Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1977 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1974 dal

pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicola Aliotta,

iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 1977 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola

Aliotta, per la sottrazione consensuale di Maria Rinaldi, di anni 20,

all'esercente la patria potestà su di lei, il pretore di Roma, con

ordinanza 21 dicembre 1974, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice

penale, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione

al minore concorrente necessario nel reato, costringendo nel contempo

la partecipazione psichica del minore (stesso) entro uno schema sterile

e pregiudizievole per la responsabilità penale personale

dell'imputato".

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, secondo

l'interpretazione datane dalla più diffusa dottrina e unanimemente

dalla giurisprudenza, nell'escludere la punibilità del minore, darebbe

luogo, anzitutto, ad un'ingiustificabile diseguaglianza di trattamento

in materia penale, per non tener nel debito conto l'evoluzione psico-fisica dei minori nell'epoca attuale e la loro maturità intellettiva,

specialmente nell'età compresa fra i 18 e i 21 anni.

Sempre secondo il giudice a quo, si avrebbe, poi, una lesione del

principio "della responsabilità penale personale dell'imputato" in

quanto la posizione volitiva del minore sarebbe ridotta nello schema

normativo del mero consenso, anche nei casi in cui quest'ultimo fosse

l'esclusivo protagonista dell'attività criminosa, ed il soggetto

incriminato dalla norma venisse a trovarsi in una posizione del tutto

passiva di acquiescenza.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver accennato all'opinione dottrinale, secondo la quale il

minore consenziente sarebbe coautore del fatto e personalmente

responsabile dell'azione delittuosa, l'Avvocatura osserva che, secondo

l'opposto (e più diffuso) orientamento prevalente in dottrina e senza

contrasti in giurisprudenza, la disposizione censurata troverebbe la

sua ratio nell'esigenza di tutelare la famiglia di cui il minore fa

parte e quindi di evitare l'offesa ad un bene che è anche di

quest'ultimo. In presenza di un fatto compiuto in danno di se come in

altre ipotesi penalmente apprezzate, ragionevolmente il legislatore

avrebbe escluso che sia punito il minore, nei cui confronti potrebbero

essere adottate le misure previste dal codice civile.

Deduce, infine, l'Avvocatura che la incriminazione del minore

costituirebbe grave remora alla presentazione della querela e ciò

renderebbe praticamente inefficace la tutela cui è diretta la norma

impugnata. Considerato in diritto :

1. - Viene sottoposta alla Corte la questione se l'art. 573 del

codice penale violi gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in

cui non consente di estendere la incriminazione al minore sottratto con

il di lui consenso e "costringe nel contempo la partecipazione psichica

di esso minore entro uno schema sterile e pregiudizievole per la

responsabilità penale dell'imputato".

2. - La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.

L'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo

concorrente necessario nel reato, della incriminazione di cui all'art.

573 del codice penale, non spiegherebbe effetto di sorta nel caso di

specie, per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo, della

Costituzione, e 2 del codice penale.

Neppure una decisione del genere resa dalla Corte potrebbe incidere

sulla posizione dell'imputato, che risponde e continuerebbe a

rispondere unicamente del proprio fatto doloso, quale apprezzabile dal

giudice, in tutti i suoi aspetti, con gli strumenti e nei limiti

stabiliti dall'ordinamento.

La questione posta dal giudice a quo e che sollecita alla Corte una

scelta di politica legislativa ad essa estranea, è, dunque,

manifestamente irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, con

l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex

art. 573 del codice penale è punibile soltanto se commessa nei

confronti di persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non

abbia ancora compiuto gli anni diciotto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 573 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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