Corte costituzionale

Sentenza n. 352/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia nel procedimento

penale a carico di Limo Guido iscritta al n. 465 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento a carico di persona imputata

del reato di circonvenzione di persone incapaci in danno della

propria convivente more uxorio il giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Imperia, a seguito di eccezione formulata

nell'udienza preliminare dal difensore dell'imputato, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui

non stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII

del libro II del codice penale commessi in danno del convivente more

uxorio.

Dopo aver premesso che la norma denunciata - nel sancire la non

punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno di

determinati congiunti, tra cui il coniuge non legalmente separato -

trova la sua ratio nella comunanza degli interessi economici

nell'ambito della famiglia o nell'esigenza di evitare turbamenti

nelle relazioni familiari, il giudice a quo osserva che la norma

stessa, stante il tempo in cui fu emanata, non poteva contemplare

istituti o situazioni di fatto il cui rilievo sociale è emerso solo

in epoca posteriore, quale, appunto, la convivenza more uxorio:

rapporto, quest'ultimo, cui l'ordinamento civile ha collegato, a

tappe successive, plurimi effetti giuridici, i quali andrebbero ormai

riverberandosi anche nel settore penale.

Particolarmente significativo risulterebbe, in tale direzione -

ad avviso del rimettente - l'art. 199, comma 3, lett. a) del nuovo

codice di procedura penale, che, recependo le sollecitazioni sociali,

ha parificato al coniuge, agli effetti della facoltà di astensione

dalla testimonianza, "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato,

come tale conviva o abbia convissuto con esso": e ciò nella cornice

di una previsione normativa finalizzata a tutelare il sentimento

familiare, evitando che colui il quale è chiamato a testimoniare

venga a trovarsi nell'alternativa tra mentire o nuocere al congiunto.

Tra le due disposizioni - l'art. 649 cod. pen. e l'art. 199, comma 3,

lett. a) cod. proc. pen. - potrebbe in effetti istituirsi un puntuale

parallelo sul piano della ratio in quanto entrambe sanciscono la

prevalenza dell'unità della famiglia sulle esigenze di giustizia

della collettività: prevalenza che, peraltro, sarebbe ancor più

giustificata allorché offeso dal reato sia lo stesso congiunto

dell'imputato.

Su tali premesse, il giudice a quo ritiene dunque

irragionevolmente discriminatoria la diversità di disciplina fra i

reati commessi in danno del coniuge non legalmente separato, non

punibili ai sensi dell'art. 649, primo comma, cod. pen., e quelli

commessi in danno del convivente more uxorio per i quali si procede

di contro ex officio anche quando la convivenza presenti le

caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento di

effetti (stabilità del legame affettivo, comunanza materiale e

spirituale, reciproca assistenza e solidarietà).

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale ricorda come, alla luce della

giurisprudenza di questa Corte, l'art. 649, primo comma, cod.

pen. colleghi razionalmente l'esclusione della punibilità, riguardo

ai delitti contro il patrimonio, a dati incontrovertibili ed

agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinità, adozione

e coniugio), che non sono presenti nella convivenza more uxorio

rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio, in quanto fondato

sull'affectio quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente ed in

ogni istante revocabile. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Imperia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui non

stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del

libro II del codice penale commessi in danno del convivente more

uxorio. Alla base del dubbio di costituzionalità vi è il rilievo

della disparità di trattamento tra convivente more uxorio e coniuge

non legalmente separato, che per gli stessi fatti beneficia invece

del regime di non punibilità: disparità di trattamento ritenuta dal

rimettente irrazionale, anche a fronte dell'avvenuta parificazione

dei due soggetti - in un'ottica di riconoscimento della prevalenza

dell'unità familiare sull'interesse collettivo alla punizione dei

reati, omologa a quella che informa la ratio della norma denunciata -

ai fini della facoltà di astensione dalla testimonianza, in virtù

dell'art. 199, comma 3, lett. a), cod. proc. pen..

2. - La questione non è fondata.

Posto che le censure del giudice a quo attengono esclusivamente

alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (l'asserito contrasto

con l'art. 24 della Costituzione non è in alcun modo motivato e

rappresenta, comunque, un mero riflesso della denuncia della norma

impugnata sul piano del rispetto del principio di uguaglianza), va

rilevato come questa Corte abbia già in più occasioni affermato -

anche con specifico riferimento al disposto dall'art. 649 cod. pen. -

che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, e a

questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne

l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa,

infatti, manca dei caratteri di stabilità e certezza propri del

vincolo coniugale, essendo basata sull'affectio quotidiana,

liberamente ed in ogni istante revocabile (sentenza n. 8 del 1996;

sentenza n. 423 del 1988; ordinanza n. 1122 del 1988).

In tale prospettiva, non può ritenersi dunque irragionevole ed

arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non

punibilità, quale quella in esame, basate sul "bilanciamento" tra

contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali

e quello del valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere

pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni

diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata

nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio:

venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che

rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle

relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione

dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilità dei rapporti

(sentenza n. 8 del 1996), di fronte alla quale soltanto si giustifica

l'affievolimento della tutela del singolo componente, ravvisata da

alcuni nell'art. 649 c.p.. Di qui l'impossibilità di qualificare

come illogica e "discriminatoria" la mancata estensione del medesimo

regime ad una situazione di fatto quale la convivenza more uxorio.

Né ad inficiare la validità della conclusione vale il rilievo

della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà

di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc.

pen. (parificazione per vero ampia, ma non totale, giacché per il

convivente, a differenza che per il coniuge non legalmente separato,

la facoltà di astensione è limitata dalla legge ai fatti

verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza), non

potendosi far discendere dalla norma invocata dal giudice a quo come

termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis

espansiva fuori del caso considerato. Come si legge, invero, nella

relazione ministeriale al progetto di nuovo codice di procedura

penale, la facoltà di astensione riconosciuta al convivente more

uxorio si connette anche all'invito a suo tempo formulato da questa

Corte, la quale - nel dichiarare infondata, in parte qua la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. pen. del 1930

(costituente l'antecedente storico dell'art. 199 del codice vigente)

- aveva auspicato una valutazione del legislatore riguardo alla

tutela da accordare agli interessi connessi al rapporto di convivenza

(sentenza n. 6 del 1977). La soluzione in concreto adottata

rappresenta il frutto di una scelta rispetto all'alternativa - pure

prospettata in iniziative legislative rimaste senza seguito - di

incidere sulla definizione generale della nozione di "prossimi

congiunti", offerta dall'art. 307, quarto comma, cod. pen.,

includendovi anche il convivente: in sostanza, con apprezzamento

discrezionale non censurabile, il legislatore penale ha preferito

limitare l'assimilazione a singole situazioni ben individuate (come

egualmente è avvenuto, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di

rito, ad esempio in rapporto alla circostanza aggravante dei delitti

di prostituzione e pornografia minorile di cui all'art. 600-sexies

secondo comma, cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998,

n. 269), anziché procedere ad un "allineamento" generale ed

indiscriminato dei due rapporti.

Anche l'argomento che il rimettente ritiene di poter trarre

dall'asserita identità di ratio fra le due norme poste a confronto -

l'art. 199 cod. proc. pen. e l'art. 649 cod. pen. - denuncia, del

resto, evidenti limiti di validità. La disposizione del codice di

rito sancisce, bensì, la prevalenza delle relazioni affettive

familiari sull'interesse della collettività alla punizione dei

reati, ma in un'ottica di preminente salvaguardia del membro della

famiglia chiamato a rendere testimonianza, al quale è riconosciuta

la facoltà (esercitabile o meno, sulla base del proprio personale

apprezzamento) di sottrarsi al relativo obbligo e, così,

all'alternativa fra deporre il falso o nuocere al congiunto. Tale

facoltà resta peraltro esclusa, in virtù dell'espresso disposto

dell'art. 199, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., quando

l'interessato (o un suo prossimo congiunto) sia offeso dal reato:

onde risulta privo di pregio l'argumentum a fortiori evocato dal

giudice a quo secondo cui il riconoscimento della preminenza

dell'interesse della famiglia sull'interesse pubblico al

perseguimento degli illeciti penali, sotteso alla previsione

processuale in parola, si imporrebbe a maggior ragione - rendendo

così irrazionale il disallineamento della sfera soggettiva di

operatività delle due norme - nelle ipotesi avute di mira

dall'art. 649 cod. pen. (ipotesi nelle quali il congiunto è, per

l'appunto, offeso dal reato). Di contro, come già accennato, la

disposizione del codice penale, almeno con la radicale esclusione

della punibilità sancita dal primo comma, protegge l'istituzione

familiare in una prospettiva in certo qual senso inversa, e, cioè,

anche ad eventuale discapito del singolo componente, il quale viene

privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste

a presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un

personale interesse alla punizione del colpevole.

La non omogeneità della situazione regolata dalla disposizione

assunta come tertium comparationis impedisce, pertanto, di ravvisare

il censurato profilo di irragionevolezza della norma sottoposta a

scrutinio di costituzionalità.

D'altronde questa Corte, in analoga occasione - nella quale era

parimenti in discussione la razionalità dei limiti soggettivi di

applicazione della causa di non punibilità prefigurata

dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nel confronto con il disposto

dell'art. 199, comma 3, lett. a) cod. proc. pen. - ha rilevato che

un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la quale assumesse

a base la pretesa identità di posizione tra convivente e coniuge,

rispetto all'altro convivente o coniuge, avrebbe effetti di sistema

eccedenti l'ambito del singolo giudizio di costituzionalità. Si

aprirebbe in tal modo il problema dell'estensione al convivente -

talora anche in malam partem (artt. 570, 577, ultimo comma, 591,

ultimo comma, 605 cod. pen.) - del complesso delle disposizioni della

legge penale sostanziale e processuale (e anche della legge

extrapenale) che, a diversi fini, fanno riferimento al rapporto di

coniugio (sentenza n. 8 del 1996): opera di revisione, questa, che

esorbita dai compiti e dai poteri della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il Direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari