Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1969 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574

del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1967 dal pretore di Gavirate nel

procedimento penale a carico di Vermiglio Rosa, iscritta al n. 170 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

2) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Bacchini Elia, iscritta al n. 101 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;

3) ordinanza emessa il 15 maggio 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Cicala Liliana, iscritta al n. 175 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 284 del 28 settembre 1968.

Visto l'atto di costituzione di Cicala Liliana;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito l'avv. Nicola Catalano per Cicala Liliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 29 maggio 1967 nel procedimento penale a

carico di Vermiglio Rosa, imputata, su querela del marito, Guerra

Walter, del delitto di cui all'art. 574 del Codice penale, per avere

sottratto al coniuge esercente la patria potestà la figlia minore, il

pretore di Gavirate ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del primo comma dell'articolo predetto, in relazione

all'art. 29 della Costituzione.

Osserva il pretore, nell'ordinanza, che la norma citata punisce il

fatto della sottrazione, da parte di "chiunque", di un minore al

genitore esercente la patria potestà, e che, secondo l'art. 316 del

Codice civile, la detta potestà è esercitata dal padre. Cosicché

soggetto passivo del reato sarebbe il padre, ma non la madre che, anzi,

potrebbe a sua volta rendersi responsabile del reato in esame. E ciò,

anche se la Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 1964, nel

dichiarare la illegittimità dell'articolo in questione nella parte in

cui limitava l'esercizio del diritto di querela per il delitto in esame

al solo genitore esercente la patria potestà, ha ritenuto la norma

stessa dettata a garanzia della famiglia, e considerato anche la madre

come soggetto passivo del reato e possibile querelante. Infatti, tale

interpretazione, secondo il pretore, non impedirebbe che, permanendo

nel sistema l'art. 574 così come testualmente formulato, cioè come

una norma apprestata a difesa esclusivamente di chi esercita la patria

potestà (è infatti reato "la sottrazione al genitore esercente la

patria potestà" art. 574 del Codice penale) seguiti a sussistere una

disparità di trattamento a svantaggio della madre, che sarebbe

passibile di sanzione nel caso in cui sottragga un figlio al padre,

mentre quest'ultimo sarebbe invece indenne nel caso inverso. E tale

differenza di trattamento non potrebbe giustificarsi come un limite

posto a garanzia dell'unità familiare neppure sotto il profilo della

eventuale lesione dell'unità di indirizzo, conseguente alla

sottrazione del figlio ad opera della madre, in quanto tale

impostazione urterebbe pur sempre contro l'interpretazione della norma

in esame data dalla Corte con la citata sentenza n. 9 del 1964, secondo

cui l'offesa arrecata dalla sottrazione investirebbe, appunto, tutta la

famiglia, e non già la sola posizione dell'esercente la patria

potestà, trattandosi di reato compreso tra quelli contro l'assistenza

familiare.

L'ordinanza, notificata il 1 giugno 1967 è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.

Con altra ordinanza, emessa il 29 aprile 1968, nel procedimento

penale a carico di Bacchini Elia, pure imputata, a querela del marito,

del reato in esame, per una fattispecie analoga alla precedente, il

pretore di Roma ha osservato che, in seguito alla citata sentenza della

Corte n. 9 del 1964, il disposto dell'art. 574 del Codice penale non

sarebbe più suscettibile di univoca interpretazione, in particolare

per quanto concerne la perseguibilità o meno del genitore esercente la

patria potestà (il che porrebbe la norma in contrasto con il principio

di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione:

"nessuno può essere punito se non in forza di legge preesistente al

fatto"). Invero, secondo il pretore, si prospetterebbero tre possibili

conseguenze della ricordata pronuncia in sede di interpretazione della

norma penale in esame. Anzitutto, si potrebbe ravvisare, come oggetto

giuridico della tutela penale, non l'esercizio della patria potestà,

ma "la famiglia nell'intera consistenza dei suoi interessi sociali,

morali ed effettivi" come appunto si esprime la citata sentenza della

Corte, e si potrebbe quindi sostituire il termine "famiglia" là dove

la legge parla di genitore esercente la patria potestà. Ciò facendo,

peraltro, si andrebbe oltre la portata della pronunzia, che non avrebbe

investito l'art. 574 nella parte in cui indica il soggetto passivo del

reato. A ciò, secondo il pretore, dovrebbe poi aggiungersi, come

ulteriore elemento di incertezza, il fatto che il testo della norma

prevederebbe un solo soggetto passivo del reato, mentre invece, per

effetto della sentenza della Corte, vi sarebbero due titolari del

diritto di querela, cioè entrambi i genitori. E ciò in contrasto con

il sistema del diritto oggettivo che, in nessun caso, vedrebbe estesa

la facoltà di proporre querela ad altri soggetti diversi dalle persone

offese dal reato, contemplando solo l'ipotesi della sostituzione del

titolare in caso di impossibilità. Né minore incongruenza dovrebbe

ravvisarsi nella posizione del padre che, se querelato dalla moglie per

il reato in esame, si troverebbe ad essere contemporaneamente soggetto

attivo e passivo del reato.

Sempre a mente della citata sentenza della Corte si potrebbe poi

ritenere che ad entrambi i genitori spetti una sorta di

"rappresentanza" della famiglia, in base alla quale sarebbe stata

riconosciuta anche alla moglie la titolarità del diritto di querela, o

che ad essi spetti la qualifica di soggetti passivi del reato, in

virtù del nesso che, ex art. 120 del Codice penale, corre appunto tra

soggetto passivo e titolare del diritto di querela. In ogni caso però,

secondo il pretore, si verrebbe ad urtare contro la parte rimasta in

vigore dell'art. 574 del Codice penale, che rinvia sostanzialmente alla

legge civile, cioè all'art. 316 del Codice civile, per quanto attiene

alla identificazione dell'esercente la patria potestà, quale soggetto

passivo del reato.

Ciò premesso, il giudice a quo precisa che, dalle esposte

argomentazioni, emergerebbe la impossibilità di interpretare l'art.

574 del Codice penale, il che equivarrebbe a dire che l'ipotesi

delittuosa in esame non sarebbe esattamente stabilita dal legislatore,

e si risolverebbe in un aperto contrasto con l'art. 25 della

Costituzione, il quale dispone che "nessuno può essere punito se non

in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso", e costituzionalizza così il principio nullum crimen sine

lege già accolto dal Codice penale.

A questo punto lo stesso giudice ritiene di dovere prospettare la

possibilità che, a suo giudizio, si offrirebbero all'organo della

giustizia costituzionale per eliminare la asserita anomalia del sistema

legislativo e precisamente: la dichiarazione di illegittimità

dell'intero art. 574 del Codice penale, oppure la "eliminazione" dallo

stesso di ogni riferimento all'esercizio della patria potestà, o

ancora la "modifica" dell'art. 316 del Codice civile, attribuendo ad

entrambi i coniugi l'esercizio della patria potestà.

Escluse le prime due ipotesi, per considerazioni pratiche circa gli

inconvenienti che deriverebbero dalla pronunzia in tal senso, il

pretore mostra di preferire la terza soluzione.

Conclude, tuttavia, col sottoporre alla Corte la sola questione di

legittimità dell'art. 574 del Codice penale per violazione dell'art.

29 della Costituzione.

L'ordinanza, notificata il 10 maggio 1968 è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 184 del 20 luglio 1968.

Con altra ordinanza emessa il 15 maggio 1968 nel procedimento

penale a carico di Cicala Liliana, il pretore di Roma dopo avere

prospettato la disparità di trattamento fra i coniugi ex art. 574 del

Codice penale in termini analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del

pretore di Gavirate, ha osservato in particolare che la impossibilità

di ravvisare, nel comportamento del padre esercente la patria potestà

che sottragga il minore dall'ambito familiare, l'ipotesi del reato in

esame, e la posizione di predominio così attribuitagli, finirebbero

con il favorire il disgregamento della famiglia, minacciando quindi

quel principo della unità familiare che la Costituzione, invece,

garantisce.

La citata sentenza n. 9 del 1964 della Corte, d'altra parte,

avrebbe acuito la portata della disparità, poiché la nuova disciplina

processuale derivata da quella pronunzia, non consentirebbe alla madre

alcun diritto nei confronti del padre che sottragga il minore

all'ambito familiare. Invero la struttura del reato essendo rimasta la

stessa, non sarebbe consentito all'interprete di estendere la

possibilità di incriminazione ad entrambi i coniugi, ivi compreso

cioè quello esercente la patria potestà.

Ciò posto, il pretore, anche in questa ordinanza, prospetta "in

forma alternativa" due possibili soluzioni della questione: una prima

consistente nella declarazione di illegittimità della frase "esercente

la patria potestà" contenuta nella prima parte dell'art. 574, il che,

a dire del pretore, escluderebbe entrambi i genitori dalla

responsabilità penale per il reato in esame; tuttavia ritiene di dover

rilevare che se, così operando, si porrebbero i coniugi in stato di

parità, si attenuerebbe tuttavia la portata della tutela penale, che

conserverebbe la sua efficacia all'esterno della famiglia, ma

lascerebbe a suo dire impunito il coniuge che sottraesse il minore

all'ambito della stessa.

Più convenientemente invece, secondo il pretore, potrebbe operarsi

dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 316 del Codice civile,

nella parte in cui dispone che la patria potestà è esercitata dal

padre.

In tal modo si attuerebbe una maggiore logica del reato, e si

tutelerebbe nel contempo la famiglia contro ogni unilaterale ed

arbitraria sottrazione del minore, mediante un reciproco controllo

esercitabile da entrambi i genitori.

Ciò posto il pretore, ritenuta rilevante la questione in quanto

l'adozione dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate, o

comunque di una "diversa strutturazione del reato" inciderebbero

sull'accertamento della responsabilità penale dell'imputata, sottopone

espressamente alla Corte la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 574 del Codice penale nella parte concernente la espressione

"esercente la patria potestà" in relazione all'art. 316 del Codice

civile, là dove dispone "questa potestà è esercitata dal padre", per

contrasto con l'art. 29, comma secondo, della Costituzione.

L'ordinanza, notificata il 25 giugno 1968 è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.

Avanti alla Corte costituzionale, si è costituita la Cicala

Liliana, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Catalano, che ha

depositato le proprie deduzioni in Cancelleria il 13 luglio 1968.

La difesa riafferma le argomentazioni contenute nell'ordinanza di

rinvio per quanto concerne la lamentata discriminazione fra il

trattamento riservato al padre ed alla madre dalla norma dell'art. 574

del Codice penale, specie con riferimento all'ipotesi della separazione

fra i coniugi, con affidamento dei minori alla madre, nel qual caso

maggiormente apparirebbe il contrasto con il principio di eguaglianza

dei coniugi.

La difesa, poi, pur dichiarando che la questione sarebbe stata

sollevata limitatamente all'art. 574 del Codice penale, che sarebbe la

sola norma direttamente rilevante ai fini del giudizio principale,

sottopone peraltro al giudizio della Corte l'eventualità di procedere

anche alla dichiarazione di illegittimità conseguenziale dell'art. 316

del Codice civile (che affida al padre l'esercizio della patria

potestà) ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, tenendo

presente che la ratio della eventuale dichiarazione di illegittimità

della norma penale si fonderebbe sul riconoscimento del contrasto della

norma stessa con il principio di eguaglianza dei coniugi, contrasto che

dovrebbe conseguenzialmente ravvisarsi anche nei confronti dell'art.

316 del Codice civile.

La declaratoria di illegittimità dell'art. 316 del Codice civile,

inoltre, sempre secondo la difesa, potrebbe eliminare la necessità di

dichiarare la illegittimità dell'art. 574 del Codice penale perché,

una volta annullato il privilegio patermo, "ed operata l'attribuzione

ad entrambi i coniugi dell'esercizio della patria potestà, verrebbero

meno i presupposti stessi della oggettività giuridica del reato, che

non potrebbe più sussistere nella sua materialità nei confronti della

madre, così come non sussiste ora nei confronti del padre".

La difesa, inoltre, riafferma il contrasto della norma penale

impugnata con il principio dell'unità familiare, giacché la

proposizione della querela per sottrazione di minore fra i coniugi

costituirebbe un elemento disgregatore della unità medesima.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità

costituzionale dell'art. 574 del Codice penale ed eventualmente, per

via di connessione, dell'art. 316 del Codice civile. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze, di cui in epigrafe, propongono, con motivi

in gran parte comuni, la stessa questione di costituzionalità

dell'art. 574 del Codice penale. L'identità dell'oggetto giustifica

la riunione dei giudizi per la decisione con unica sentenza.

2. - La questione è proposta nei seguenti termini:

Nelle ordinanze, si dà atto, in primo luogo, che questa Corte, con

sentenza 5 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 574 del Codice penale in riferimento all'art.

29, secondo comma, della Costituzione "in quanto limita il diritto di

querela al solo genitore esercente la patria potestà". Si osserva,

tuttavia, che resta aperta la questione se, permanendo intatta, pur

dopo la citata sentenza, la struttura oggettiva del reato nel senso,

che non ammette diversa interpretazione, di reato circoscritto alla

ipotesi di sottrazione di minore al genitore cui spetta l'esercizio

della patria potestà secondo l'art. 316 del Codice civile (cioè al

padre, di regola) e non anche al genitore che non la esercita (cioè,

di regola, la madre), sia costituzionalmente legittima, in relazione

all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, la permanenza di tale

discriminazione, che contraddirebbe al principio dell'eguaglianza

giuridica dei coniugi.

Nelle ordinanze del pretore di Roma viene, poi, prospettata

l'eventualità che la Corte possa addivenire di ufficio alla

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 316 del Codice civile in

quanto l'art. 574 del Codice penale ne ripete, ai fini penali, il dato

fondamentale relativo all'esercizio della patria potestà.

3. - La questione non è fondata.

Va premesso che questa Corte con la citata sentenza n. 9 del 1964

ha basato la riconosciuta estensione del diritto di querela anche alla

madre, su duplice motivo: un motivo di ordine generale, nel senso che

per l'art. 120 del Codice penale, nella disciplina del diritto di

querela, vige il principio che pone sullo stesso piano entrambi i

genitori, senza distinzione tra esercente e non esercente la patria

potestà: un motivo d'ordine particolare, nel senso che, essendo il

delitto di cui all'art. 574 del Codice penale ritenuto e classificato

come delitto contro la famiglia e l'assistenza familiare, tutelabile

nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali, affettivi,

il genitore, anche se non esercita attualmente la patria potestà, non

può essere escluso dalla tutela degli interessi della famiglia.

Qualsiasi limitazione soggettiva di questa tutela, verrebbe ad eludere

il principio della eguaglianza giuridica dei coniugi, anche in

relazione all'altro principio, pur esso corrispondente ad interesse

generale, del favor querelae, principio che questa Corte, con sentenza

n. 101 del 1965 ha di nuovo richiamato appunto per distinguere il caso

della querela ex art. 574 del Codice penale dal caso del diritto di

costituirsi parte civile nell'interesse del minore, in un procedimento

penale.

Ciò premesso, va rilevato che il contenuto della citata sentenza

del 1964, in quanto limitato a risolvere la questione della

esclusività o meno del diritto di querela, non incide, nemmeno per

implicito o di riflesso, sulla questione ora proposta: ché, anzi, è

la sentenza stessa ad avvertire che la soluzione allora adottata non

conduce ad una modifica concettuale della figura del reato di cui

all'art. 574 del Codice penale, che deve pertanto continuare a

considerarsi "immutata ed inalterata".

Le ordinanze di rinvio, pur rendendosi conto che la questione,

attualmente sottoposta a giudizio, è autonoma in confronto alla

questione già decisa sulla titolarità del diritto di querela,

assumono che la struttura del reato di sottrazione di persone incapaci,

configurata in modo da escludere dalla ipotesi delittuosa di

sottrazione colui che sia nell'esercizio della patria potestà,

creerebbe, per effetto di questa immunità, una disuguaglianza

giuridica costituzionalmente illegittima nell'ambito delle posizioni

rispettive che i coniugi assumono nella società coniugale.

Ma la Corte ritiene che l'eccepita disuguaglianza non sussista, ove

si ponga mente all'oggetto del reato di cui all'art. 574 del Codice

penale. Tale oggetto, desunto dalla formazione della norma,

dall'intento che l'ha ispirata e dalla sua lettera, consiste, entro il

quadro generale della tutela della famiglia, nella tutela di

particolari status personali, che creano poteri e, corrispondentemente,

doveri, nell'ambito del gruppo familiare.

Tale, in primo luogo, lo status di esercente la patria potestà

(spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla

madre), accanto al quale status vengono annoverati quelli relativi al

tutore, al curatore, all'incaricato di funzioni di vigilanza e di

custodia.

Il reato è concepito in funzione e tutela dell'esercizio dei

poteri affidati ai componenti delle categorie suelencate, a ciascuno

dei quali spetta il diritto di agire mediante querela contro "chiunque"

vi attenti. Spetta parimenti alla moglie, in quanto pur essa titolare

della patria potestà, il diritto di agire contro "chiunque" sottragga

il minore all'esercizio di quei poteri. Ma la struttura del reato

impedisce di far coincidere nella stessa persona (esercente la patria

potestà) il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato.

Una decisione di incostituzionalità parziale della disposizione,

quale le ordinanze prospettano nel senso di pervenire così a livellare

in toto e corrispettivamente le posizioni di entrambi i coniugi col

dichiarare illegittimo l'inciso "esercente la patria potestà" di cui

alla prima parte del primo comma, presupporrebbe e, nello stesso tempo,

determinerebbe quella possibile mutazione ed alterazione della figura

del reato, già considerata inammissibile dalla precedente sentenza n.

9 del 1964.

Le ordinanze 29 aprile e 15 maggio 1968 del pretore di Roma

avvertono la connessione della disposizione penale con quella dell'art.

316 del Codice civile che affida, in via primaria, al padre l'esercizio

della patria potestà: ciò per prospettare la conseguenzialità di una

eventuale duplice dichiarazione di incostituzionalità per l'una e per

l'altra disposizione. Ma, va ricordato, in proposito, che con sentenza

n. 102 del 1967 questa Corte, per motivi che inducono a ravvisare nel

capo famiglia il punto di convergenza dell'unità familiare mediante

l'organizzazione dei mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali

del matrimonio, tra cui l'allevamento e l'educazione dei figli, ha

escluso qualsiasi contraddizione tra detto articolo e l'art. 29 della

Costituzione.

Né, infine, può attribuirsi alla tutela dell'esercizio della

patria potestà, quale sopra si è delineato, il vizio di una

distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge, nel senso di una

immunità accordata irrazionalmente ad uno solo di essi, poiché non è

fuor di luogo considerare che l'esercizio della patria potestà

attribuisce diritti, ma impone anche doveri, la cui inosservanza, se

pregiudizievole al figlio, potrà sempre dar luogo ai provvedimenti

giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 del Codice civile: come pure, in

caso di separazione legale, l'inosservanza di particolari statuizioni

del giudice circa l'affidamento dei figli minori potrà essere

sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria

potestà (art. 338 Codice penale).

L'art. 574 del Codice penale conserva, comunque, la sua ragion

d'essere ed i suoi limiti di operatività nell'ambito del suo contenuto

sostanziale, senza che sia fondato il dubbio di una sua illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 574, prima parte, del Codice penale proposta in riferimento

all'art. 29, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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