Art. 635 c.p. — Danneggiamento

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[1]Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:

[3]1° con violenza alla persona o con minaccia;

[4]2° da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 50

[5]3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 625;

[6]4° sopra opere destinate all'irrigazione;

[7]5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

  • 5-bis)((sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive)). 7 36 96 125
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

36

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici"; - (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 08/7/1970, n. 170), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata".

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 2007 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1970

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1970

    Lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'art. 635, cpv., n. 2, codice penale, per il reato di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di scioperi o da datori di lavoro in occasione di serrate, strettamente legato com'è al carattere delittuoso conferito a tali mezzi di autotutela dal codice del 1930 ove costituiva uno strumento repressivo legato all'ordinamento corporativo, è incompatibile col riconoscimento della loro liceità compiuto dall'art. 40 della Costituzione.

    Art. 635 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/2026

    Questione infondata
    2 luglio 2026

    È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato del reato di danneggiamento, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune di cui all’art. 39, primo comma, n. 5), ordin. penit. Sebbene tale parametro avrebbe potuto essere pertinente qualora il rimettente avesse inteso censurare il contrasto tra la disposizione indubbiata e il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, nel caso di specie le censure riguardano unicamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, mentre il primo non è evocato né è articolata alcuna argomentazione al riguardo.

    Art. 635 c.p. · Art. 13 cost. · Art. 649 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 207/2025

    Questione infondata
    29 dicembre 2025

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, per i reati di danneggiamento, previsti ai commi precedenti della medesima disposizione, subordina la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Pur se la predetta subordinazione è sempre obbligatoria, da tanto non consegue un automatismo intrinsecamente irrazionale: a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ed è ormai qualificabile come reato plurioffensivo, configurato non genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose), condizioni di contesto (come in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (tra gli altri, edifici pubblici o destinati a uso pubblico). In questa cornice, oltre a doversi ricordare che al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, va sottolineato che la finalità rieducativa, volta a favorire una rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa, viene del tutto trascurata dal rimettente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente data, a suo avviso, dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. Nemmeno il generale favor per le soluzioni individualizzate qualifica come arbitraria la scelta legislativa che, in questo caso, mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 216/2019 - mass. 41621).

    Art. 635 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 625 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

19 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 12 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 26 novembre 2024 — 12 aprile 2025per 5 mesi
  3. 2 ottobre 2024 — 26 novembre 2024per un mese
  4. 4 aprile 2024 — 2 ottobre 2024per 6 mesi
  5. 8 febbraio 2024 — 4 aprile 2024per un mese
  6. 30 dicembre 2022 — 8 febbraio 2024per un anno
  7. 23 marzo 2022 — 30 dicembre 2022per 9 mesi
  8. 15 giugno 2019 — 23 marzo 2022per 3 anni
  9. 6 febbraio 2016 — 15 giugno 2019per 3 anni
  10. 13 ottobre 2011 — 6 febbraio 2016per 4 anni
  11. 8 agosto 2009 — 13 ottobre 2011per 2 anni
  12. 6 aprile 2007 — 8 agosto 2009per 2 anni
  13. 1 novembre 1997 — 6 aprile 2007per 9 anni
  14. 13 maggio 1991 — 1 novembre 1997per 6 anni
  15. 29 settembre 1982 — 13 maggio 1991per 9 anni
  16. 9 luglio 1970 — 29 settembre 1982per 12 anni
  17. 4 giugno 1966 — 9 luglio 1970per 4 anni
  18. 25 maggio 1945 — 4 giugno 1966per 21 anni
  19. 26 ottobre 1930 — 25 maggio 1945testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1997 al 6 aprile 2007. 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimentoaggiunto: ;

aggiunto: 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635 · fonte del testo

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