Art. 574 c.p. — Sottrazione di persone incapaci
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[1]Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potesta', al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la patria potesta', del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
[3]Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 1 marzo 1964
