Art. 573 c.p. — Sottrazione consensuale di minorenni
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[1]Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potesta' o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.
[3]Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 1 marzo 1964
