Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1967

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio

1966 dal pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di

Fischer Bronwen, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Fischer Bronwen, imputata

del reato di cui all'art. 574, primo comma, del Codice penale, per aver

sottratto al coniuge Dellantonio Ennio i figli minori Heidi e Giannina,

il pretore di Cavalese, con ordinanza dell'11 maggio 1966, ha sollevato

di ufficio questione di legittimità costituzionale della suddetta

disposizione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La Corte, con sentenza n. 9 del 1964, aveva dichiarato

costituzionalmente illegittima la norma ora nuovamente impugnata, nella

parte in cui questa riconosceva al solo genitore esercente la patria

potestà il diritto di querela per il reato di sottrazioni di minore.

In tale occasione la Corte rilevò che la qualità di soggetto passivo

del reato in questione, con il conseguente diritto a proporre la

querela, deve intendersi attribuita anche al genitore non esercente la

patria potestà, importando quel reato una offesa che non si limita a

colpire l'interesse inerente all'esercizio della patria potestà, ma

investe l'intero istituto familiare.

Secondo il pretore di Cavalese, la suddetta pronuncia si sarebbe

invece riferita esclusivamente alla disciplina del diritto di querela

senza risalire anche alla soggettività passiva del reato previsto

dalla norma, e questa, sotto tale ultimo aspetto, continuerebbe ad

essere in contrasto con i principi costituzionali dell'eguaglianza e

della parità morale e giuridica dei coniugi. Si assume poi,

nell'ordinanza, che "l'art. 574, escludendo che il marito possa

commettere il delitto in esame se sottrae alla moglie i figli minori,

crea nei suoi confronti una situazione di privilegio rispetto all'altro

coniuge che, se commette la stessa azione ai danni del marito,

incorrerà inevitabilmente nella sanzione penale prevista dalla citata

norma".

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966. Non vi

è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

La presente questione può decidersi unicamente col raffronto fra

l'oggetto del giudizio a quo e l'oggetto della questione stessa. I

quali, lungi dall'essere interdipendenti ai sensi dell'art. 23, secondo

comma, della legge n. 87 del 1953, risultano del tutto estranei l'uno

all'altro.

Nel processo penale da cui proviene l'ordinanza di rimessione due

erano le imputazioni: violazione degli obblighi di assistenza familiare

per essersi l'imputata sottratta agli obblighi inerenti alla qualità

di coniuge (art. 570 del Codice penale); sottrazione di minori al

genitore esercente la patria potestà (art. 574).

La prima non riguarda la questione, e la stessa ordinanza informa

che fu disposta dal pretore la separazione dei giudizi ai sensi

dell'art. 414 del Codice di procedura penale. Ma nemmeno la seconda

imputazione ha alcuna attinenza con la questione.

Premesso il richiamo dei principi di cui agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, si assume nell'ordinanza che "l'art. 574 del Codice

penale, escludendo che il marito possa commettere il delitto in esame

se sottrae alla moglie i figli minori, crea nei suoi confronti una

situazione di privilegio rispetto all'altro coniuge". La questione è

dunque sollevata in relazione non già alla sottrazione dei figli

minori da parte della moglie, oggetto del giudizio a quo, ma ad una

ipotetica sottrazione da parte del marito: questione che, qualunque

possa esserne la soluzione, non avrebbe influenza alcuna sulla

decisione del giudizio a quo. Trattasi di un caso assolutamente

evidente di non rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sollevata con ordinanza dell'11

maggio 1966 del pretore di Cavalese, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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