gli artt. 654 e 655 figurano, invero,

rispettivamente incriminabili le manifestazioni e grida e le radunate

sediziose senza ulteriori qualificazioni, così come per l'art. 5 della

legge n. 645 sono incriminabili tutte le manifestazioni fasciste senza

ulteriori qualificazioni.

Un ultimo motivo di incostituzionalità, relativo alla sola

contravvenzione prevista dall'art. 5 della legge n. 645, viene dedotto

in riferimento sia all'art. 21 che alla XII disp. trans. Cost., la

quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto

partito fascista. Dopo aver ricordato che la legge n. 645 del 1952 è

stata emanata in attuazione della citata disposizione transitoria, il

pretore rileva che con la previsione dell'art. 5, che incrimina e

punisce tutte le manifestazioni pubbliche usuali al disciolto partito,

compiute "con parole, gesti e qualsiasi altro modo", senza alcun

riferimento alla loro potenzialità riorganizzativa del partito, il

legislatore avrebbe valicato il limite dell'attuazione del precetto

costituzionale che vieta soltanto la ricostituzione del partito, e non

anche le manifestazioni, più o meno nostalgiche, di coloro che tuttora

credono nella validità di determinate ideologie.

2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 654

e 655, comma primo, del codice penale è stata anche proposta in

riferimento agli artt. 25, 21 e 17 Cost. dal tribunale di Napoli con

ordinanza 24 giugno 1971 emessa nel procedimento penale a carico di

Maresca Massimo ed altri.

Nella propria ordinanza il giudice osserva che il termine

"sediziosità", proprio perché nel linguaggio comune implica

riconoscimenti e valutazioni di natura contingente e d'ordine sociale e

politico, si presta a interpretazioni quanto mai soggettive e per ciò

stesso affida l'analisi strutturale del reato ad una descrizione

generica, incerta e sommaria. Con l'uso di siffatte espressioni v'è

quindi la possibilità di violazione del principio fondamentale di

garanzia di una legge certa e precostituita (art. 25 Cost.).

L'art. 654 cod. pen. in special modo verrebbe a concretare un reato

di opinione con la conseguente possibile violazione del diritto

costituzionale del cittadino di libera manifestazione del pensiero

(art. 21 Cost.).

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si

sono costituite. Il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è

intervenuto nel solo giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di

Recanati.

Rileva in primo luogo l'Avvocatura, circa il preteso contrasto tra

gli artt. 654 e 655 cod. pen. e l'art. 21 Cost., che la Corte, sia pure

limitatamente all'art. 654, ha già avuto occasione (sent. n. 120 del

1957) di escludere siffatto contrasto e pertanto anche la questione ora

prospettata in modo identico nei riguardi dell'art. 655 dovrebbe

ritenersi risolta.

Del pari insussistente sarebbe l'asserito contrasto tra le citate

norme e l'art. 17 della Costituzione. Il concetto di sedizione è ben

chiaro e preciso; manifestazioni o riunioni sediziose sono quelle che

tendono a rompere l'unità dei cittadini, a spingere alla ribellione,

all'ostilità, all'insofferenza verso i pubblici poteri con pericolo

per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta, quindi, di

un'attività antitetica a quella garantita dall'art. 17 della

Costituzione, che non è la semplice riunione, ma la riunione pacifica.

Questa nozione di sediziosità, della sua portata e dei suoi limiti

vale anche ad escludere il preteso contrasto tra i ripetuti articoli

del codice penale e l'art. 25, comma secondo, della Costituzione; le

fattispecie contravvenzionali sono definite in modo preciso e specifico

ed il concetto di sediziosità ha un suo significato inequivocabile.

Per quanto infine riguarda la questione proposta nei riguardi

dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, l'Avvocatura si limita

a ricordare che trattasi di questione già dichiarata non fondata dalla

Corte (sent. n. 74 del 1958), la quale ha avuto modo di precisare che

il reato di manifestazioni fasciste sussiste solo se si realizza in

concreto l'evento pericolo richiesto dalla norma, e cioè il pericolo

di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Così rettamente interpretato, l'art. 5 non solo non è in

contrasto con alcun precetto costituzionale, ma è anzi parte

necessaria di una legge che, apprestando le opportune sanzioni penali,

ha reso viva ed operante la disposizione XII della Costituzione.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondate tutte le questioni proposte. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Identica è,

invero, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 654 e

655 del codice penale - concernenti rispettivamente le "grida e

manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" - che esse

prospettano, in riferimento agli artt. 17, 21 e 25, comma secondo,

della Costituzione, mentre connessa con detta questione è quella

sollevata con l'ordinanza del pretore di Recanati nella quale

l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 -

che punisce le "manifestazioni fasciste" - viene prospettata, non solo

in riferimento alle citate norme costituzionali, ma anche alla XII

disposizione transitoria della Costituzione.

2. - La Corte ha già avuto occasione di precisare quale sia il

significato da attribuire al termine "sedizioso" allorché la questione

di legittimità costituzionale del solo art. 654 venne sottoposta al

suo esame in riferimento all'art. 21 Cost. (sent. 120 del 1957).

È d'uopo comunque richiamare e meglio precisare i concetti allora

espressi, i quali, ovviamente, valgono anche per la contravvenzione

prevista dall'art. 655 che in questa sede è stato per la prima volta

impugnato.

Per l'applicabilità delle due norme incriminatrici è necessario

che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti consistenti

in una condotta obbiettivamente sediziosa e nella sua pericolosità per

l'ordine pubblico. Ora è evidente che l'oggettiva sediziosità di una

condotta va di volta in volta accertata, in relazione a circostanze di

tempo, di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico

contenuto. Il termine "sedizione", che il legislatore non ha inteso

definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato.

Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che

implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle

pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un

evento pericoloso per l'ordine pubblico.

3. - Alla stregua di queste premesse sono da dichiararsi non

fondate le varie censure di incostituzionalità mosse nei confronti

delle norme impugnate.

È in primo luogo da escludere l'asserito contrasto con l'art. 17

della Costituzione. Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente

e senza armi, proclamato dal citato precetto costituzionale, ha portata

ed efficacia fondamentali; esso, tuttavia, al pari di ogni altro

diritto di libertà, implica la posizione di limiti e condizioni che lo

disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo

socialmente dannoso e pericoloso. Le disposizioni denunciate, ed in

particolare quella contenuta nell'art. 655 che vieta le radunate

sediziose, si armonizzano perfettamente col precetto dell'art. 17 della

Costituzione, poiché rispondono appunto alla necessità di assicurare

l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, tendono cioè a

garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettività.

Del pari insussistente è il contrasto con l'art. 21 Cost. che

proclama il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio

pensiero. Non è esatto il rilievo del pretore di Recanati secondo il

quale l'unico limite all'esercizio di tale diritto sarebbe costituito

dalla tutela del buon costume. La Corte, infatti, ha già avuto

occasione di affermare che anche il diritto di libera manifestazione

del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far

cessare turbamenti dell'ordine pubblico (sentenze nn. i del 1956; 33,

120 e 121 del 1957; 19 del 1962 e 199 del 1972).

In particolare nelle due ultime decisioni, con le quali è stata

dichiarata non fondata in riferimento all'art. 21 Cost. la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. pen. (notizie false e

tendenziose), si è avuto modo di precisare che l'ordine pubblico è

bene inerente al vigente sistema costituzionale e che il mantenimento

di esso rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema.

I motivi svolti nelle indicate pronunce, che si confermano

integralmente in questa sede, valgono ad escludere che possano essere

ritenute in contrasto con la Costituzione le contravvenzioni previste

dagli artt. 654 e 655 del codice penalL che reprimono grida, gesti e

riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a

scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.

Infondata è infine la denuncia d'incostituzionalità in

riferimento all'art. 25 della Costituzione. La nozione di sedizione

penalmente rilevante - nei termini in cui è stata precisata - consente

di escludere che ci si trovi di fronte a norme che prevedano

fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista violazione del

principio di legalità enunciato dal citato precetto costituzionale.

4. - Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le

"manifestazioni fasciste", sollevata dal pretore di Recanati in

riferimento agli artt. 17, 21, 25 e XII disposizione transitoria della

Costituzione. Trattasi di questione in parte già decisa con la

precedente sentenza n. 74 del 1958 che ne ha dichiarato l'infondatezza

in riferimento agli artt. 21 e XII disp. trans. della Costituzione. Nel

proporre la questione il giudice muove dalla premessa che la norma

denunciata colpisca le manifestazioni fasciste senza alcun riferimento

alla loro potenzialità riorganizzativa del partito.

Trattasi di premessa inesatta che non tien conto del pensiero al

riguardo espresso dalla Corte che, qiuindi, appare opportuno ricordare.

La norma impugnata è contenuta in una legge recante il titolo "norme

di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)

della Costituzione", disposizione con la quale il Costituente ebbe ad

enunciare il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del

disciolto partito fascista. Ora è evidente che nell'esame del testo

della norma l'interprete non deve limitarsi a coglierne un significato

puramente letterale, ma risalire alla ratio che l'ha ispirata per

giungere ad una logica interpretazione della stessa.

La fattispecie contravvenzionale, della cui legittimità

costituzionale il pretore di Recanati dubita, intende vietare e punire

unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di

tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive

caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di

pericolo di ricostituzione del partito.

Così coerentemente interpretato, il disposto dell'art. 5 trova

giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per

attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non è in

contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Nessun raffronto è dato, invece, istituire tra la norma denunciata

e gli artt. 17 e 21 della Costituzione. È evidente infatti che non

può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma

legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria,

la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo,

pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli

invocati precetti costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale

e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di

attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)

della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25,

comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di

Recanati e del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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