Art. 591 c.p. — Abbandono di persone minori o incapaci

[1]Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

[3]La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte.

[4]Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto definitivo, nell'articolo 591, prevedendo il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, puniva chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, «per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia», di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura. La Commissione parlamentare ritenne che fosse da comprendere anche il caso dell'abbandono di persona incapace di provvedere a sè stessa per cause diverse dall'età o dalla malattia, come nell'ipotesi della guida che abbandoni l'alpinista, che si era a lei affidato. Ho trovato opportuna la proposta, e conseguentemente ho aggiunto nell'articolo 591 del codice la frase: «o per altra causa». Una persona, invero, anche se sana e di età valida, può venire a trovarsi, per speciali circostanze, come nel caso indicato dalla Commissione, nelle stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del vecchio.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 196

  • Il delitto di omissione di soccorso è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità; la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente. Ho invece aggiunto la previsione di ogni «altra causa» che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sè stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 197

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art591 · fonte del testo

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