Art. 644 c.p.p. — Riparazione in caso di morte
Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del codice civile.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
