Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1970 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 635,

secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Feltre nel

procedimento penale a carico di Resegati Carlo ed altri, iscritta al n.

95 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1969 dal pretore di Brescia nel

procedimento penale a carico di Ferrari Costantino ed altri, iscritta

al n. 438 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

3) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal pretore di San Miniato

nel procedimento penale a carico di Bartoli Dino e Gemignani

Antonietta, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale contro Resegati Carlo ed

altri, imputati, fra l'altro, del reato di danneggiamento aggravato per

avere, in occasione di uno sciopero, reso inservibile l'impianto

telefonico dello stabilimento del loro datore di lavoro, il pretore di

Feltre, accogliendo una corrispondente istanza della difesa, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635,

capoverso, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede appunto

come specifica aggravante del reato di danneggiamento (nonché come

condizione della sua procedibilità d'ufficio anziché a querela) la

circostanza che il fatto sia commesso "da lavoratori in occasione di

sciopero", in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza pronunciata il 20 febbraio 1969, si osserva che per

l'ordinamento costituzionale repubblicano i lavoratori non

costituiscono una categoria di cittadini cui la legge attribuisca

speciali funzioni o prerogative tali da esigere da loro, in occasione

di sciopero, una condotta particolare e che il danneggiamento da essi

eventualmente commesso non arreca alla ordinata convivenza civile un

pregiudizio più grave di quello che nelle stesse circostanze sia

commesso da altre persone.

La norma in questione, differenziando il trattamento penale dello

stesso fatto delittuoso, a seconda che sia commesso da lavoratori o da

altri, appare perciò al pretore come contrastante col principio

costituzionale di eguaglianza.

Dopo che il provvedimento è stato regolarmente notificato,

comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile

1969, è intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, che nelle sue deduzioni ha concluso per la

dichiarazione d'infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva, in particolare, che, se fosse vero, come

assume il pretore, che i cittadini italiani fanno tutti parte

dell'unica categoria dei lavoratori, la questione di costituzionalità

non avrebbe ragion d'essere poiché la norma impugnata punisce i

lavoratori che commettano il fatto in occasione di uno sciopero, ma non

determinati lavoratori. Se tutti sono lavoratori, quindi, la norma si

applica a tutti e non sussiste discriminazione alcuna.

Dopo avere ricordato come la Corte costituzionale abbia già avuto

occasione di pronunciarsi, nel senso dell'infondatezza, su una

precedente questione sollevata nei confronti della stessa norma (sent.

n. 110 del 1957), l'Avvocatura rileva che la discriminazione cui si

riferisce il pretore di Feltre è da escludere anche perché la

qualità di lavoratore in sciopero è una circostanza soggettiva, non

inerente alla persona (art. 70, n. 2, c.p.), e pertanto, avendo

agevolato la commissione del reato, sta a carico degli altri

concorrenti, anche se da loro non conosciuta (art. 118, secondo comma,

c.p.). Fuori dell'ipotesi di reato commesso da lavoratori o in concorso

con lavoratori, infine, l'aggravante, a parere dell'Avvocatura, è

inapplicabile e pertanto il problema di costituzionalità dell'art.

635, capoverso, n. 2, violazione del principio di eguaglianza, non si

pone neppure.

2. - Analoga questione è stata sollevata, con riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, e 40 della Costituzione, con

l'ordinanza 2 ottobre 1969, pronunciata dal pretore di Brescia nel

corso del procedimento penale contro Ferrari Costantino ed altri,

imputati del reato di cui agli artt. 110 e 635, capoverso, n. 2, del

codice penale, per avere dato alle fiamme beni di proprietà della

S.p.A. Breda meccanica Bresciana, agendo quali lavoratori in sciopero.

In questa ordinanza si rileva innanzi tutto che la questione può

essere riesaminata, nonostante la pronuncia della Corte n. 110 del

1957, sia perché essa viene riproposta sotto profili e per motivi

diversi rispetto a quelli allora considerati, sia perché la precedente

decisione appare appoggiata ad argomenti che, a dodici anni di

distanza, appaiono superati dalle mutate condizioni ed esigenze della

società.

Ciò premesso, il pretore osserva che per riesaminare la questione

occorre muovere da due considerazioni: la prima, che lo sciopero è

oggi un diritto, stante la immediata precettività dell'art. 40 della

Costituzione, la seconda che i lavoratori rappresentano la categoria

sociale su cui la Repubblica si fonda (art. 1 della Costituzione).

Ora, la norma penale in esame, assoggettando i lavoratori in

sciopero ad un trattamento sfavorevole in relazione ai reati di

danneggiamento commessi in tale occasione, chiaramente muove da una

valutazione sfavorevole dello sciopero, che era ammissibile quando

questo comportamento era considerato anche di per sé un reato, ma che

non può essere ritenuto compatibile con i suddetti principi. Il

rapporto fra l'art. 635, capoverso, n. 2, e gli artt. 502 e 503, del

codice penale, rappresentava infatti, secondo il pretore, la proiezione

estensiva dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, del codice penale,

attraverso la norma dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale.

Caduto tale rapporto di reati, dato che il comportamento che costituiva

uno di essi rappresenta oggi esercizio di un diritto, appare evidente

il mutamento dell'intera prospettiva giuridica e politico - sociale.

Pertanto l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, e

della Corte costituzionale stessa, favorevole alla conservazione della

norma presuppone un giudizio di valore negativo, sia nei confronti

dello sciopero, visto come fatto patologico e presuntivamente

pericoloso, sia nei confronti degli scioperanti, considerati come

soggetti proclivi al delitto per indole o per suggestione ambientale,

che non è più rispondente al sistema costituzionale vigente.

Parecchie disposizioni contenute nel codice penale, che il pretore

analiticamente passa in rassegna, dimostrano come il sistema in cui

l'art. 635, capoverso n. 2, era inserito, fosse imperniato sulla

punizione dello sciopero come reato e perciò anche la norma in esame

non può sostenersi, ove tale premessa venga a cadere, risultando in

contrasto con l'art. 40, della Costituzione.

La dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,

è poi motivata con riferimento alla discriminazione ravvisabile nel

fatto che, mentre per i comuni cittadini eventualmente riuniti in

occasione di uno sciopero, il delitto di danneggiamento può risultare

aggravato, a norma dell'articolo 61, n. 5, del codice penale, soltanto

se il giudice nel suo libero convincimento ritenga effettivamente

ostacolata la pubblica o la privata difesa, viceversa il danneggiamento

commesso da lavoratori è obbligatoriamente e presuntivamente

aggravato, anche se in concreto siano esclusi i presupposti della

citata aggravante. Tale discriminazione non può essere considerata

razionale con riferimento alla motivazione addotta dal legislatore del

tempo in cui la norma è sorta, né con riferimento ad una motivazione

ricostruita a posteriori poiché in ogni caso essa conduce alla

violazione dell'art. 40 della Costituzione.

Infine il pretore denuncia la violazione dell'art. 3, secondo

comma, della Costituzione, ravvisando nella norma un intento

discriminatorio fra le diverse classi sociali, da un lato, per la

assunzione che essa compie della difesa d'ufficio e più severa del

patrimonio privato, e, dall'altro lato, per la presunzione, su cui si

fonda, che i lavoratori in sciopero siano generalmente proclivi al

danneggiamento del patrimonio altrui. Così facendo, la norma verrebbe

a cristallizzare disuguaglianze di fatto, facendone anzi discendere

ragioni di più aspro conflitto, a negare che lo sciopero sia una forma

legittima di partecipazione sociale ed a gravarlo di un vero e proprio

giudizio di pericolosità.

Anche questo provvedimento è stato regolarmente notificato,

comunicato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre

1969, ma nessuno si è costituito avanti la Corte costituzionale.

3. - La questione di costituzionalità dell'art. 635, n. 2, del

codice penale, è stata infine sollevata, con riferimento al solo art.

3, primo e secondo comma, della Costituzione, anche dal pretore di San

Miniato, nel corso del procedimento penale contro Bartoli Dino,

imputato dello stesso reato per avere danneggiato l'autovettura di un

lavoratore che non intendeva partecipare ad uno sciopero in atto.

Nell'ordinanza, pronunciata in data 4 dicembre 1969, vengono svolte

considerazioni analoghe a quelle viste in relazione alle altre due,

sottolineandosi particolarmente l'irrazionalità della disparità di

trattamento che la norma realizza tra l'ipotesi in cui uno stesso fatto

sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero ovvero da altri

cittadini in circostanze pur praticamente non dissimili.

Anche l'ordinanza del pretore di San Miniato è stata regolarmente

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del

25 febbraio 1970, ma nessuno si è costituito nel processo

costituzionale. Considerato in diritto :

Le tre cause hanno ad oggetto la stessa censura di

incostituzionalità, sicché se ne può disporre la riunione e la

decisione con unica sentenza.

1. - Le ordinanze denunciano la illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 3 (e quella del pretore di Brescia anche dell'art.

40 Cost.), dell'art. 635, secondo comma n. 2, del codice penale, che

considera circostanza aggravante del reato di danneggiamento, e ne

dispone la perseguibilità di ufficio, il fatto che sia commesso da

lavoratori in sciopero.

La questione, sotto la specie della violazione del solo articolo

40, è stata in passato sottoposta alla Corte e decisa con sentenza n.

110 del 1957, con la quale si è ritenuto che l'aggravante in parola

non postuli necessariamente l'illiceità dello sciopero, essendo anche

possibile che sia fatta derivare dalla presenza di fatti o atti in sé

leciti: sicché nonostante l'avvenuta eliminazione del carattere

criminoso dello sciopero, la norma impugnata si giustificherebbe, nel

senso che la situazione da esso determinata, mentre da una parte è

tale da poter suscitare stati di eccitazione collettiva facilmente

inducenti ad atti di danneggiamento, dall'altra rende meno vigile e

pronta la difesa privata e pubblica della proprietà.

L'attuale prospettazione della questione in termini più ampi rende

necessario un suo riesame.

2. - Occorre mettere anzitutto in rilievo come lo speciale

trattamento punitivo stabilito dall'articolo denunciato (che era del

tutto ignoto alla legislazione prefascista) è strettamente legato al

carattere delittuoso conferito ad ogni sciopero specialmente dal codice

penale del 1930. Ciò risulta indubbiamente comprovato dalle stesse

relazioni del Presidente della Commissione ministeriale e del Ministro

al progetto di detto codice, secondo le quali la configurazione data al

reato di danneggiamento era da mettere in relazione con la maggiore

pericolosità dell'agente, capace di "due reati", da porsi in

connessione teleologica fra loro, e da potere assimilarsi a quella di

cui al precedente n. 1 che punisce nella stessa misura il

danneggiamento accompagnato da violenza sulla persona. Una riprova di

tale connessione si può poi trarre dallo stesso tenore dell'art. 635

n. 2, là dove prevede identico aggravamento anche nel caso del delitto

punito dall'art. 333 del codice penale che, consistendo nell'abbandono

individuale di un pubblico ufficio, non può, per la sua stessa natura,

essere considerato fonte di suggestioni di folla, trascinanti ad azioni

di danno, o tali da pregiudicare l'esercizio delle comuni difese

preventive e repressive: suggestioni su cui s'è fatto leva da

qualcuno a giustificare lo speciale trattamento ricordato e la

costituzionalità della norma.

A parte ciò, anche a volere ammettere che le astensioni collettive

dal lavoro abbiano un potere di incitamento ad operare danni alle cose,

il fatto che a prevenire o reprimere tale eventualità non sia stata

ritenuta sufficiente l'applicazione dell'art. 61 n. 5 del codice

penale (che considera quale circostanza aggravante comune l'avere

profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona suscettibili

di ostacolare le pubbliche o private difese) mostra anch'esso come con

la norma in esame si sia voluto colpire, sia pure in occasione del

danneggiamento, proprio lo sciopero in quanto tale. Tanto è vero che

si è prevista non solo una pena più grave di quella applicabile ad

altri casi di danneggiamento ma anche il procedimento d'ufficio;

quest'ultimo evidentemente collegato con la prevalenza voluta accordare

alla tutela dell'economia pubblica, ritenuta compromessa dallo

sciopero, rispetto alla tutela della proprietà privata.

In sostanza la norma impugnata, anch'essa strumento di repressione

dello sciopero nell'ordinamento corporativo con cui è sorta, cade con

la caduta di questo ultimo.

E analoghe considerazioni valgono anche per i danneggiamenti

commessi da datori di lavoro in occasione di serrata.

3. - In particolare, quanto allo sciopero, il legislatore del 1930

ha voluto colpire la qualità di lavoratore del soggetto responsabile,

giungendo così alla conseguenza di punire un terzo (che nella stessa

situazione si renda autore di danneggiamento) meno gravemente del

lavoratore scioperante, che pure in nulla dovrebbe differenziarsi dal

primo, una volta riconosciuta la piena liceità della effettuata

astensione dal lavoro. E non sembra dubbio che tale differente

trattamento, privo, come risulta, di ogni giustificazione, si traduce

in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Violazione che non sarebbe eliminata anche quando si accedesse

all'opinione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale,

nel caso che al reato di danneggiamento in occasione di sciopero

concorrano con i lavoratori altri soggetti, l'aggravamento della pena

colpirebbe anche questi ultimi in applicazione dell'art. 118, secondo

comma, del codice penale. Infatti l'incongruenza rimarrebbe quando il

danno arrecato in occasione dello sciopero fosse causato solamente da

terzi non lavoratori, senza il concorso di costoro, presumendosi così

nei lavoratori un maggior grado di pericolosità pel solo fatto della

concomitanza del danno con l'esercizio di un diritto ad essi garantito.

4. - L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a

circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della

sua perseguibilità d'ufficio può rientrare nella discrezionalità del

legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di

parità per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo,

e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a

svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 635, secondo

comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come

circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del

reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da

lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in

occasione di serrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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