Codice penale

Art. 600-septies c.p. — Confisca

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

((Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive)).

Testo in vigore dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600septies · fonte del testo

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