Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1974

Altra decisione · depositata il 26/06/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 625 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal

tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Zanobini Dino ed

altri, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 1 dicembre

1972, il tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,

3, 4, 27, 32, 38, 41 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 625 del codice penale, nella parte in cui, per

le circostanze aggravanti in esso contemplate, determina la misura

della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato,

escludendo così in applicazione del disposto dell'art. 69, quarto

comma, cod. pen., la possibilità di operare il giudizio di equivalenza

o di prevalenza nel caso di contemporaneo concorso di circostanze

attenuanti;

che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità

costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99

(entrato in vigore il successivo giorno 12 aprile), il quale nell'art.

6 ha sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen. con una

disposizione che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul

concorso di circostanze aggravanti e attenuanti anche alle circostanze

per le quali la legge determini la misura della pena in modo

indipendente da quella ordinaria del reato;

che lo stesso decreto-legge ha, con l'art. 7, abrogato l'ultimo

comma dell'art. 69 del codice penale;

che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito esamini se

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale, le quali ancorché riguardino testualmente il solo art.

625 cod. pen., tuttavia, stando alla motivazione della stessa

ordinanza, sono state sollevate sul presupposto che detta norma, in

correlazione con quella dell'ormai abrogato testo dell'art. 69, quarto

e quinto comma, renderebbe inapplicabili le disposizioni contenute nei

precedenti commi dello stesso art. 69 sul concorso delle circostanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOADO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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