Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, il progetto (art. 68) stabiliva che le pene diverse dalla pena di morte e dall'ergastolo fossero diminuite «fino ai due terzi». Ora parve alla Commissione parlamentare che questa espressione non fosse chiara, perchè, trattandosi, ad esempio, di una pena di tre anni, rimarrebbe dubbio se essa, per effetto della circostanza, potesse diminuirsi fino a due anni, o fino ad un anno. A me sembrava, e a dir vero sembra tuttora, che diminuire la quantità tre, non di due terzi, ma fino ai due terzi, non possa altro significare che diminuirla sino a due, cioè, al massimo, di un terzo. Due terzi di tre è due: dunque diminuire fino ai due terzi, è diminuire fino a due; diminuire di due terzi, invece, è diminuire fino a uno. E ciò risulta tanto più chiaro, se si consideri che la diminuzione massima di un terzo corrisponde all'aggravamento massimo di un terzo, preveduto nell'articolo 64. Comunque, poichè un tal dubbio è potuto venire a sì autorevole Commissione, e poichè è possibile essere ancora più chiari, ho modificato la formula, stabilendo che le predette pene sono diminuite «in misura non eccedente un terzo» (art. 65).
Relazione al Codice penale (1930), n. 44