Corte costituzionale

Sentenza n. 302/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma

primo, del cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1999

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì

nel procedimento penale a carico di Sangiorgi Verusca, iscritta al

n. 393 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento a carico di persona imputata

del reato di cui all'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,

convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, per

avere indebitamente utilizzato la tessera "bancomat" intestata alla

propria sorella convivente dopo averla asportata dal portafogli in

cui era custodita, il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Forlì, accogliendo l'eccezione formulata dalla difesa

nell'udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dell'art. 649, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, ove commessi in

danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dal citato art. 12

del d.l. n. 143 del 1991.

Premesso, in punto di rilevanza, che l'accoglimento della

questione condizionerebbe in modo evidente gli esiti dell'udienza

preliminare, il giudice a quo assume che la mancata inclusione del

delitto di cui all'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 tra le ipotesi

criminose per le quali la norma denunciata prevede l'esenzione da

pena colliderebbe con il principio di ragionevolezza, inferibile

dagli invocati parametri costituzionali: la diversità di trattamento

fra chi realizzi uno dei delitti contemplati dagli artt. da 624 a 648

cod. pen. in danno del fratello o della sorella conviventi, e colui

che indebitamente utilizzi la carta di credito di proprietà del

congiunto a quest'ultimo sottratta, sarebbe difatti illogica,

trattandosi di casi ontologicamente identici.

Tale convincimento risulterebbe d'altro canto rafforzato, secondo

il rimettente, dall'avvenuto inserimento nel titolo XIII del libro II

del codice penale dei delitti di riciclaggio e di impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter cod.

pen.) - i quali rientrerebbero così - per tabulas - nell'ambito

applicativo dell'art. 649 cod. pen. - trattandosi di ipotesi

criminose omogenee, sul piano dell'oggettività giuridica, rispetto a

quella avuta di mira.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale osserva che il presupposto interpretativo

da cui muove il giudice a quo non appare corretto, soprattutto con

riferimento all'asserita omogeneità delle situazioni messe a

confronto. L'art. 649, primo comma, cod. pen. prevede, infatti, una

causa di non punibilità la cui ratio risiede nella necessità di non

pregiudicare ulteriormente i rapporti tra parenti ed affini

conviventi, allorché uno dei fatti previsti dal titolo XIII del

libro II del codice penale sia stato commesso "in danno" del

congiunto: espressione, questa, che trovava, nell'originaria

sistematica codicistica, la sua giustificazione nella circostanza che

il titolo richiamato conteneva norme incriminatrici poste per lo più

a tutela del patrimonio individuale.

A tale contesto rimarrebbero per converso estranee le ipotesi

delittuose di cui agli artt. 648-bis 648-ter cod. pen. e 12 del d.l.

n. 143 del 1991. Le prime due, infatti, sebbene sistematicamente

inserite (in quanto costruite come figure peculiari di

"ricettazione") nel titolo XIII del libro II del codice penale, hanno

una oggettività giuridica che - la si voglia individuare nella

tutela dell'amministrazione della giustizia, ovvero nell'ordine

pubblico o, ancora, in quello economico - vede comunque relegata la

tutela del patrimonio individuale in posizione assolutamente

marginale: di modo che si può seriamente dubitare che la causa di

non punibilità prevista dalla norma denunciata sia realmente

riferibile ai fatti contemplati dai citati artt. 648-bis e 648-ter

cod. pen., i quali difficilmente potrebbero dirsi commessi

esclusivamente "in danno" del congiunto.

Analoghe considerazioni varrebbero per la peculiare ipotesi di

cui all'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, che - come lo stesso

giudice a quo riconosce - ha il medesimo oggetto giuridico dei

delitti sopra richiamati: circostanza, questa, resa del resto palese

dalla - questa volta - significativa sua collocazione in un testo

normativo che ha come obiettivo il contrasto all'attività di

riciclaggio.

Ciò legittimerebbe la convinzione che, per un verso, le

situazioni poste a confronto dal rimettente siano tutt'altro che

omogenee, con conseguente esclusione della lamentata violazione del

principio di ragionevolezza; e che, per l'altro, l'intervento

additivo richiesto a questa Corte - tra l'altro riferibile ad una

sola delle forme di manifestazione della condotta incriminata

dall'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 - debba essere eventualmente

rimesso al legislatore. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Forlì dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 649, primo

comma, cod. pen., nella parte in cui non comprende tra i fatti non

punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli

previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,

convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197.

Il dubbio di costituzionalità si fonda sul rilievo della

irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi commetta, in

danno di un congiunto, uno dei delitti contemplati negli artt. da 624

a 648 cod. pen., e quello di chi - come nel caso di specie -

indebitamente utilizzi la carta di credito di un congiunto dopo

averla a questi sottratta: casi che pure il rimettente giudica

"ontologicamente identici".

A suffragio del proprio assunto il giudice a quo ulteriormente

allega l'avvenuto inserimento nel titolo XIII del libro II del codice

penale dei nuovi artt. 648-bis e 648-ter - che rientrerebbero così

eo ipso nell'area di applicazione dell'art. 649 cod. pen. -

trattandosi di norme incriminatrici poste a presidio di beni

giuridici omogenei a quelli tutelati dal citato art. 12 del d.l.

n. 143 del 1991.

2. - La questione non è fondata.

Posto che le censure del giudice a quo attengono, in realtà,

esclusivamente alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (il

dedotto contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione non

è in alcun modo motivato e rappresenta, al più, un mero riflesso

della denuncia della norma impugnata sul piano del rispetto del

principio di uguaglianza), va rilevato come l'art. 649, primo comma,

cod. pen. - nell'escludere la punibilità dei fatti previsti dal

titolo XIII del libro II del codice penale commessi "in danno" di

determinati congiunti - limiti l'esenzione da pena ai casi in cui la

dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa al patrimonio

individuale del congiunto, o, per valutare il fenomeno da altra

angolazione, ai casi in cui questi si presenti come unico titolare

dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice violata: così che

è pacifico - per addurre il più elementare degli esempi - che

l'art. 649, primo comma, cod. pen. non si applichi nel caso di

delitto contro il patrimonio avente ad oggetto un bene in

comproprietà fra il congiunto ed una terza persona.

Ciò premesso, giova osservare come l'art. 12 del d.l. n. 143 del

1991 delinei una figura criminosa dalla fisionomia alquanto

variegata: sia per quanto attiene all'oggetto materiale, identificato

nelle "carte di credito o di pagamento, ovvero (in) qualsiasi altro

documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o

all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi" (formula, questa,

atta a comprendere un'ampia gamma di documenti, diversi tra loro per

natura, funzione e modalità d'impiego); sia per quel che concerne la

condotta penalmente rilevante, essendo contemplate - accanto

all'ipotesi dell'indebita utilizzazione dei documenti, da parte di

chi non ne sia titolare - anche le ipotesi della falsificazione o

alterazione dei documenti stessi e della ricettazione di documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di

ordini di pagamento con essi prodotti.

Ora, sebbene nell'ampio e variegato catalogo dei comportamenti

riconducibili al paradigma punitivo considerato possano

individuarsene alcuni - in particolare, entro la cornice della

fattispecie dell'indebita utilizzazione - in rapporto ai quali

l'offesa al patrimonio individuale sembra assumere un rilievo

senz'altro prevalente, non può però dubitarsi che la struttura

della figura criminosa consenta di ravvisare, anche in tali ipotesi,

una concorrente aggressione ad interessi di marca pubblicistica:

interessi legati segnatamente all'esigenza di prevenire, di fronte ad

una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei

documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei

medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del

traffico giuridico e, di riflesso, alla "fiducia" che in essi ripone

il sistema economico e finanziario.

La norma incriminatrice è invero collocata in un testo

legislativo il cui titolo - "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso

del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire

l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" - ne

illumina, di per sé solo, la ratio. Apprestando una più adeguata

tutela penale alle carte di credito e ai documenti equiparati - in

precedenza non garantita dalle norme incriminatrici comuni in tema di

delitti contro il patrimonio - il legislatore del 1991 ha inteso

incentivare, cioè, il ricorso a strumenti alternativi al denaro

contante e che consentono l'identificazione dell'autore delle

transazioni, quale mezzo di prevenzione del riciclaggio. Se, dunque,

la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e

sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi

sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto

economico, è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse

assumano - come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di

legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie

criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione - una

dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio

individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori

riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o

economico, che dir si voglia, e della fede pubblica.

Lo stesso giudice a quo d'altro canto, ammette sostanzialmente

tale attitudine lesiva "metaindividuale" dell'ipotesi criminosa,

allorché la accomuna, sul piano dell'oggettività giuridica, ai

delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita, descritti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod.

pen. Egli non può essere tuttavia seguito allorché, facendo leva

sulla mera collocazione di tali ultimi due articoli nel titolo XIII

del libro II del codice penale, dà per scontata l'estensione della

causa di non punibilità in questione ai reati da essi previsti. A

dispetto, infatti, dell'inclusione fra i delitti contro il patrimonio

- suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di

ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed inadeguata -

è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli

artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. delineino reati plurioffensivi, i

quali vedono relegata in secondo piano la tutela del patrimonio

individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici

identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia,

nell'ordine pubblico o nell'ordine economico: sicché anche in

rapporto ad essi - allo stesso modo che per il delitto di cui

all'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 - vale il rilievo della

impossibilità di considerarli commessi esclusivamente "in danno" del

congiunto, rilievo che li colloca al di fuori della sfera di

operatività della norma denunciata. Cade, in tal modo, il postulato

da cui muove il giudice a quo circa l'esigenza di un allineamento nel

trattamento delle fattispecie, tramite l'estensione dell'art. 649,

primo comma, cod. pen. all'ipotesi criminosa prevista dalla legge

speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flik

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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