Art. 63 c.p. — Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
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[1]Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
[2]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
[3]((Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo)).
[4]Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla.
[5]Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 29 maggio 2025
