Art. 574 c.p. — Sottrazione di persone incapaci

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1964 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potesta', al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la patria potesta', del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

[2]Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

[3]Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Testo in vigore dal 1 marzo 1964 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 9/1964

    Ha colpito questo articolo
    22 febbraio 1964

    La sottrazione del minore o dell'incapace importa una offesa che colpisce non soltanto la posizione dell'esercente la patria potestà, ma tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 574 del c.p., nella parte di cui attribuisce il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà. Deve ritenersi anche illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 573 del c.p., nella parte in cui prevede identica limitazione del diritto di querela per il delitto di sottrazione consensuale di minorenni.

    Art. 574 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 573 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 16/1974

    Questione infondata
    23 gennaio 1974

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574 c.p. e dell'art. 316 c.c., sollevate in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., sono manifestamente infondate in quanto già decise con le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.

    Art. 574 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilità penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 316 C.C. cioè di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parità fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale è stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha già dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.

    Art. 574 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 316 c.c. · Art. 708 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1964

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 1 marzo 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art574 · fonte del testo

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