Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-31;400~art5 · fonte del testo

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