Art. 644 c.p.p. — Riparazione in caso di morte

Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del codice civile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art644 · fonte del testo

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