Art. 624-bis c.p. — Furto in abitazione , furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 2019 al 4 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
[2]Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
[3]La pena e' della reclusione ((da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500)) se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61.
[4]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Testo in vigore dal 18 maggio 2019 al 4 dicembre 2025
