Art. 625 c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila:
[2]1° se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
[3]2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
[4]3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
[5]4° se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
[6]5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
[7]6° se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
[8]7° se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
[9]8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
[10]Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945
