Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1964 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1963 dal

Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Santoni Giovanni,

iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Santoni Giovanni, il

Pretore di Roma, con ordinanza del 13 aprile 1963, sollevava di ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice

penale, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma,

della Costituzione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla

Corte costituzionale.

La norma impugnata, che prevede il reato di sottrazione di persone

incapaci, indica come titolare del relativo diritto di querela, oltre

che il tutore, il curatore o chi abbia la vigilanza e la custodia

dell'incapace, il solo genitore esercente la patria potestà, violando

con ciò, ad avviso del Pretore, il principio della parità giuridica e

morale dei coniugi nei rapporti reciproci e nei confronti della prole.

Il Pretore rileva in particolare che la limitazione contenuta

nell'art. 574 (ed analogamente nell'art. 573) costituisce un'eccezione

al principio di cui all'art. 120 del Codice penale, eccezione ispirata,

come risulta espressamente dai lavori preparatori, dall'intento di

tener ferma la relazione che "deve intercedere fra l'oggettività del

reato e la titolarità del diritto di querela"; e rammenta che però in

seno alla dottrina non si è mancato di contestare la fondatezza di

questa affermazione, nel senso che più esattamente la qualità di

soggetto passivo del reato avrebbe dovuto essere attribuita anche

all'incapace sottratto o ritenuto, e che la oggettività del reato

stesso avrebbe dovuto essere identificata con la patria potestà e non

con l'esercizio di essa. Onde, per un verso e per l'altro, il

riconoscimento del diritto di querela ad entrambi i genitori, in quanto

titolari della patria potestà, e non al solo genitore cui è

attribuito il relativo esercizio.

Pertanto - ad avviso del Pretore - la disparità di trattamento

riservata ai due genitori dalla norma impugnata, non essendo

giustificata da una diversità di situazioni concrete da regolare, non

potrebbe farsi rientrare fra le limitazioni che la Costituzione

riconosce doversi apportare al principio della eguaglianza giuridica e

morale dei coniugi a garanzia dell'unità familiare; e risulterebbe

quindi in contrasto con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione

stessa. La norma impugnata, secondo il Pretore, contrasterebbe anche

con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che sancisce il dovere

e il diritto di entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare i

figli. Infatti il precetto costituzionale, essendo una riconferma,

sotto questo aspetto, del principio della parità dei coniugi, ed

essendo diretto a riconoscere e tutelare l'interesse dei genitori a

quelle prestazioni, verrebbe ad essere violato da qualsiasi

disposizione diretta a limitare o sopprimere tale diritto.

L'ordinanza, regolarmente notificata al Pubblico Ministero presso

il Tribunale di Roma, all'imputato e al Presidente del Consiglio dei

Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica, è stata pubblicata sul n. 175 della Gazzetta

Ufficiale del 2 luglio 1963.

In data 21 maggio 1963 si è costituito in giudizio il Presidente

del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, "l'oggettività giuridica" del

reato di cui all'art. 574, in relazione alla quale il diritto di

querela risulta attribuito ad uno solo dei coniugi, troverebbe il suo

fondamento nell'istituto dell'esercizio della patria potestà secondo

la disciplina dettata dal Codice civile. Sebbene indubbiamente titolari

di tale potestà siano entrambi i genitori, tuttavia senza il

riconoscimento di una posizione di preminenza ad uno dei due, ogni

iniziativa connessa ai poteri riconosciuti ai genitori per

l'allevamento e l'educazione dei figli resterebbe paralizzata tutte le

volte che sorgesse un contrasto in ordine all'esercizio di quei poteri.

Tale posizione di preminenza andrebbe per altro attribuita, secondo

ovvie leggi di natura, al marito e non alla moglie, senza che da ciò

potesse dirsi determinata una situazione di disparità fra i coniugi.

L'Avvocatura dello Stato ritiene infine del tutto infondata anche

la seconda questione prospettata dal Pretore, in riferimento al secondo

comma dell'art. 30 della Costituzione. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondata la proposta questione. La disposizione

che, relativamente al delitto di sottrazione di persone incapaci

preveduto dall'art. 574 del Codice penale, limita il diritto di querela

al solo coniuge esercente la patria potestà lede il principio della

eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dal secondo comma

dell'art. 29 della Costituzione; né la disposizione è tale da potersi

considerare, ai sensi dello stesso art. 29, come uno dei limiti che la

legge stabilisce a garanzia dell'unità familiare.

Nella disciplina giuridica del diritto di querela vige il principio

generale che pone sullo stesso piano entrambi i genitori senza

distinzione fra esercente e non esercente la patria potestà, all'uno e

all'altro concedendo la potestà di presentare querela, sia che il

diritto debba esercitarsi in rappresentanza di soggetti incapaci (art.

120, secondo comma, del Codice penale), sia che debba esercitarsi in

sostituzione di soggetti che sono abilitati a presentare querela

(minori che hanno compiuto gli anni quattordici e inabilitati), ma per

i quali si ritiene opportuno anche il possibile intervento dei

genitori, ovvero del tutore o del curatore (art. 120, terzo comma). Le

predette disposizioni, corrispondenti ad eguale indirizzo di altre

legislazioni, stanno a significare in modo evidente che, ancor prima

dell'attuale energica affermazione del principio della eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, l'unità familiare e l'autorità del

genitore esercente la patria potestà non erano considerate lese dal

possibile dissenso fra i genitori in ordine alla presentazione della

querela.

Questa considerazione, riguardante il principio generale dell'art.

120 del Codice penale, può essere riferita anche alla ipotesi

preveduta dall'art. 574, nel senso cioè che se con l'art. 120, come

norma generale, si è ritenuto non contrastante con l'unità e la

disciplina della famiglia il diritto di querela attribuito ad entrambi

i genitori, non v'è motivo di attuare diverso criterio nella ipotesi

particolare dell'art. 574. Le due norme riguardano indubbiamente

situazioni diverse, prevedendo l'una un diritto di querela in

rappresentanza o in sostituzione di altri soggetti, e l'altra invece un

diritto di querela iure proprio, spettante cioè al genitore esercente

la patria potestà considerato unico soggetto passivo del reato, in

quanto il reato viene ipotizzato appunto come sottrazione del minore al

genitore esercente la patria potestà. Senonché è questa

delimitazione dell'offesa e, conseguentemente, del soggetto passivo

che, a giudizio di questa Corte, non risponde né alla natura ed

incidenza effettiva dell'offesa medesima, né al carattere della figura

di reato, quale, oltre tutto, si può desumere dalla sua collocazione

nel titolo XI del libro II del Codice, dei delitti "contro la

famiglia".

Senza immutazione o alterazione della figura di reato, ma per via

di una interpretazione più aderente al suo reale contenuto, è da

ritenere che la sottrazione del minore importi una offesa che non va

circoscritta alla sola posizione dell'esercente la patria potestà, ma

che investe tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi

interessi sociali, morali e affettivi. La inclusione della sottrazione

di minorenni nel titolo dei delitti contro la famiglia, lungi

dall'essere il frutto di una classificazione meramente formale, trova,

per questa ipotesi, una rispondenza effettiva nella natura e nella

estensione della offesa. Se questa pertanto deve ritenersi tale da

superare il circoscritto interesse inerente all'esercizio della patria

potestà, ne consegue necessariamente una diversa corrispondente

estensione della soggettività passiva, con la inclusione anche

dell'altro coniuge, il quale, investito della patria potestà pur non

avendone attualmente l'esercizio, non può, in questa ipotesi, essere

escluso dalla rappresentanza della famiglia e dalla tutela dei suoi

interessi.

Posti in questi termini la figura delittuosa preveduta dall'art.

574 del Codice penale e il contenuto offensivo che le è proprio, viene

meno il particolare fondamento della disposizione che limita il diritto

di querela al genitore esercente la patria potestà, con la conseguenza

che la limitazione stessa si manifesta lesiva del principio di

eguaglianza fra i coniugi, al quale nel caso presente non è concesso

fare eccezione.

Bisogna rilevare infine che nell'art. 573 del Codice penale, il

quale prevede la sottrazione consensuale di minorenni, si riscontra

identica non giustificata restrizione del diritto di querela; e

pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche

di questa norma, e per la parte relativa alla limitazione del diritto

di querela, va dichiarata la illegittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 574 del

Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della

Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore

esercente la patria potestà;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 573 del Codice

penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione,

in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria

potestà.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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