Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 63 del codice penale militare di pace e 4 della legge 7

maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre

1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario

militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre

1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal

Tribunale militare di sorveglianza nel procedimento penale a carico

di Tonello Giampaolo, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale militare di sorveglianza, nel decidere sulla

domanda di affidamento in prova presentata, ai sensi dell'art. 1

della legge 29 aprile 1983, n. 167, da Giampaolo Tonello, militare in

servizio permanente, detenuto nel carcere militare di Peschiera del

Garda in espiazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione,

inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Monza per il reato di detenzione di stupefacenti, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nei confronti del

combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della

legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario

militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27

ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento

penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge

23 dicembre 1986, n. 897.

Dopo aver premesso che l'istante per il provvedimento di

affidamento in prova si trova ristretto in un carcere militare, in

conseguenza del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini

preliminari competente per l'esecuzione, quale giudice che ha

pronunciato la condanna, ha sostituito la pena della reclusione con

la reclusione militare per eguale durata, in applicazione dell'art.

63 c.p.m.p., in quanto il detenuto risulta militare in servizio

permanente e la condanna non importa l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, il giudice a quo rileva che l'art. 4 della legge 29

aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),

che assegna al Tribunale militare di sorveglianza la competenza sulle

domande di affidamento in prova del condannato dall'autorità

giudiziaria militare e che, pertanto, non regola il caso in esame,

relativo all'espiazione di una pena conseguente a condanna

pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, non esaurisce la

disciplina della competenza del Tribunale militare di sorveglianza,

che ricomprenderebbe, al ricorrere di determinati presupposti, anche

l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà).

Tale ampliamento si verificherebbe per effetto dell'art. 4 della

ricordata legge n. 180 del 1981, come sostituito dall'art. 2 del

decreto-legge n. 700 del 1986, il cui terzo comma stabilisce che "per

le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza"

si osservano "in quanto applicabili" le disposizioni dell'art. 70

della legge n. 354 del 1975, relativo al Tribunale di sorveglianza.

Il giudice rimettente interpreta questa norma nel senso che la

competenza del Tribunale militare di sorveglianza sarebbe

"corrispondente" alla competenza del Tribunale di sorveglianza

ordinario, in relazione alla "materia" demandata alla vigilanza del

giudice militare di sorveglianza, la quale, secondo una lettura

sistematica dell'art. 61 c.p.m.p., coinciderebbe con la reclusione

militare. Tale interpretazione avrebbe, ad avviso del giudice a quo,

il pregio di rendere intellegibile l'inciso "in quanto applicabili",

che, salva la regola della corrispondenza tra le funzioni e i

provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza rispetto al

Tribunale di sorveglianza ordinario, non consentirebbe, tuttavia, di

estendere alla reclusione militare tutti gli istituti della pena

detentiva comune, concordemente con l'insegnamento della Corte

costituzionale, espresso, da ultimo, con la sentenza n. 414 del 1991.

Sulla base di questo ragionamento, il giudice rimettente osserva,

quindi, che il sistema normativo così ricostruito, completato con

l'art. 63 c.p.m.p., che disciplina i casi di sostituzione della

reclusione con la reclusione militare, attribuirebbe al Tribunale

militare di sorveglianza la competenza a decidere sulla domanda di

affidamento del sottoposto a reclusione militare, anche nel caso in

cui quest'ultimo stesse espiando una pena inflitta con una sentenza

di condanna emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria, come nel

caso in esame. Questa interpretazione, tuttavia, non sarebbe conforme

ai principi dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto

non sarebbero ugualmente rispettati i requisiti richiesti dal

disposto costituzionale per giustificare la giurisdizione dei

Tribunali militari in tempo di pace. Infatti, pur essendo soddisfatto

il requisito soggettivo, trattandosi dell'istanza di affidamento in

prova presentata da militare in servizio permanente, non

sussisterebbe, nel caso, il requisito oggettivo, egualmente richiesto

dalla norma costituzionale, vale a dire la natura militare del reato.

Conclusivamente, il giudice a quo chiede che il combinato disposto

delle norme che lo indicherebbero come competente a decidere

sull'istanza di affidamento in prova avanzata dal detenuto ristretto

in un carcere militare, benché condannato dall'autorità giudiziaria

ordinaria, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per

contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in

giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza sia dichiarata non

fondata.

A tal fine la difesa erariale sostiene che l'interpretazione da

cui prende le mosse la questione di legittimità in oggetto sarebbe

errata, poiché la norma, invalicabile, che stabilisce la competenza

del Tribunale militare di sorveglianza in materia di affidamento in

prova sarebbe esclusivamente quella, citata anche nell'ordinanza,

contenuta nell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento

in prova del condannato militare), che limita tale competenza alle

domande proposte da chi sia stato condannato dall'autorità

giudiziaria militare.

Né l'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 disciplinerebbe

la competenza del Tribunale militare di sorveglianza, consistendo in

un rinvio limitato alle disposizioni dell'ordinamento riguardanti i

provvedimenti e le funzioni del Tribunale militare di sorveglianza.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe, pertanto,

infondata, poiché, nel caso, non essendo stata impartita la condanna

dalla magistratura militare, verrebbero meno i presupposti della

competenza di quest'ultima, anche in tema di provvedimenti relativi

all'esecuzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale militare di sorveglianza ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 103, terzo

comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto

formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio

1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986,

n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario

militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre

1986, n. 897, nella parte in cui prevede che il Tribunale militare di

sorveglianza decida in ordine alla domanda di affidamento in prova o

ad altri benefici applicabili alla reclusione militare in relazione a

condanne pronunziate dal giudice ordinario per reati comuni.

2. - La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Il giudice rimettente, nell'affermare la propria competenza in

ordine al procedimento instaurato da un recluso militare, muove dalla

considerazione secondo la quale, pur non potendosi applicare nella

specie l'istituto dell'affidamento in prova militare ai sensi

dell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (la cui applicazione

è delimitata dall'art. 1 della stessa legge ai soli condannati

dall'autorità giudiziaria militare), quest'ultima disposizione non

esaurirebbe "la sfera di competenza del Tribunale di sorveglianza

militare in ordine ad altra tipologia di affidamento in prova,

segnatamente quella di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975".

A questa conclusione il giudice a quo perviene attraverso una

particolare interpretazione dell'impugnato art. 4, terzo comma, della

legge n. 180 del 1981, il quale, nel prevedere, fra l'altro, che per

le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza

si osservano "in quanto applicabili" le disposizioni contenute

nell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individua fra le

materie attribuite alla competenza del Tribunale di sorveglianza

anche i provvedimenti relativi alle misure alternative alla

detenzione. E, continua il medesimo giudice, poiché in base all'art.

61, primo comma, c.p.m.p. "l'esecuzione della pena militare detentiva

è vigilata dal giudice", ne deriverebbe che deve esser affermata la

giurisdizione del Tribunale militare di sorveglianza a conoscere, tra

le altre, delle domande di affidamento in prova, oltre che in

riferimento a condanne inflitte dall'autorità giudiziaria militare,

in relazione a condanne emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria

comunque comportanti l'espiazione della reclusione militare e,

dunque, anche in relazione a ipotesi, come quella in esame, nelle

quali la pena della reclusione è stata sostituita da quella della

reclusione militare, ai sensi dell'art. 63, primo comma, numero 3),

c.p.m.p.

Va, innanzitutto, osservato che l'ipotesi interpretativa da cui

muove il giudice a quo si basa su elementi di scarsa consistenza,

poiché criteri di definizione dell'ambito della giurisdizione

militare rispetto a quella ordinaria non sono desumibili né

dall'art. 70 della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato

dall'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 (art. 70 che si

limita a istituire un tribunale di sorveglianza competente per

l'affidamento in prova al servizio sociale in ciascun distretto di

corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione

distaccata di corte d'appello), né dall'art. 61 c.p.m.p. (il quale,

non diversamente da quanto prevedeva l'abrogato art. 144, primo

comma, c.p. e da quanto prevede il vigente art. 69, secondo comma,

della legge n. 354 del 1975, stabilisce soltanto la garanzia

giurisdizionale in relazione all'esecuzione della pena detentiva

militare). Né un significato diverso può essere conferito a tali

disposizioni in conseguenza del loro collegamento con l'art. 63

c.p.m.p., il quale, nel disciplinare le modalità di esecuzione delle

pene comuni inflitte ai militari, prevede, fra l'altro, i casi in cui

alla pena della reclusione è sostituita la reclusione militare.

In realtà, come hanno riconosciuto anche recenti sentenze della

Corte di cassazione, non si può sfuggire al rilievo che la

distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorità

giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari è per

ogni suo aspetto fissata direttamente dall'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, il quale, nella sua ultima proposizione,

stabilisce che i predetti tribunali "in tempo di pace hanno

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti

alle Forze armate". In altri termini, poiché tanto l'attività di

cognizione dell'autorità giudiziaria militare, quanto quella

concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le

componenti essenziali della giurisdizione penale militare

unitariamente considerata come un identico sistema i cui limiti

esterni sono tracciati dal ricordato art. 103, terzo comma, ne

consegue che la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza

coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari,

come definita dalla ricordata norma costituzionale.

Pertanto, poiché nella specie si tratta dell'esecuzione di una

condanna pronunziata dall'autorità giudiziaria ordinaria, competente

a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al

servizio sociale e, in genere, dei benefici penitenziari è il

Tribunale di sorveglianza ordinario, a nulla rilevando la natura

della pena in espiazione e, quindi, nonostante che, in applicazione

dell'art. 63 c.p.m.p., la pena della reclusione comune sia stata

sostituita, nel caso in esame, con la reclusione militare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto formato

dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come

sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700

(Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare),

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897,

sollevata, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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