Art. 600-septies c.p. — Confisca
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Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. ((La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori)).
Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 23 ottobre 2012
